Livelli progettazione

Codice appalti: pronto il decreto sui 3 livelli di progettazione

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Definiti i contenuti dei 3 livelli di progettazione: progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo. Il progetto esecutivo a base di gara

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha reso nota la bozza di decreto attuativo del Codice Appalti sui tre livelli di progettazione, recante:

“Definizione dei contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali” ai sensi dell’articolo 23, comma 3 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Ai sensi dell’art. 23, comma 1 del Codice Appalti (dlgs 50/2016), la progettazione in materia di lavori pubblici si articola secondo 3 livelli di successivi approfondimenti tecnici:

  • progetto di fattibilità tecnica ed economica
  • progetto definitivo
  • progetto esecutivo

La progettazione così suddivisa è intesa ad assicurare:

  • il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività
  • la qualità’ architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell’opera
  • la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza
  • un limitato consumo del suolo
  • il rispetto dei vincoli idrogeologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli esistenti
  • il risparmio e (l’efficientamento ed il recupero energetico nella realizzazione e nella successiva vita dell’opera), nonché la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle opere
  • la compatibilità con le preesistenze archeologiche
  • la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture
  • la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell’opera
  • accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche

Rispetto al vecchio Codice Appalti, la novità consiste nel rafforzamento della fase preliminare, arricchita di una serie di adempimenti: in attuazione del Codice Appalti (dlgs 50/2016) a base di gara il progetto esecutivo per evitare imprevisti, rallentamenti e varianti nelle fasi più avanzate.

L’obiettivo è, quindi, assicurare la qualità del processo e del progetto, facendo in modo che ci sia il minimo scostamento rispetto alla realtà.

Ricordiamo, che a inizio maggio il Mit ha diffuso la bozza di decreto per la progettazione semplificata degli interventi di manutenzione ordinaria fino a 2,5 milioni di euro.

Decreto sui tre livelli di progettazione, i cotenuti

Ecco, in sintesi, cosa prevede il decreto in riferimento ai 3 livelli in cui è suddivisa l’attività di progettazione.

Progetto di fattibilità tecnica ed economica

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è finalizzato a definire gli obiettivi e le caratteristiche dell’intervento da realizzare, attraverso l’individuazione e l’analisi di tutte le possibili soluzioni progettuali alternative.

La bozza prevede che può essere redatto in una o in due fasi successive. Nel caso in cui siano previste le 2due fasi, nella prima il progettista redigerà il documento di fattibilità delle alternative progettuali, il DOCFAP, che sarà sviluppato con un livello di approfondimento differenziato a seconda del tipo e della dimensione dell’opera.

Nel DOCFAP saranno individuate le possibili soluzioni progettuali alternative, ossia bisognerà prendere in considerazione:

  • la possibile localizzazione dell’intervento
  • le alternative di tracciato
  • il riutilizzo di aree dismesse
  • le diverse soluzioni tecnologiche, impiantistiche e organizzative disponibili
  • l’impatto sul contesto territoriale, ambientale e paesaggistico
  • le diverse modalità tecniche di intervento
  • l’ipotesi di non realizzazione dell’intervento, cioè “l’opzione zero”

Nella seconda fase saranno sviluppati i contenuti del documento, scegliendo solo una delle alternative progettuali.

Il documento di fattibilità delle alternative progettuali dovrà essere sempre redatto per:

  • interventi di manutenzione straordinaria, recupero, ristrutturazione, adeguamento normativo, riqualificazione energetica, riqualificazione urbana, rigenerazione urbana su immobili esistenti
  • nuove opere con investimenti inferiori a 10 milioni di euro, prive di introiti tariffari
  • opere con investimenti superiori a 10 milioni di euro, prive di introiti tariffari
  • opere di qualsiasi dimensione per le quali è prevista una tariffazione del servizio

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica sarà accompagnato da:

  • una relazione generale, da cui si evincano le motivazioni delle scelte operate dal progettista
  • una relazione tecnica, con indagine e studi specifici, come i livelli prestazionali dell’intervento, la presenza di eventuali interferenze e il contesto urbanistico

La bozza di decreto indica, inoltre, gli elaborati grafici per l’individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; nonché l’eventuale scelta in merito alla mancata suddivisione dell’intervento in lotti funzionali; nonché le modalità con cui redigere il quadro economico da allegare al progetto.

Nel caso in cui l’affidamento dei lavori avvenga sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progetto dovrà contenere anche uno schema di contratto indicante i tempi per la redazione del progetto definitivo e di quello esecutivo.

La progettazione degli interventi su opere esistenti si baserà sull’acquisizione della conoscenza dello stato dell’opera, ossia: conoscenza visiva, documentale, storico-critica, geometrica, materica, funzionale, strutturale, estesa anche alle fondazioni, nonché impiantistica.

Progetto definitivo

Il progetto definitivo è predisposto sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato; individua compiutamente i lavori da realizzare nel rispetto di tutti i vincoli esistenti; contiene tutti gli elementi necessari per il rilascio delle autorizzazioni richieste.

In questo livello verranno sviluppati gli elaborati grafici e descrittivi nonché i relativi calcoli ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si avranno significative differenze tecniche e di costo.

Nel caso di lavori su opere esistenti, nel progetto definitivo dovrà essere indicato lo stato dell’opera; se necessario, bisognerà indicare il piano di riutilizzo delle terre e rocce da scavo. Inoltre, per gli interventi complessi il progetto comprenderà anche il piano di manutenzione.

In caso di affidamento dei lavori sulla base del progetto definitivo, il progetto definitivo dovrà essere corredato dai seguenti elaborati:

  • schema di contratto e capitolato speciale d’appalto
  • piano di manutenzione
  • piano di sicurezza e di coordinamento
  • dettagli costruttivi in scala opportuna in relazione al tipo di opera relativi agli elementi del progetto architettonico e, ove occorrente, di quello strutturale

Progetto esecutivo

Il progetto esecutivo viene redatto in conformità al progetto definitivo e determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto ed il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo (nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole).

Il progetto esecutivo, in pratica, costituisce l’ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico, l’intervento da realizzare; restano esclusi da questa fase solo i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamento e i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali.

 

La bozza di decreto diffusa dal Mit prevede 6 mesi di tempo per l’entrata in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

 

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Clicca qui per scaricare la bozza di decreto del 17 maggio 2018

 

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