È vietato specificare i prodotti nei Capitolati Speciali di Appalto
Indicare prodotti e materiali nelle specifiche tecniche di appalto è vietato. Questo, in sintesi, è quanto ha stabilito l`Autorita` per la vigilanza sui contratti pubblici con la determinazione n. 2 del 29 marzo 2007.
Indicare prodotti e materiali nelle specifiche tecniche di appalto è vietato. Questo, in sintesi, è quanto ha stabilito l’Autorita’ per la vigilanza sui contratti pubblici con la determinazione n. 2 del 29 marzo 2007.
L’Assingeo (Associazione industrie italiane nontessuti Geotessil) aveva segnalato che spesso nei documenti posti a base di gara sono presenti richieste di prodotti specifici oppure riferimenti a singoli processi produttivi, con la conseguenza di indirizzare l’appaltatore verso determinati prodotti piuttosto che altri del tutto equivalenti.
L’Autorità chiarisce che tale prassi risulta in contrasto con il Codice dei Contratti (articolo 68, comma 13, del D.Lgs. n. 163/2006) e con le Direttive Europee, che perseguono la massima apertura alla concorrenza, eliminando o riducendo gli ostacoli che possono discriminare gli operatori economici nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici.
L’articolo 68 del Codice, infatti, da un lato determina l’onere in capo all’offerente di dimostrare con ogni mezzo ritenuto soddisfacente dall’amministrazione aggiudicatrice l’equivalenza del prodotto e dall’altro introduce il potere/dovere dell’amministrazione aggiudicatrice di valutare l’idoneita’ delle alternative, respingendo l’offerta qualora la prova fornita non sia ritenuta adeguata.
L’Assingeo (Associazione industrie italiane nontessuti Geotessil) aveva segnalato che spesso nei documenti posti a base di gara sono presenti richieste di prodotti specifici oppure riferimenti a singoli processi produttivi, con la conseguenza di indirizzare l’appaltatore verso determinati prodotti piuttosto che altri del tutto equivalenti.
L’Autorità chiarisce che tale prassi risulta in contrasto con il Codice dei Contratti (articolo 68, comma 13, del D.Lgs. n. 163/2006) e con le Direttive Europee, che perseguono la massima apertura alla concorrenza, eliminando o riducendo gli ostacoli che possono discriminare gli operatori economici nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici.
L’articolo 68 del Codice, infatti, da un lato determina l’onere in capo all’offerente di dimostrare con ogni mezzo ritenuto soddisfacente dall’amministrazione aggiudicatrice l’equivalenza del prodotto e dall’altro introduce il potere/dovere dell’amministrazione aggiudicatrice di valutare l’idoneita’ delle alternative, respingendo l’offerta qualora la prova fornita non sia ritenuta adeguata.
Documento | Dimensione | Formato |
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Determinazione n. 2/2007 | 31 Kb | ![]() |

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/e-vietato-specificare-i-prodotti-nei-capitolati-speciali-di-appalto/
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