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Home » Approfondimenti » Lavori pubblici » È possibile sostituire il mandatario progettista dell’RTP con uno esterno?

È possibile sostituire il mandatario progettista dell’RTP con uno esterno?

Consiglio di Stato: in caso di necessità è possibile la sostituzione del progettista mandatario dell'RTP in sede di gara d'appalto, anche con un tecnico esterno, a patto di provarne le qualifiche necessarie

Tempo di lettura stimato: 4 minutidi Redazione BibLus / 7 Novembre 2024/0 Commenti/in Lavori pubblici /di
Sostituzione mandatario progettista in gara appalto

In ambito appalti pubblici, la questione della sostituzione del progettista mandatario di un raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP) si rivela complessa. La normativa vigente offre spazi di manovra, ma al contempo impone rigidi requisiti per garantire la qualità e la continuità dei servizi offerti. Quando un professionista chiave viene a mancare, le implicazioni legali e operative di tale cambiamento possono generare controversie significative, mettendo in discussione non solo l’aggiudicazione dell’appalto, ma anche la legittimità delle scelte fatte dalla stazione appaltante. In questo scenario, emerge l’importanza di una valutazione attenta e approfondita delle qualifiche del nuovo progettista, affinché si preservi l’integrità del processo di gara e si tutelino gli interessi di tutti i partecipanti.

La questione accennata poc’anzi si è materializzata in un caso reale recentemente discusso dal Tar Campania nella sentenza n. 5559/2024.

Ma prima di occuparci del caso è bene ricordare che con l’entrata in vigore del nuovo Codice appalti, le stazioni appaltanti hanno l’obbligo di migrare verso piattaforme aperte interoperabili (BIM) e adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni.

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Quando è possibile sostituire il progettista mandatario di una RTP in sede di gara appalti?

Una Centrale Unica di Committenza tra alcuni Comuni indiceva una gara per l’affidamento dell’appalto. Una s.r.l. si aggiudicava quindi la gara, se non che il progettista mandatario designato dalla s.r.l. a capo della relativa RTP, decedeva poco dopo.

La società successivamente comunicava la sostituzione con un altro tecnico esterno al raggruppamento. La Commissione di gara riteneva che tale sostituzione non comportasse modifiche sostanziali all’offerta tecnica, confermando l’aggiudicazione a favore della società.

Altri operatori economici concorrenti classificatisi con un punteggio inferiore, impugnavano questa decisione, sostenendo che la sostituzione del progettista con un tecnico esterno fosse inammissibile e che il nuovo mandatario non possedesse i requisiti necessari.

Motivazioni dei ricorrenti

Nel dettaglio, le società ricorrenti di altra RTP argomentavano che la sostituzione del progettista mandatario fosse contraria alle norme vigenti, in quanto:

  • le modifiche soggettive nei raggruppamenti temporanei sono limitate a cambiamenti interni e non possono includere soggetti esterni;
  • il decesso del tecnico progettista aveva comportato la perdita della qualificazione del raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP), poiché gran parte dei requisiti necessari per la progettazione erano in capo al mandatario deceduto;
  • era contestata la decisione della Commissione riguardo alla valutazione dell’offerta tecnica, evidenziando un presunto difetto istruttorio e motivazionale nel riconoscere che la sostituzione non avesse comportato variazioni significative nel punteggio attribuito.

Difesa dell’impresa vincitrice

La s.r.l. vincitrice, nella sua difesa, sosteneva che la sostituzione del progettista fosse conforme alle disposizioni legislative previste dal d.lgs. n. 50/2016 (vecchio codice appalti), che consentiva tale operazione in caso di decesso del mandatario, a condizione che il nuovo soggetto possedesse i requisiti adeguati.

Tar Campania: la sostituzione del progettista mandatario deceduto con un tecnico esterno è ammissibile, a condizione che il nuovo soggetto possieda i requisiti di qualificazione richiesti

Il Tar della Campania ha accolto le censure delle ricorrenti, ritenendo che vi fosse un deficit istruttorio da parte della stazione appaltante riguardo alla valutazione della sostituibilità del progettista deceduto. È stato sottolineato che i requisiti per lo svolgimento dell’attività di progettazione devono essere accertati in capo al progettista designato e che il nuovo mandatario deve dimostrare il possesso dei requisiti richiesti.

La sentenza ha chiarito che sebbene sia possibile sostituire un mandatario deceduto con un altro soggetto, è fondamentale che questo nuovo soggetto soddisfi tutti i requisiti previsti dal bando per garantire la correttezza e l’integrità della procedura di gara. La questione della qualificazione dell’impresa e del ruolo del progettista nella formulazione dell’offerta è stata ritenuta fondamentale per la validità dell’aggiudicazione.

In conclusione, il Tar Campania ha evidenziato l’importanza di una rigorosa verifica dei requisiti da parte delle stazioni appaltanti per garantire la trasparenza e la legalità nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici.

La questione aggiuntiva del giovane progettista introdotto nella RTP aggiudicataria della gara

In sede di ricorso le società ricorrenti tirano in ballo anche la presenza di un giovane progettista introdotto nel raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP) aggiudicatario, sollevando interrogativi significativi riguardo alla sua idoneità e al rispetto dei requisiti richiesti per la partecipazione all’appalto. Sebbene la normativa consenta che un giovane progettista possa essere parte del raggruppamento anche senza un formale coinvolgimento come mandante, la sua inclusione (come nel caso in esame) con una percentuale di partecipazione del 5% imponeva la necessità di dimostrare il possesso dei requisiti specifici, tra cui il fatturato globale.

Le ricorrenti hanno contestato la presenza di questo giovane progettista, evidenziando che, nonostante non fosse obbligatorio il suo formale inserimento nel raggruppamento, la sua qualifica e le sue competenze dovevano comunque essere verificate.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha affrontato la questione della presenza del giovane progettista all’interno della RTP con analoghe considerazioni.

Sebbene la normativa (D.M. 2/12/2016 n. 263) consenta che un giovane progettista possa essere parte del raggruppamento senza un formale coinvolgimento come mandante, il TAR ha sottolineato che, nel caso in cui il giovane fosse stato incluso con una percentuale di partecipazione del 5%, era necessario dimostrare il possesso dei requisiti richiesti, come il fatturato globale. Il TAR ha evidenziato che la qualificazione del RTP originario si basava principalmente sui requisiti del mandatario deceduto, mentre gli altri membri, inclusi il giovane progettista, non erano abilitati alla progettazione delle opere oggetto dell’appalto. Pertanto, la sostituzione del mandatario con un tecnico esterno non poteva avvenire senza una rigorosa verifica delle competenze e dei requisiti del nuovo progettista. La mancanza di tali verifiche da parte della stazione appaltante ha confermato i dubbi sulla validità dell’intero raggruppamento e sull’affidabilità dell’offerta presentata.

Il ricorso è, quindi, accolto.

 

Per maggiore approfondimento, leggi anche questi articoli di BibLus:

  • “È possibile sostituire il progettista durante la gara di appalto integrato?“
  • “Giovane progettista vs assistente alla progettazione nel Codice appalti: c’è differenza?“
Icona

Download Gratuito Sentenza Tar Campania 5559/2024 - Sostituzione del mandatario progettista RTP

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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/e-possibile-sostituire-il-mandatario-progettista-dell-rtp-con-uno-esterno/
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