E’ possibile pagare la progettazione di una scuola con un rimborso spese pari a 2 mila euro?
Delibera Anac: è illegittimo pagare con un semplice rimborso spese la progettazione preliminare di una scuola
Il professionista che realizza il progetto preliminare di una scuola non può essere ripagato con un semplice rimborso spese.
Lo ha affermato l’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) nella Delibera 19/2015 che, su segnalazione dell’Osservatorio regionale dei contratti pubblici della Regione Marche, interviene sulla questione dell’affidamento diretto dell’incarico per i lavori di recupero edilizio e funzionale di una ex scuola media.
Nel caso in esame, il Comune aveva affidato l’incarico di progettazione preliminare per la realizzazione di alloggi per studenti fuori sede a 3 professionisti, per l’importo forfetario lordo totale di 2.000 euro.
Nella delibera di giunta si specificava che “al pagamento degli onorari di competenza del professionista si sarebbe provveduto una volta finanziata l’opera e che in caso contrario si sarebbe riconosciuto al professionista un rimborso spese di 2 mila euro”.
L’Anac boccia l’operato della stazione appaltante chiarendo che la corresponsione di un semplice rimborso spese (pari a 2.000 euro) a fronte di una progettazione preliminare non è conforme alla normativa vigente in tema di affidamenti di servizi tecnici.
E non solo: l’esiguo importo sarebbe anche in contrasto col principio stabilito dall’art. 2233, comma 2, del Codice civile (il compenso deve essere adeguato all’importanza dell’opera e al decoro della professione).
In conclusione, il bando di gara è illegittimo se l’onorario è subordinato all’avvenuto finanziamento dell’opera e se è previsto un mero rimborso spese per la progettazione, in luogo del compenso pattuito dalla negoziazione o dall’esito dell’offerta presentata in una procedura di gara.
Clicca qui per scaricare la Delibera Anac 18 febbraio 2015, n. 19

Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Fornisci il tuo contributo!