E’ necessario l’ok del Genio Civile anche se non è richiesto il Permesso di Costruire?
La realizzazione di una veranda costituisce reato se non è preceduta, in base alle norme nazionali in materia di antisismica, dalla comunicazione al Genio Civile.
Il caso in oggetto riguarda 2 condomini che hanno realizzato in zona sismica una veranda chiusa rimovibile in legno, senza richiedere le relative autorizzazioni sismiche al Genio Civile.
Gli interessati avevano ritenuto di poter realizzare l’opera, che non inficiava la statica dell’edificio, con una semplice relazione asseverata di un professionista, prendendo a riferimento la Legge Regione Sicilia n. 4/2003.
Tale norma dispone che ”non sono soggette a concessioni e/o autorizzazioni … la chiusura di terrazze di collegamento e/o copertura di spazi interni con strutture precarie…”.
Di parere diverso i giudici della Cassazione, secondo i quali la realizzazione di una veranda costituisce reato se non è preceduta, in base alle norme nazionali in materia di antisismica, da
- comunicazione al Genio civile
- presentazione dei calcoli di stabilità
- autorizzazione scritta richiesta per le zone sismiche
L’eventuale deroga prevista da Leggi regionali alla disciplina nazionale, precisa la Sentenza, deve essere limitata alla materia dell’urbanistica e non può essere estesa alle materie della disciplina edilizia antisismica e delle costruzioni in conglomerato cementizio armato. Tali materie, infatti, rientrano nelle riserve fissate dall’articolo 117, comma 2, della Costituzione.
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Clicca qui per scaricare la Legge regionale 16 aprile 2003, n. 4

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