DURC: una nota del Ministero del Lavoro chiarisce tutti i dubbi. Esentati lavoratori autonomi e società senza dipendenti
Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è un documento, introdotto dalla c.d. “Riforma Biagi”, che attesta la regolarità dei versamenti dell’impresa a INPS, INAIL e CASSA EDILE.
Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è un documento, introdotto dalla c.d. “Riforma Biagi”, che attesta la regolarità dei versamenti dell’impresa a INPS, INAIL e CASSA EDILE.
Esso è richiesto alle imprese che eseguono opere pubbliche o lavori privati subordinati al rilascio del permesso di costruire o alla presentazione di denuncia di inizio attività (DIA).
Il D.Lgs. 494/96 (art. 3 comma 8) prevede infatti che tale documento sia trasmesso all’Amministrazione Comunale prima dell’inizio dei lavori; in caso contrario, l’efficacia del titolo abilitativo che legittima l’esecuzione delle opere, qualunque esso sia (DIA o PdC), è sospesa.
In una nota del 22 dicembre il Welfare fornisce ulteriori precisazioni sull’ambito applicativo e sulla validità del DURC.
Il Ministero anzitutto chiarisce che tutte le imprese che eseguono lavori in edilizia, privati o pubblici, a prescindere dal settore in cui sono inquadrate, sono tenute a certificare la regolarità contributiva.
Tuttavia soltanto le imprese inquadrate nel settore edile possono avvalersi del DURC a tal fine.
Il Ministero precisa, inoltre, che i lavoratori autonomi e le società senza dipendenti sono esclusi dall’obbligo di certificare la regolarità contributiva.
Il documento, chiarisce, infine, che il DURC ha validità di un mese dalla data di rilascio.
Esso è richiesto alle imprese che eseguono opere pubbliche o lavori privati subordinati al rilascio del permesso di costruire o alla presentazione di denuncia di inizio attività (DIA).
Il D.Lgs. 494/96 (art. 3 comma 8) prevede infatti che tale documento sia trasmesso all’Amministrazione Comunale prima dell’inizio dei lavori; in caso contrario, l’efficacia del titolo abilitativo che legittima l’esecuzione delle opere, qualunque esso sia (DIA o PdC), è sospesa.
In una nota del 22 dicembre il Welfare fornisce ulteriori precisazioni sull’ambito applicativo e sulla validità del DURC.
Il Ministero anzitutto chiarisce che tutte le imprese che eseguono lavori in edilizia, privati o pubblici, a prescindere dal settore in cui sono inquadrate, sono tenute a certificare la regolarità contributiva.
Tuttavia soltanto le imprese inquadrate nel settore edile possono avvalersi del DURC a tal fine.
Il Ministero precisa, inoltre, che i lavoratori autonomi e le società senza dipendenti sono esclusi dall’obbligo di certificare la regolarità contributiva.
Il documento, chiarisce, infine, che il DURC ha validità di un mese dalla data di rilascio.
Documento | Dimensione | Formato |
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Nota del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | 46 Kb | ![]() |
Circolare congiunta Inps, Inail e casse edili richiamata nella nota del Welfare | 165 Kb | ![]() |

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/durc-una-nota-del-ministero-del-lavoro-chiarisce-tutti-i-dubbi-esentati-lavoratori-autonomi-e-societa-senza-dipendenti/
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