• RSS
  • Newsletter
  • Aggiungi BibLus alle tue Fonti
  • PLUS
BibLus

Informazione e approfondimento tecnico per i professionisti dell'edilizia

  • Notizie
  • Focus
    • Acustica
    • Bonus edilizi
    • Calcolo strutturale
    • Certificazione energetica
    • Contabilità e Direzione Lavori
    • Impiantistica e Antincendio
    • Lavori pubblici
    • Opere edili, lavori privati e condominiali
    • Professioni tecniche e imprese edili
    • Rinnovabili ed edilizia sostenibile
    • Sicurezza Cantieri e Lavoro
    • Titoli edilizi e urbanistica
  • BIM topic
    • ACDat e piattaforme collaborative
    • IFC-openBIM®
    • BIM nelle costruzioni
    • BIM e infrastrutture
    • BIM e cantiere
    • BIM e MEP
    • BIM e Facility Management
    • HBIM
    • Digital Twin
    • BIM e formazione
    • BIM e GIS
    • BIM e norme tecniche
    • BIM project examples
  • Norme
    • Tutti i documenti in archivio
    • Testo Unico Edilizia – D.P.R. 380/2001
    • Codice Appalti – D.Lgs. 36/2023
    • Testo Unico Sicurezza – D.Lgs. 81/08
    • Norme Tecniche Costruzioni – Decreto 17/01/2018
    • Prestazione energetica in edilizia – D.Lgs. 192/2005
    • Prestazione energetica in edilizia – Decreto Requisiti Minimi 2025
    • Codice Prevenzione Incendi – D.M. 03/08/2015
    • Testo Unico Rinnovabili – D.Lgs. 190/2024
    • Leggi e norme edilizie in Italia
  • Giurisprudenza
    • Giurisprudenza Urbanistica
    • Giurisprudenza Lavori Pubblici
    • Giurisprudenza Sicurezza
    • Giurisprudenza Condominio
  • BibLus PLUS
  • BibLus AI
  • Click to open the search input field Click to open the search input field Cerca
  • Menu Menu
List List Menu
  • Notizie
  • Focus
    • Acustica
    • Bonus edilizi
    • Calcolo strutturale
    • Certificazione energetica
    • Contabilità e Direzione Lavori
    • Impiantistica e Antincendio
    • Lavori pubblici
    • Opere edili, lavori privati e condominiali
    • Professioni tecniche e imprese edili
    • Rinnovabili ed edilizia sostenibile
    • Sicurezza Cantieri e Lavoro
    • Titoli edilizi e urbanistica
  • BIM topic
    • ACDat e piattaforme collaborative
    • IFC-openBIM®
    • BIM nelle costruzioni
    • BIM e infrastrutture
    • BIM e cantiere
    • BIM e MEP
    • BIM e Facility Management
    • HBIM
    • Digital Twin
    • BIM e formazione
    • BIM e GIS
    • BIM e norme tecniche
    • BIM project examples
  • Norme
    • Tutti i documenti in archivio
    • Testo Unico Edilizia – D.P.R. 380/2001
    • Codice Appalti – D.Lgs. 36/2023
    • Testo Unico Sicurezza – D.Lgs. 81/08
    • Norme Tecniche Costruzioni – Decreto 17/01/2018
    • Prestazione energetica in edilizia – D.Lgs. 192/2005
    • Prestazione energetica in edilizia – Decreto Requisiti Minimi 2025
    • Codice Prevenzione Incendi – D.M. 03/08/2015
    • Testo Unico Rinnovabili – D.Lgs. 190/2024
    • Leggi e norme edilizie in Italia
  • Giurisprudenza
    • Giurisprudenza Urbanistica
    • Giurisprudenza Lavori Pubblici
    • Giurisprudenza Sicurezza
    • Giurisprudenza Condominio
  • BibLus PLUS
  • BibLus AI
BibLus AI La prima intelligenza Artificiale per l'edilizia. Con servizio di notifiche push.
Immagine
SCARICA L'APP ›

Home » Approfondimenti » Lavori pubblici » DURC: cos’è, a cosa serve, quando è richiesto

DURC: cos’è, a cosa serve, quando è richiesto

DURC: cos’è, cosa certifica, quando è obbligatorio, chi può richiederlo, quanto dura e cosa fare in caso di irregolarità. La guida completa

Tempo di lettura stimato: 10 minutidi Redazione BibLus / 20 Luglio 2026/0 Commenti/in Lavori pubblici, Opere edili, lavori privati e condominiali /di
DURC cos'è

Il DURC – Documento unico di regolarità contributiva – attesta la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell’edilizia, di Casse edili.

Il DURC è di fondamentale importanza perché la regolarità contributiva, oggetto del DURC, è un requisito richiesto per tutti gli appalti pubblici nonché i lavori privati in edilizia soggetti a permessi.

Il DURC online positivo vale 120 giorni dalla data dell’interrogazione.

Ecco cosa bisogna sapere sul DURC per evitare problemi e operare correttamente. Scopri anche la piattaforma per la gestione documentale della sicurezza che ti mette al riparo da ogni problema.

Indice

  • Cos’è il DURC e cosa attesta?
  • A cosa serve il DURC e quando è richiesto?
  • Cosa contiene il DURC?
  • Quali requisiti servono per ottenere un DURC regolare?
  • Cosa si intende per scostamento non grave? Cosa rientra nei 150 euro?
  • Chi può richiedere o verificare il DURC?
  • Come si richiede il DURC online?
  • Quanto dura il DURC?
  • Cosa succede se il DURC non è regolare?
  • Il DURC irregolare esclude l’impresa dalla gara?
  • Verifica del DURC dei subappaltatori a fini pagamento acconti e saldo
  • Il DURC è necessario per la patente a crediti?
  • Il DURC negli appalti privati è necessario?
  • DURC: cosa cambia col Decreto PNRR 2024
  • DURC e DURC di Congruità sono la stessa cosa?
  • FAQ DURC

Cos’è il DURC e cosa attesta?

Il DURC è una certificazione che attesta che le imprese sono in regola con i pagamenti da loro dovuti a INPS, INAIL ed eventuali Casse edili, comprese tutte le somme dovute per premi e accessori, incluse ad esempio quelle richieste a seguito di liquidazione di verbali ispettivi, riclassificazioni e simili.

In sostanza, esso certifica che l’impresa è in regola con le norme in materia di normativa previdenziale in proprio e verso i propri dipendenti. Il DURC non crea una situazione di regolarità, ma certifica quella esistente al momento della verifica (Cassazione n. 21362/2026).

Il DURC è disciplinato dal D.M. 30/01/2015.

Il DURC è previsto dal Testo unico della Sicurezza come uno strumento di verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi.

Le imprese e i lavoratori autonomi coinvolti nelle attività regolamentate dal Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 sui cantieri temporanei o mobili, dovranno pertanto esibire tale documento al committente o al responsabile dei lavori, unitamente alla documentazione prevista all’Allegato XVII del D.Lgs. 81/2008.

Basta il pagamento dei contributi per certificare la regolarità contributiva?
Cassazione 21362/2026

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 21362 del 23 giugno 2026, ha stabilito che, ai fini del rilascio del DURC e della fruizione dei benefici normativi e contributivi, la regolarità contributiva:

  • non coincide con il solo pagamento materiale dei contributi.
  • comprende il corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dichiarativi necessari a consentire all’ente previdenziale di verificare la riferibilità, la completezza e l’esattezza dei versamenti.
  • l’omessa o tardiva trasmissione delle denunce UNIEMENS costituisce un’irregolarità sostanziale e ostativa al riconoscimento degli sgravi quando impedisce il controllo della posizione contributiva.
  • La regolarizzazione effettuata dopo la scadenza del termine assegnato con l’invito dell’ente non produce effetti retroattivi e non consente di recuperare i benefici già perduti.

Per i giudici, la regolarità contributiva è un concetto più ampio del semplice pagamento. Il datore di lavoro deve anche rispettare gli obblighi dichiarativi che permettono all’ente previdenziale di verificare la correttezza e la riferibilità dei versamenti.

L’omessa trasmissione delle denunce UNIEMENS non rappresenta, quindi, un vizio esclusivamente formale. Se impedisce all’INPS di svolgere i propri controlli, costituisce un’irregolarità sostanziale, ostativa al rilascio del DURC e alla fruizione degli sgravi contributivi.

Nell’ordinanza viene inoltre richiamato il principio secondo cui il DURC non ha valore costitutivo.

Il documento certifica una situazione contributiva esistente, ma non la crea. Ne consegue che:

  • un DURC erroneamente positivo non sana un’irregolarità realmente esistente;
  • il pagamento dei contributi non sostituisce le denunce indispensabili al controllo;
  • l’effettiva regolarità può essere verificata anche in sede giudiziaria;
  • il diritto agli sgravi dipende dalla sussistenza concreta di tutti i presupposti richiesti.

Il DURC è quindi un atto di certificazione della posizione previdenziale e non un provvedimento capace di attribuire un beneficio in assenza dei relativi requisiti.

Icona

Download Gratuito Sentenza Corte di Cassazione 21362/2026 - DURC: regolarità contributiva legata al pagamento e all'adempimento degli obblighi dichiarativi

Leggi la sintesi redazionale della sentenza

A cosa serve il DURC e quando è richiesto?

Nel settore edilizio il DURC rileva per:

  • la verifica dell’idoneità tecnico-professionale;
  • l’affidamento ed esecuzione di lavori;
  • appalti e subappalti;
  • pagamenti da parte delle stazioni appaltanti;
  • accesso ad agevolazioni;
  • attestazione SOA;
  • patente a crediti;
  • regolarità delle imprese presenti in cantiere.
SituazioneFunzione del DURC
Gare e contratti pubbliciVerifica dei requisiti contributivi dell’operatore
Pagamenti di appalti e subappaltiControllo dell’affidatario e dei subappaltatori interessati
Cantieri temporanei o mobiliVerifica dell’idoneità tecnico-professionale
Agevolazioni e benefici contributiviAccertamento della regolarità richiesta dalla disciplina applicabile
Attestazione SOAVerifica della posizione contributiva dell’impresa
Patente a creditiRequisito previsto per imprese e autonomi operanti nei cantieri
Lavori privati soggetti alla disciplina di cantiereControllo dell’impresa da parte del committente o del responsabile dei lavori
Cessione di crediti certificatiVerifica effettuata da banche o intermediari delegati

Nel Codice dei contratti pubblici, le violazioni contributive ostative al rilascio del DURC assumono rilievo ai sensi degli articoli 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 e dell’Allegato II.10. Il DURC è acquisito dalle stazioni appaltanti attraverso i sistemi previsti dalla disciplina vigente.

Nei cantieri temporanei o mobili, il D.Lgs. 81/2008 utilizza il DURC nell’ambito della verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi.

Cosa contiene il DURC?

Il DURC positivo contiene i dati che identificano il soggetto verificato, gli enti presso cui è iscritto, la dichiarazione di regolarità e le date che delimitano la validità del documento.

L’articolo 7 del D.M. 30/01/2015 stabilisce che il DURC deve contenere:

  • denominazione o ragione sociale;
  • sede legale;
  • codice fiscale del soggetto verificato;
  • iscrizione a INPS, INAIL e, quando prevista, Cassa edile;
  • dichiarazione di regolarità;
  • numero identificativo del documento;
  • data dell’interrogazione;
  • data di scadenza.

Il documento viene generato in formato PDF e può essere riutilizzato durante il periodo di validità. Se per lo stesso codice fiscale esiste già un DURC valido, una nuova interrogazione restituisce il documento esistente invece di avviare una nuova verifica.

Quali requisiti servono per ottenere un DURC regolare?

Per ottenere un DURC positivo devono risultare regolari i pagamenti e gli adempimenti verificabili secondo l’articolo 3 del D.M. 30/11/2015.

Il controllo riguarda le obbligazioni scadute fino all’ultimo giorno del secondo mese precedente la verifica, purché sia scaduto anche il termine delle relative denunce.

La verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti dall’impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che operano nell’impresa stessa nonché, i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive.

La regolarità sussiste comunque in caso di:

  • rateizzazioni concesse dall’INPS, dall’INAIL o dalle Casse edili ovvero dagli Agenti della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti;
  • sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative;
  • crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione per la quale sia stato verificato il credito, nelle forme previste dalla legge o dalle disposizioni emanate dagli Enti preposti alla verifica e che sia stata accettata dai medesimi Enti;
  • crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso;
  • crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza, salva l’ipotesi cui all’articolo 24, comma 3, del D.Lgs. 46/1999 (iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali);
  • crediti affidati per il recupero agli agenti della riscossione per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell’avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario.

La regolarità contributiva non coincide necessariamente con il solo versamento materiale. L’impresa deve anche adempiere correttamente agli obblighi dichiarativi che consentono agli enti di attribuire, controllare e verificare i pagamenti.

L’ordinanza della Cassazione n. 21362 del 23 giugno 2026 ha attribuito rilievo all’omessa o tardiva trasmissione delle denunce mensili quando tale omissione impedisce all’INPS o alla Cassa edile di controllare la posizione aziendale. La regolarizzazione successiva alla scadenza dell’invito non recupera automaticamente benefici già perduti.

Cosa si intende per scostamento non grave? Cosa rientra nei 150 euro?

La regolarità sussiste, inoltre, in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile.

In proposito, il comma 3 dell’articolo 3 definisce come scostamento non grave quello pari o inferiore a 150 euro, importo comprensivo di eventuali accessori di legge.

DURC: esclusione delle sanzioni civili dalla soglia dei 150 euro
Corte di Cassazione 8132/2026

Ai fini del rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), la verifica della soglia di 150 euro prevista dall’art. 3, comma 3, del D.M. 30/01/2015 per la qualificazione dello scostamento contributivo come “non grave” deve essere effettuata computando nelle “somme dovute” esclusivamente l’omissione contributiva e gli eventuali interessi (in quanto accessori di legge in senso stretto), con espressa esclusione delle sanzioni civili.

Queste ultime, pur costituendo una conseguenza automatica dell’inadempimento, non rientrano nella nozione di “accessori” rilevante ai fini del calcolo della predetta soglia di tolleranza, stante la natura eccezionale e restrittiva della disposizione volta ad ampliare le ipotesi di regolarità contributiva per scostamenti di modica entità.

L’importante precisazione è contenuta nell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 8132 del 1° aprile 2026.

Icona

Download Gratuito Ordinanza Corte di Cassazione 8132/2026 - DURC, scostamento non grave ed esclusione delle sanzioni civili.

Leggi la sintesi redazionale della sentenza

Debiti contributivi, sanzioni e interessi, nel loro complesso, non devono superare l’importo di 150 euro
Interpello MinLav  3/2025

Anche in presenza di un debito costituto da sole sanzioni civili, l’ente previdenziale non può rilasciare il DURC.

È quanto precisato dal Ministero del Lavoro con l’interpello 3/2025 in risposta ai dubbi sollevati dall’Associazione nazionale per industria e terziario (Anpit).

La richiesta di chiarimenti riguarda la nozione di “scostamento non grave” di cui all’art. 3, comma 3, del D.M. 30/01/2015.

Tale norma prevede che la regolarità contributive sussiste, in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile. Non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna Gestione nella quale l’omissione si è determinata che risulti pari o inferiore a 150 euro comprensivi di eventuali accessori di legge.

La formulazione testuale della disposizione in esame – che quantifica lo scostamento non grave tenendo conto anche di eventuali accessori di legge – non legittima l’ipotesi prospettata dall’istante, per cui, in presenza di un debito costituto da sole sanzioni civili, l’ente previdenziale potrebbe comunque rilasciare un DURC attestante la regolarità contributiva, in quanto la situazione debitoria non sarebbe originata da una effettiva omissione contributiva nei confronti dello stesso ente previdenziale. Tale prospettazione appare destituita di fondamento in quanto le sanzioni civili costituiscono un accessorio delle omissioni contributive e, come tali, le presuppongono. Infatti, le sanzioni civili hanno la funzione di rafforzare l’obbligazione contributiva e di risarcire il danno cagionato all’ente previdenziale, trovando automatica applicazione in caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi.

Le sanzioni consistono quindi in una somma, predeterminata ex lege, il cui credito sorge de iure alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo e rimangono funzionalmente connesse all’omesso o ritardato pagamento dei contributi. Inoltre, gli effetti degli atti interruttivi, posti in essere con riferimento ai crediti contributivi, si estendono automaticamente anche al credito per sanzioni civili.

La norma stessa ha espressamente individuato in 150 euro l’importo – comprensivo di contributi e accessori di legge – che non impedisce l’attestazione in tempo reale della regolarità delle posizioni contributive dei richiedenti.

La chiara indicazione desumibile dalla formulazione letterale della disposizione ha, peraltro, determinato che su tale importo sia stata calibrata la stessa procedura adottata dall’ente previdenziale per il rilascio automatico dell’attestazione di regolarità contributiva, tramite il “Durc On Line”.

Pertanto, ai fini della regolarità contributiva, è necessario che eventuali debiti contributivi, sanzioni e interessi, nel loro complesso, non superino l’importo di 150 euro, soglia limite per la sussistenza dello “scostamento non grave”.

Icona

Download Gratuito Interpello ML 3/2025 – DURC e debito costituito da sole sanzioni civili

Chi può richiedere o verificare il DURC?

Sono abilitati ad effettuare la verifica di regolarità contributiva:

  • le amministrazioni aggiudicatrici, gli organismi di diritto pubblico, gli enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti;
  • gli Organismi di attestazione SOA;
  • le amministrazioni pubbliche concedenti;
  • le amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari ed i gestori di pubblici servizi;
  • l’impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega dell’impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse;
  • le banche o gli intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati.

Le modalità per procedere alla verifica di regolarità contributiva sono due: il sito dell’INPS e il portale dell’INAIL.

Come si richiede il DURC online?

Il DURC deve essere richiesto per via telematiche tramite il servizio DURC online dal portale INAIL, INPS o della Cassa edile. Il controllo può produrre un esito positivo o negativo.

Se l’esito del DURC è positivo e, di conseguenza, il soggetto risulta regolare ed è liberamente consultabile tramite le applicazioni predisposte dall’INPS, dall’INAIL e dalla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE) nei rispettivi siti internet.

Se, invece come vedremo, l’esito sarà negativo gli Enti trasmettono via PEC all’interessato la notifica a mettersi in regola entro massimo 15 giorni.

Procedura essenziale

  1. Accedere al portale INPS o INAIL.
  2. Autenticarsi con l’identità digitale richiesta dal servizio.
  3. Selezionare la funzione DURC online.
  4. Inserire il codice fiscale del soggetto.
  5. Avviare l’interrogazione.
  6. Scaricare il DURC positivo oppure attendere l’istruttoria, quando la regolarità non può essere attestata immediatamente.

Per i soggetti abilitati l’accesso ai servizi INAIL avviene mediante SPID, CIE o CNS.

Il servizio verifica contemporaneamente la posizione presso INPS, INAIL e, quando pertinente, Casse edili. Non occorre presentare domande separate ai singoli enti per il DURC ordinario.

Che cosa sono Pre-DURC, VeRA e SimulaDURC?

La piattaforma VeRA di INPS offre nuove funzionalità che permettono alle aziende e agli intermediari di gestire anticipatamente le situazioni di irregolarità e le evidenze che possono influenzare gli esiti delle verifiche di regolarità contributiva.

La funzionalità “pre-DURC” prevede l’invio all’intermediario, titolare di specifica delega master, di una notifica via PEC, e-mail o SMS, 30 o 15 giorni prima della scadenza del DURC regolare, di un ticket collegato alla verifica VeRA generata automaticamente dal sistema.

Il nuovo Simula DURC mostra aspetti rilevanti per conoscere eventuali anomalie nel Documento Unico di Regolarità Contributiva.

La possibilità di gestire in anticipo le situazioni di irregolarità che potrebbero influenzare gli esiti delle verifiche di regolarità contributiva è una risorsa fondamentale per le imprese. Questo è particolarmente rilevante per partecipare a procedure di evidenza pubblica, evitare sanzioni e non perdere agevolazioni, specialmente alla luce delle novità introdotte dal decreto PNRR 4.

Quanto dura il DURC?

Il DURC online positivo ha una validità di 120 giorni dalla data dell’interrogazione. La data di scadenza è riportata direttamente nel PDF.

Durante questi 120 giorni:

  • il documento può essere consultato e riutilizzato per le finalità ammesse;
  • una nuova richiesta sullo stesso codice fiscale restituisce il DURC ancora valido;
  • non viene normalmente avviata una nuova verifica fino alla scadenza.

Il sistema calcola la scadenza a 120 giorni dalla richiesta e che un esito negativo, diversamente dal DURC positivo, non ha un proprio periodo di validità.

Computi metrico e contabilità lavori

Non accontentarti... Scegli il meglio!

PROVA GRATIS PRIMUS

Cosa succede se il DURC non è regolare?

É possibile che la verifica di regolarità contributiva dia esito negativo. Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale, l’INPS, l’INAIL e le Casse edili trasmettono tramite PEC, all’interessato o al soggetto da esso delegato, l’invito a regolarizzare la situazione indicando in dettaglio le cause di irregolarità rilevate da ciascun Ente di controllo.

L’interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, può regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell’invito. L’invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche e ha effetto per tutte le interrogazioni effettuate durante il termine di 15 giorni e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dall’interrogazione iniziale.

Se la regolarizzazione avviene entro il termine previsto di 15 giorni, viene generato il Documento in formato PDF.

Se, invece, il termine di 15 giorni trascorre senza che sia avvenuta la regolarizzazione, la verifica negativa viene comunicata ai soggetti che hanno effettuato l’interrogazione, con l’indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità.

È sufficiente chiedere una rateizzazione entro 15 giorni?
Corte di Cassazione 6142/2026

Con ordinanza n. 6142 del 17 marzo 2026, la Cassazione ha precisato che la tempestiva presentazione dell’istanza di rateizzazione “congela” la posizione ai fini della regolarità contributiva. Se l’impresa presenta la domanda entro 15 giorni e l’INPS dà parere favorevole, la regolarità contributiva deve considerarsi integrata, anche se il provvedimento arriva oltre il termine.

Icona

Download Gratuito Sentenza Corte di Cassazione 6142/2026 - DURC: regolarizzazione in presenza di rateizzazione richiesta entro i 15 giorni dall’invito INPS

Sintesi redazione della sentenza

Il DURC irregolare esclude l’impresa dalla gara?

In base a quanto previsto dall’articolo 94, comma 6, del D.Lgs. 36/2023 e dall’Allegato II.10:

  • costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale che comportano l’esclusione automatica dalla gara quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
  • anche il rilascio di un DURC con la dicitura che il soggetto “non risulta regolare” comporta una presunzione legale, juris et de jure, di gravità, che obbliga la stazione appaltante ad estromettere il concorrente dalla procedura evidenziale, senza poterne sindacare, nel merito, il contenuto” (C. St., sez. V, 19 febbraio 2019, n. 1141).

Il mancato rilascio del DURC o un DURC irregolare comportano una presunzione legale di gravità, che obbliga la stazione appaltante a escludere automaticamente il concorrente dalla procedura di gara, senza possibilità di valutare il merito della situazione.

Le ipotesi di esclusione, essendo di natura obbligatoria ed ancorate ad un automatismo, non lasciano alcun margine di discrezionalità valutativa in capo alla stazione appaltante, affidando il vaglio di inaffidabilità dell’operatore economico all’ente previdenziale cui spetta l’accertamento della gravità e della definitività delle irregolarità accertate sulla base della disciplina previdenziale di riferimento, imponendosi pertanto l’esclusione dalla gara quale esito obbligatorio e vincolato (C. St., sez. IV, 28 gennaio 2021, n. 849).

Il DURC costituisce una dichiarazione di scienza che si colloca tra gli atti di certificazione o di attestazione facenti fede fino a querela di falso (Cons. Stato, Ad. plen., 25 maggio 2016, n. 10); ne consegue che per l’operatore economico che partecipa ad una gara il DURC costituisce l’unico documento attestante il rispetto degli oneri previdenziali ed assistenziali, sia in positivo che in negativo (Cons. Stato, V, 14 giugno 2019, n. 4023).

Anche l’esistenza di un DURC non regolare certifica dunque l’esistenza di una violazione grave e impone l’esclusione dell’operatore (CdS sez. V n. 3529/2024).

La presentazione di un DURC irregolare non solo comporta l’esclusione dalla gara, ma implica anche l’obbligo di segnalazione all’ANAC e all’autorità giudiziaria per eventuali false dichiarazioni, qualora ci sia stata autocertificazione errata. La regolarizzazione postuma del DURC non è accettabile, e la violazione deve essere segnalata alle autorità competenti.

DURC in verifica: l’impresa può essere esclusa dalla gara?
TAR Sicilia 1793/2026

Il TAR Sicilia chiarisce che l’esito DURC “in verifica” non equivale a un’irregolarità contributiva e non giustifica l’esclusione dalla gara. Se l’impresa richiede tempestivamente il rinnovo e il nuovo DURC attesta la regolarità con decorrenza dalla data della richiesta, il requisito contributivo deve ritenersi soddisfatto. La stazione appaltante non può fondare l’esclusione sulla sola assenza temporanea del documento definitivo, senza un’effettiva verifica di irregolarità. Leggi l’approfondimento dedicato alla sentenza.

Icona

Download Gratuito Sentenza TAR Catania 1793/2026 - DURC in verifica ed esclusione dalla gara

Il bilancio può sostituire il DURC e provare l’irregolarità fiscale?
Sentenza TAR Lazio 4166/2026

Con la sentenza 4166/2026 il TAR Lazio precisa che il bilancio non può essere utilizzato come strumento di prova autonomo per l’esclusione. Esso è uno strumento di informazione economica, non un atto di accertamento tributario utile a sollecitare il soccorso istruttorio o verifiche di anomalia e a bypassare il sistema delle certificazioni tipiche (DURC e AdE).

Pertanto, la mera presenza nei bilanci di poste debitorie verso erario o enti previdenziali non dimostra un’irregolarità fiscale o contributiva rilevante ai fini dell’esclusione.

Icona

Download Gratuito Sentenza TAR Lazio 4166/2026 - DURC e regolarità fiscale: il bilancio non prova l’irregolarità in gara

Qui la sintesi della sentenza

DURC irregolare: limiti all’esclusione automatica dopo l’aggiudicazione
Sentenza TAR Lombardia 580/2026

In presenza di un’aggiudicazione già consolidata, l’accertamento sopravvenuto di un’irregolarità contributiva non legittima l’esclusione automatica dell’operatore economico dalla procedura, ma può al più giustificare l’adozione di un provvedimento di revoca dell’aggiudicazione, da motivarsi ai sensi dell’art. 21-quinquies L. n. 241/1990 sulla base di un interesse pubblico concreto e attuale.

A precisarlo è la sentenza TAR Lombardia (Brescia) n. 580/2026 che affronta la questione degli effetti di un DURC irregolare, soprattutto quando l’irregolarità è temporanea e interviene dopo l’aggiudicazione.

Secondo i giudici Nei contratti attivi, non trova applicazione automatica l’art. 94 del D.Lgs. 36/2023, dovendo l’amministrazione valutare la rilevanza della temporanea irregolarità contributiva alla luce dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, con esclusione di effetti espulsivi in assenza di una effettiva incidenza sull’affidabilità dell’operatore.

Icona

Download Gratuito Sentenza TAR Lombardia 580/2026 - DURC irregolare e gare pubbliche: limiti all’esclusione automatica dopo l’aggiudicazione

Qui la sintesi della sentenza

DURC irregolare per errore dell’ente previdenziale: illegittima l’esclusione senza contraddittorio
Sentenza TAR Sicilia 1585/2025

È illegittimo il provvedimento di esclusione da una procedura selettiva o da un beneficio pubblico fondato su un DURC irregolare successivamente annullato dall’ente previdenziale per errore, qualora l’amministrazione procedente non abbia attivato il contraddittorio procedimentale ex art. 10‑bis L. n. 241/1990, impedendo all’operatore economico di far valere l’inesistenza dell’inadempimento contributivo.

È la dichiarazione di principio stabilito con la sentenza n. 2977 del 29 dicembre 2025 dal TAR Sicilia (Sez. V) che affronta un tema di particolare interesse operativo per imprese e tecnici coinvolti in procedure pubbliche e misure agevolative: gli effetti di un DURC irregolare rivelatosi erroneo e successivamente annullato dall’ente certificatore.

Icona

Download Gratuito Sentenza Tar Sicilia 2977/2025 - DURC irregolare per errore dell’ente previdenziale: illegittima l’esclusione senza contraddittorio

Qui la sintesi della sentenza

Quando un DURC negativo impone l’esclusione dalla gara
Sentenza TAR Puglia 1585/2025

La decisione del TAR Puglia del 9 dicembre 2025, n. 1585, offre un orientamento particolarmente rilevante sul tema della verifica dei requisiti generali e, in particolare, sul rapporto tra Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE), Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e meccanismi di esclusione automatica previsti dal D.Lgs. 36/2023.

La sentenza chiarisce in quali circostanze un DURC negativo – anche se non ancora recepito o visibile nel FVOE – imponga l’esclusione immediata dell’operatore economico ai sensi dell’art. 94 e comporti l’escussione della garanzia provvisoria.

Il TAR evidenzia, in particolare, che la norma richiede una regolarizzazione “anticipata”, in quanto la regolarità contributiva deve esistere al momento della presentazione della domanda. Non è possibile considerarla come requisito in itinere o sanabile successivamente mediante interventi tardivi dell’operatore economico.

Icona

Download Gratuito Sentenza TAR Puglia 1585/2025 - DURC negativo e FVOE

Qui la sintesi della sentenza

Verifica del DURC dei subappaltatori a fini pagamento acconti e saldo

L’art. 119, c. 7, ultimo periodo, del D.Lgs. 36/2023 prescrive che “per il pagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto o del subappalto la Stazione Appaltante acquisisce d’ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità relativo all’affidatario e a tutti i subappaltatori“.

Come chiarito dal MIT (Parere 3961/2025), le verifiche contributive riguardano i subappaltatori che abbiano “reso”, ossia effettivamente svolto le prestazioni per cui è maturato il diritto al pagamento; conseguentemente l’acquisizione del DURC è limitato ai subappaltatori che in corrispondenza di ciascuna corresponsione in acconto e a saldo rientrino tra i beneficiari del pagamento o comunque tra i creditori.

Leggi di più sul subappalto

Il DURC è necessario per la patente a crediti?

Sì. Il possesso della regolarità contributiva, quando richiesta dalla normativa applicabile, rientra nei requisiti per la patente a crediti delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.

La disciplina della patente è contenuta nell’articolo 27 del D.Lgs. 81/2008. In sede di domanda, il requisito può essere dichiarato nelle forme ammesse, ma l’amministrazione può verificarne l’effettiva sussistenza.

L’autocertificazione non rende regolare un soggetto che non lo è: una dichiarazione inesatta può produrre conseguenze amministrative e, nei casi previsti, ulteriori responsabilità.

Il DURC negli appalti privati è necessario?

Il DURC nei contratti di appalto privati è obbligatorio quando è richiesta un’autorizzazione amministrativa per lavori come manutenzione straordinaria, restauro o risanamento, secondo le normative urbanistiche vigenti.

L’impresa appaltatrice deve ottenere il documento anche quando affida porzioni di essi a ditte subappaltatrici, per verificare la loro regolarità contributiva. In mancanza del DURC, le subappaltatrici non hanno diritto ai pagamenti per i lavori eseguiti.

Il DURC non è necessario per lavori di edilizia libera, come manutenzioni ordinarie e altri interventi non soggetti ad autorizzazioni amministrative, ad esempio tinteggiature, riparazioni di ringhiere e abbattimento di barriere architettoniche senza la costruzione di rampe.

Assenza del DURC nell’edilizia privata: sospensione efficacia del titolo abilitativo

Alla richiesta di chiarimenti del CNI sull’interpretazione dell’art. 90, commi 9 e 10, del D.Lgs. n.81/2008, della frase “assenza del documento unico di regolarità contributiva” e sulle conseguenze di tale assenza, inclusa la sospensione del titolo abilitativo, il Ministero del Lavoro con l’Interpello n.1/2016 ha chiarito che “assenza del DURC” si riferisce al mancato rilascio tramite procedura online, conforme al D.M. 30/01/2015.

Inoltre ha ricordato che, per i lavori privati nell’edilizia, il responsabile dei lavori non è più obbligato a trasmettere il DURC all’amministrazione concedente prima dell’inizio dei lavori.

Per quanto riguarda la sospensione dell’efficacia del titolo abilitativo in caso di assenza di regolarità contributiva, la Commissione ha stabilito che l’amministrazione concedente deve sospendere il titolo abilitativo se viene riscontrata un’assenza di regolarità, sia dalle comunicazioni dell’organo di vigilanza sia dalle verifiche dirette dell’amministrazione stessa.

DURC: cosa cambia col Decreto PNRR 2024

L’articolo 29 del nuovo decreto PNRR quater (D.L. 19/2024) ha portato numerose novità in tema di lavoro, sicurezza e adempimenti da parte delle imprese.

Nel dettaglio viene:

  • modificato il comma 1175 dell’articolo 1 della legge 296/2006;
  • introdotto il successivo comma 1175-bis.

La circolare n. 4/2024 della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, intitolata “Durc e benefici normativi e contributivi: le novità del D.L. n. 19/2024”, analizza dettagliatamente le nuove disposizioni in materia.

DURC e utilizzo dei benefici

Per quanto riguarda la conformità delle imprese nell’accesso ai benefici normativi e contributivi, sono stati stabiliti nuovi requisiti sia per la richiesta dei benefici che per il recupero degli stessi in caso di regolarizzazione.

Il DURC sarà rilasciato solo alle imprese che rispettano tutti gli obblighi di legge e i contratti collettivi nazionali e che non presentano violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Attualmente, la Fondazione Studi evidenzia che le uniche violazioni rilevanti sono quelle elencate nell’Allegato A del D.M. 30 gennaio 2015.

Inoltre, è importante considerare che mentre l’assenza del DURC influisce sull’intera azienda, le violazioni di legge o di contratto che non incidono sulla contribuzione sono rilevanti solo per il lavoratore a cui si riferiscono i benefici.

Regolarizzazione e conformità

Per le imprese non in regola, i benefici sono concessi se la regolarizzazione avviene entro i termini e con le modalità stabilite dalla normativa e dagli organi di vigilanza. La regolarizzazione rappresenta conformità alla disposizione adottata e conclude il procedimento ispettivo relativo alla violazione accertata.

Qualora la violazione non sia sanabile, i benefici già concessi all’impresa saranno recuperati per un importo massimo pari al doppio della sanzione verbalizzata. L’organo di vigilanza, prima di procedere al recupero delle agevolazioni, deve effettuare una verifica preliminare per determinare se l’importo da recuperare superi il doppio della sanzione contestata. In tal caso, procederà al recupero del minor importo.

DURC e DURC di Congruità sono la stessa cosa?

No. Il DURC ordinario controlla la posizione contributiva del soggetto; il DURC di congruità verifica se la quantità di manodopera dichiarata per uno specifico lavoro edile è coerente con il valore e la tipologia dell’opera.

DocumentoChe cosa verificaRiferimento
DURC ordinarioPosizione contributiva e assicurativa dell’impresa o dell’autonomoD.M. 30 gennaio 2015
DURC di congruitàIncidenza della manodopera nello specifico cantiereD.M. 143/2021

La verifica di congruità riguarda lavori pubblici e determinati lavori privati edili. Per i lavori pubblici è collegata all’ultimo stato di avanzamento e al saldo; per i lavori privati deve essere dimostrata prima del saldo finale, nei casi ricadenti nella disciplina.

Un esito negativo della congruità può incidere sulle successive verifiche finalizzate al DURC ordinario dell’impresa affidataria.

Scopri tutti i nostri software gestione appalti pubblici

Qual è la differenza tra DURC e DURF?

Il DURC riguarda la regolarità previdenziale e assicurativa; il DURF riguarda determinati requisiti di regolarità fiscale. I due documenti hanno oggetto, presupposti e utilizzi diversi.

  • DURC: INPS, INAIL e Casse edili.
  • DURF: obblighi tributari e requisiti fiscali previsti dalla relativa disciplina.

Il DURF non sostituisce il DURC e il DURC non certifica il pagamento di tutte le imposte dell’impresa.

FAQ DURC

Quanto dura il DURC?

Il DURC online positivo vale 120 giorni dalla data dell’interrogazione. La scadenza esatta è indicata nel documento PDF. Durante la validità, una nuova richiesta riferita allo stesso codice fiscale restituisce normalmente il documento già esistente.

Il DURC può essere richiesto prima della scadenza?

Finché esiste un DURC valido, il sistema rinvia generalmente allo stesso documento e non avvia una nuova interrogazione. La nuova verifica diventa possibile dopo la scadenza, salvo specifiche funzionalità preventive messe a disposizione dagli enti.

Il DURC può essere autocertificato?

Il documento ufficiale non viene sostituito da una generica autocertificazione. Per alcuni procedimenti, come la domanda della patente a crediti, il possesso del requisito può essere dichiarato nelle forme previste, restando soggetto a verifica.

Si può ottenere un DURC con un piccolo debito?

La regolarità può sussistere in presenza di uno scostamento non grave pari o inferiore a 150 euro per ciascuna gestione. La composizione della soglia è oggetto di un contrasto tra l’Interpello ministeriale n. 3/2025 e la Cassazione n. 8132/2026.

Chi può controllare il DURC di un’impresa?

Possono effettuare la verifica i soggetti abilitati dalla normativa, tra cui stazioni appaltanti, amministrazioni, SOA, impresa interessata, delegati e, in casi specifici, banche o intermediari finanziari.

Quanto tempo c’è per regolarizzare un DURC negativo?

L’invito trasmesso via PEC assegna un termine non superiore a 15 giorni. Se la posizione viene regolarizzata tempestivamente, il sistema può generare il DURC positivo; altrimenti viene comunicato l’esito negativo.

Il DURC ordinario comprende la congruità della manodopera?

No. Il DURC ordinario certifica la posizione contributiva dell’impresa. La congruità della manodopera riguarda invece uno specifico cantiere ed è disciplinata dal D.M. 143/2021.

Un DURC “in verifica” è già negativo?

No. La dicitura “in verifica” indica che l’istruttoria non è conclusa. Non equivale automaticamente a una certificazione di irregolarità.

Computi metrico e contabilità lavori

Non accontentarti... Scegli il meglio!

PROVA GRATIS PRIMUS

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/durc-quando-come-da-chi-e-a-chi-va-presentato/
Condividi questo articolo
  • Condividi su Facebook
  • Condividi su X
  • Condividi su WhatsApp
  • Condividi su LinkedIn
  • Condividi attraverso Mail
Stampa l'articolo in PDF

Potrebbero interessarti

DURC-congruita-della-manodopera

La congruità della manodopera in edilizia

Obbligo-d-iscrizione-alle-CASSE-EDILI

L’iscrizione alle Casse Edili è obbligatoria anche per le attività ausiliarie, a prescindere dal codice Istat

titolo edilizio per la realizzazione di strade e parcheggi

Per la realizzazione di strade e parcheggi serve sempre il permesso di costruire

durc negativo

Il DURC negativo comporta sempre la revoca dell’aggiudicazione?

impugnazione Permesso di Costruire

DURC di congruità post-sisma: obbligatorio anche nei lavori di ricostruzione privata

nuovo servizio telematico durc

Rilascio Durc, attivo il nuovo servizio telematico per la verifica della regolarità contributiva

La redazione di BibLus non fornisce risposte a chiarimenti su casi specifici né offre consulenza di carattere tecnico o legale sugli argomenti trattati negli articoli.
0 commenti
Usa questo modulo per esprimere la tua opinione sull’argomento trattato e proporre elementi di dibattito e confronto. I commenti sono soggetti ad approvazione.

Lascia un commento Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Scrivi privatamente alla redazione per segnalare eventuali omissioni o carenze, proporre integrazioni o aggiornamenti, segnalare argomenti non trattati.

    Condividi questo articolo
    • Condividi su Facebook
    • Condividi su X
    • Condividi su WhatsApp
    • Condividi su LinkedIn
    • Condividi attraverso Mail
    Stampa l'articolo in PDF
    Aggiungi BibLus su Google

    Articoli correlati

    logo biblus Il blog per l'edilizia più seguito e apprezzato
    dai tecnici italiani. Notizie, approfondimenti e
    due newsletter settimanali.
    Mission | Redazione | Termini d'uso, proprietà intellettuale e responsabilità Iscriviti alla Newsletter
    Seguici su
    • Facebook Icon Facebook Icon
    • Twitter Icon Twitter Icon
    • YouTube Icon YouTube Icon
    • Linkedin Icon Linkedin Icon
    • Instagram Icon Instagram Icon
    • Pinterest Icon Pinterest Icon
    Notizie
    • Acustica
    • Bonus edilizi
    • Calcolo strutturale
    • Certificazione energetica
    • Computo, Contabilità, Capitolati, Direzione Lavori
    • Impiantistica e Antincendio
    • Lavori pubblici
    • Opere edili
    • Professioni tecniche
    • Rinnovabili ed edilizia sostenibile
    • Sicurezza
    • Titoli edilizi
    • News, varie e brevi
    BIM Topic
    • ACDat e piattaforme collaborative
    • BIM e progettazione
    • BIM e cantiere
    • BIM nelle costruzioni
    • BIM e Facility Management
    • BIM e GIS
    • BIM e infrastrutture
    • BIM e MEP
    • Digital Twin
    • HBIM
    • IFC-openBIM®
    • BIM e formazione
    • BIM e norme tecniche
    • BIM project examples
    Scorrere verso l’alto

    ACCA software S.p.A. - Contrada Rosole 13 - 83043 BAGNOLI IRPINO (AV) - Italy - tel: 0827/69504
    email: info@acca.it - PEC: acca@pec.it e ufficiogare.acca@pec.it
    Società a socio unico - Reg.Imp. (AV) - P.IVA e C.F. 01883740647 - Cap. Soc. € 3.600.000 i.v.
    Copyright © 2024 - ACCA software S.p.A. - Tutti i diritti riservati - v. 9.1.1.377
    Privacy Cookie Policy