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DURC online e semplificazioni, i chiarimenti dell’Inail

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DURC online e semplificazioni, dall’Inail le istruzioni sulle novità introdotte dal dm 23 febbraio 2016

Con la circolare 14 dicembre 2016, n. 48 l’Inail ha fornito ulteriori indicazioni operative sulla disciplina del DURC online a seguito delle modifiche introdotte dal dm 23 febbraio 2016.

Il dm 23 febbraio 2016, modificando 2 articoli del dm 30 gennaio 2015  (contenente le modalità per la richiesta telematica del documento di regolarità contributiva), introduce importanti novità normative.

Durc online: modifiche al dm 30 gennaio 2016

Il dm 23 febbraio 2016 interviene in modifica dei seguenti 2 articoli:

  • articolo 2, ambito soggettivo della verifica
  • articolo 5, regole specifiche nel caso di soggetti sottoposti a procedure concorsuali

In particolare, è previsto che:

  • in caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio, l’impresa è considerata regolare con riferimento agli obblighi contributivi, nei confronti di Inps, Inail e Casse edili, scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio
  • in caso di amministrazione straordinaria, l’impresa si considera regolare con riferimento agli obblighi contributivi, nei confronti di Inps, Inail e Casse edili, scaduti anteriormente alla data del decreto di apertura della medesima procedura

Articolo 2: ambito soggettivo della verifica

La modifica introdotta fa si che il riscontro sulla regolarità contributiva in relazione ai versamenti dovuti alle Casse edili venga effettuato anche da parte di quelle imprese che, sebbene classificate in settore diverso dall’edilizia, applichino il relativo contratto.

Sussiste l’obbligo di iscrizione alle Casse edili nei seguenti casi:

  • per le aziende che applicano il contratto collettivo nazionale del settore edile
  • in caso di esplicita o implicita adesione allo stesso a opera delle parti individuali del rapporto di lavoro

Pertanto, l’Inps è tenuta ad effettuare l’interrogazione negli archivi delle Casse edili anche se per il codice fiscale non è presente il codice statistico contributivo edile.

Articolo 5: regole specifiche nel caso di soggetti sottoposti a procedure concorsuali

In base alla modifica introdotta all’art. 5 in merito alla verifica della regolarità contributiva per le imprese soggette a procedure concorsuali, viene inclusa anche l’ipotesi della liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio.

Inoltre, viene eliminata la condizione dell’avvenuta insinuazione al passivo da parte degli Enti previdenziali per gli obblighi contributivi scaduti prima dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio o del decreto di apertura della procedura.

Pertanto, l’impresa va considerata regolare per il solo fatto che gli obblighi contributivi siano scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio o alla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria.

Infine, nella circolare viene chiarito che la normativa si applica:

  • alle nuove richieste di regolarità contributiva
  • alle richieste in istruttoria alla data della presente circolare

DURC, cos’è

Il DURC è il documento che attesta la regolarità contributiva, ossia l’assolvimento da parte di un’impresa degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di Inps, Inail e Cassa edile.

Pertanto il DURC non viene rilasciato:

  • a chi non è in regola
  • a chi non paga
  • a chi paga in ritardo i contributi ai lavoratori

Senza DURC non è possibile partecipare:

  • agli appalti e subappalti per lavori pubblici
  • lavori privati soggetti al rilascio della concessione edilizia o alla Dia
  • alle attestazioni Soa, le certificazioni necessarie per partecipare alle gare

 

Clicca qui per scaricare la circolare 14 dicembre 2016, n. 48

 

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