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DURC di congruità post-sisma: obbligatorio anche nei lavori di ricostruzione privata

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Diventa obbligatorio il DURC di congruità anche nei lavori di ricostruzione privata per finanziamenti superiori ai 50.000 euro

Secondo le nuove regole, le imprese che effettuano interventi di ricostruzione dovranno esibire oltre al Durc online anche il Durc di congruità, sia per lavori pubblici (sempre) che per quelli privati (in caso di contributi di importo superiore a 50.000 euro).

DURC di congruità

Il CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica) con delibera n. 33/2018 stabilisce che le imprese esecutrici degli interventi di ricostruzione, oltre al DURC online (che attesta la regolarità contributiva), devono essere in possesso anche del DURC di congruità rilasciato dalla Cassa edile, attestante che l’incidenza della manodopera impiegata dall’impresa per l’esecuzione dell’intervento sia congrua rispetto all’importo delle opere da eseguire o eseguite.

Il DURC di congruità è richiesto a chi opera:

  • nella ricostruzione edilizia pubblica
  • nella ricostruzione edilizia privata, esclusivamente per quelli che beneficiano di contributi superiori a 50.000 euro.

Il commissario alla ricostruzione post sisma 2016  con ordinanza n. 58 del 4 luglio 2018, al fine della concessione ed erogazione dei contributi, ha stabilito:

  • Le modalità di rilascio e applicazione del DURC congruità
  • Le modalità per il calcolo dell’incidenza della manodopera
  • Gli adempimenti a carico dei beneficiari, delle imprese e dei tecnici per la ricostruzione pubblica e privata
  • L’iter per l’effettuazione del monitoraggio.

La Cassa edile/Edilcassa rilascia il DURC congruità entro 10 giorni dalla richiesta contenente la documentazione attestante l’incidenza della manodopera impiegata.

Ove si renda necessaria un’integrazione della documentazione, il termine è sospeso per il periodo compreso tra la richiesta di integrazione ed il deposito della stessa e in ogni caso per un periodo non superiore a ulteriori 10 giorni.

Nel caso di mancato rispetto del termine dei 10 giorni, è confermata l’incidenza della manodopera dichiarata dal Direttore dei lavori.

Le disposizioni inerenti l’obbligatorietà del rilascio del DURC di congruità si applicano per gli interventi:

  • di ricostruzione privata ai progetti privati depositati successivamente al termine di 30 giorni dall’entrata in vigore dell’ordinanza
  • di ricostruzione pubblica ai progetti esecutivi che siano stati acquisiti dall’ente appaltante successivamente al termine di 30 giorni dall’entrata in vigore dell’ordinanza

Costi della manodopera

È stato approvato un nuovo elenco prezzi allegato all’ordinanza, che sostituisce integralmente quello approvato con ordinanza n. 7 del 14 dicembre 2016, esso costituisce il riferimento per il calcolo del costo della manodopera ai fini del rilascio del DURC congruità. Esso si applica alla redazione dei progetti di interventi privati depositati con
procedura informatica dopo 30 giorni dall’entrata in vigore dell’ordinanza e per i progetti definitivi od esecutivi di interventi pubblici che siano stati formalmente acquisiti dal soggetto appaltante dopo la stessa data.

Verifica e monitoraggio

Le modalità di applicazione del DURC congruità sono sottoposte a sperimentazione ed a monitoraggio per due anni, come stabilito al punto 16 dell’accordo.

Il monitoraggio è svolto da gruppi di lavoro istituiti in ciascuna Regione dal Vice Commissario e composti da:

  • un rappresentante della Regione stessa,
  • un rappresentante delle Casse edili/Edilcasse operanti nelle province,
  • un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori edili maggiormente rappresentative,
  • un rappresentante delle associazioni delle imprese,
  • un rappresentante dell’Ispettorato del lavoro,
  • un rappresentante delle Aziende sanitarie competenti per territorio.

L’attività dei gruppi di lavoro viene coordinata dalla Struttura tecnica del Commissario.

 

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Clicca qui per scaricare l’ordinanza del commissario

 

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