Testo unico sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008) – aggiornato a settembre 2015
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[…] Nelle attività lavorative tale valutazione del rischio fulminazione è appositamente richiesta dal testo unico sulla sicurezza (dlgs 81/2008). […]
[…] Nelle attività lavorative tale valutazione del rischio fulminazione è appositamente richiesta dal testo unico sulla sicurezza (dlgs 81/2008). […]
[…] condanna al solo committente che svolgeva un ruolo attivo nel cantiere: in base all’art. 89 del dlgs 81/2008, nei cantieri “sotto soglia” il committente ha la possibilità di designare un responsabile […]
[…] al solo committente che svolgeva un ruolo attivo nel cantiere: in base all’art. 89 del dlgs 81/2008, nei cantieri “sotto soglia” il committente ha la possibilità di designare un […]
[…] d.lgs. 81/2008 (testo unico sulla sicurezza) definisce le condizioni minime di sicurezza e salute da tenere per i lavoratori esposti […]
[…] d.lgs. 81/2008 (testo unico sulla sicurezza) definisce le condizioni minime di sicurezza e salute da tenere per i lavoratori esposti […]
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Ottimo
ok
E’ UNO STRUMENTO UTILISSIMO.GRAZIE!
Grazie 1000! Comunque è incredibile che siate sempre voi i primi a mettere a disposizione il testo unico in formato digitale…..
L’aggiornamento è stato veramente utile. Grazie.
Vi sono infinitamente grato per gli utili Aggiornamenti su tutti gli Argomenti di mio Interesse
servizio graditissimo e ritengo molto utile alla comunita’ (tutta) che e’ in qualche modo e’ coinvolta nel D.Lgs_81_08
grazie, ottimo lavoro
Grazie infinite per questo aggiornamento.
ottimo lavoro, grazie per quete informazioni puntuali e in tempo reale
Aggiornamento eccezionale bravi………..Utilissimo…
Ottimo lavoro- supporto prezioso
ottimo grazie
Perfetto.Il resto è già stato detto.
La v/s Newsletter è sempre attesa per conoscere le novità, gli aggiornamenti ed avere utili sussidi per il lavoro
prezioso ed utile testo di notevole aiuto per gli operatori nel settore della sicurezza
L’Italia che funziona! Complimenti e buon lavoro.
Grazie a tutti voi e buon lavoro con le notizie di BibLus-net
Grazie per la disponibilità gratuita di uno strumento per chi intende fare sicurezza del lavoro,
Giovanni
volevo chiedere una cosa che non mi è chiara. l’articolo 90 comma 9 lettera c recita: Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo:trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis,
comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).
Il punto è questo ma la notifica preliminare non va fatta solamente quando si superano i 200 UG e ci sono più di una impresa in cantiere, COME ANCHE LA NOMINA DEL COORDINATORE? QUESTA è UNA CONTRADDIZIONE…
Ciao Donato.
L’art. 90 del testo unico, al comma 3, prevede: Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, o il responsabile dei lavori designa il coordinatore per la progettazione.
Il comma 9 dell’art. 90 prevede: il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo:
a) verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, (eventualmente basta il certificato di iscrizione alla CCIA e del DURC corredato da autocertificazione: inferiore a 200 u.g. e senza rischi particolari)
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata
dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, all’INAIL e alle casse edili, nonché una dichiarazione
relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative,
applicato ai lavoratori dipendenti (eventualmente basta la presentazione del DURC: inferiore a 200 u.g. e senza rischi particolari);
c) trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o
della denuncia di inizio attività:
– copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99
– il DURC
– una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).
L’art. 99 comma 1 prevede: Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, trasmette all’ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro la notifica preliminare elaborata conformemente, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:
a) cantieri di cui all’articolo 90, comma 3 (più imprese esecutrici)
b) cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per
effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera;
c) cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 u.g.
Alla luce di ciò, direi che anche se è presente una sola impresa, ma l’entità presunta è maggiore di 200 u.g. è necessaria la notifica, così come lo è per qualsiasi cantiere in cui è prevista la presenza di più imprese.
Volevo chiedere una precisazione: è vero che il decreto attuativo del jobact del setttembre 2015 ha eliminato l’obbligo di munire i lavoratori di cantiere del tesserino di riconoscimento?
Grazie