TAR Lazio 9155/2025 – Aree idonee: profili di illegittimità
14 Maggio 2025
L’illegittimità dell’articolo 7 del D.M. del 21/06/2024 discende dal fatto che tale previsione abilita le Regioni a prevedere fasce di rispetto più ampie, in relazione alla installazione di impianti eolici e fotovoltaici, rispetto a quelle previste dal legislatore ai sensi dell’articolo 20,comma 8, lett. c-quater) , del D.lgs. 199/2021
Sintesi redazionale
“Le aree non idonee non esistono, le aree che sono previste per legge non possono essere limitate e ridotte”.
Così il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin ha commentato la “sentenza abbastanza voluminosa” con cui il Tar Lazio ha accolto il ricorso di Anev annullando alcuni punti del D.M. 21/06/2024 sulle aree idonee.
La sentenza n. 9155 depositata il 12 maggio 2025 annulla, in particolare i commi 2 e 3 dell’articolo 7 del D.M. 21/06/2024.
Il Tar ha anche precisato che il D.M. 21/06/2024 attribuisce alle Regioni la facoltà di individuare le aree idonee e non idonee con fasce di rispetto ritenute più ampie e generalizzate in relazione a quelle previste dal D.Lgs. 199/2021.
Mancano inoltre i criteri tecnici di tipo oggettivo, correlati alla tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale, che guidino il legislatore regionale nell’individuazione delle aree idonee e non idonee.
Nel dispositivo si legge che “le Regioni non possono di per sé introdurre limiti generali, valevoli sull’intero territorio regionale, specie nella forma delle distanze minime , sicché risulta indispensabile che il legislatore statale individui ex ante, in maniera ragionevole e proporzionata, i limiti entro cui le Regioni possono introdurre vincoli quantitativi suscettibili di incidere sugli
itinera procedimentali di autorizzazione degli impianti FER“.
“L’illegittimità dell’articolo 7 del D.M. del 21/06/2024 discende dal fatto che tale previsione abilita le Regioni a prevedere fasce di rispetto più ampie, in relazione alla installazione di impianti eolici e fotovoltaici, rispetto a quelle previste dal legislatore ai sensi dell’articolo 20,comma 8, lett. c-quater) , del D.lgs. 199/2021″.
“Ciò disvela l’irragionevolezza di fondo della contestata scelta amministrativa, poiché le fasce di rispetto individuate dal legislatore risultano già espressive di specifiche esigenze di tutela dei beni culturali e paesaggistici, sicché risulta difficile ipotizzare che vi siano ulteriori e più specifiche ragioni che possano legittimare le Regioni a discostarsi dalle scelte operate a monte dal legislatore statale cui, come detto, spetta la competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dei predetti beni.”
Per il Tar Lazio i limiti introdotti dall’articolo 7 non solo riducono le aree destinate alle Fer, ma si pongono al di fuori di un’attività amministrativa che valuti il bilanciamento degli interessi coinvolti nell’ambito dei singoli procedimenti autorizzativi.
Il Tar, pur lasciando margini di autonomia legislativa a livello locale, ha stabilito che le Regioni non potranno prevedere restrizioni nelle loro leggi rispetto alla disciplina statale, assicurando, come minimo, il recepimento delle aree idonee ex lege (art. 20, comma 8, D.Lgs. 199/2021).
In secondo luogo, il provvedimento dovrà prevedere elementi di omogeneità per le varie Regioni, cosa che non avviene col decreto attuale, che lascia ampia libertà alle Regioni di poter modificare le aree non idonee introducendo una fascia di rispetto da siti tutelati o di particolare pregio, che può arrivare anche ad essere di 7 km.
Se non fosse che il legislatore statale ha già predisposto le misure di tutela dei beni culturali e paesaggistici e la protezione di questi beni è stata intanto rafforzata, per ciascuna tipologia di impianto Fer, anche dal D.Lgs. 190/2024.
Infine Il decreto aree idonee si è limitato ad attribuire alle Regioni la mera possibilità di fare salve le aree idonee individuate a norma dell’articolo 20, comma 8 del D.Lgs. 199/2021, ma l’assenza di una normativa transitoria si pone in contrasto con la tutela dell’affidamento e con il principio della certezza del diritto, condizionando negativamente gli investimenti delle società che hanno proposto gli impianti.
Entro 60 giorni dalla notifica della sentenza si dovrà dare attuazione ai nuovi criteri da seguire; inoltre il Ministero dovrà aggiungere al testo del decreto una disposizione di salvaguardia dei procedimenti di autorizzazione in corso di svolgimento all’atto della pubblicazione delle leggi regionali.
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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/notizie/aree-idonee-tutto-da-rifare-il-tar-lazio-boccia-il-decreto/

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