Soggetti abilitati verifiche periodiche – 75° Elenco aggiornato a settembre 2026
6 Ottobre 2026
Decreto Direttoriale n. 130 del 29 settembre 2026 - 75° Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro
Archivio cronologico dei decreti di aggiornamento dell'elenco dei soggetti abilitati
Sintesi redazionale
Con il decreto direttoriale n. 130 del 29 settembre 2026 è stato adottato il 75° elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro previste dall’Allegato VII del D.Lgs. 81/2008.
Il provvedimento interviene sul precedente 74° elenco, approvato con decreto direttoriale n. 109 del 3 agosto 2026, a seguito di alcune istanze di variazione delle abilitazioni e di modifica degli organici presentate dagli organismi interessati.
Il 75° elenco dei soggetti abilitati non modifica le regole delle verifiche periodiche, ma aggiorna concretamente la platea e il campo di operatività di alcuni organismi. Le novità interessano 8 società e comprendono sia nuove estensioni delle abilitazioni sia, in alcuni casi, rinunce o revoche.
Per chi deve effettuare una verifica su un’attrezzatura soggetta all’Allegato VII del D.Lgs. 81/2008, il controllo dell’elenco aggiornato resta quindi un passaggio essenziale prima dell’affidamento dell’incarico.
Cosa cambia con il 75° elenco
L’aggiornamento riguarda complessivamente 8 soggetti abilitati:
- APAVE ITALIA CPM s.r.l.;
- BUREAU VERITAS ITALIA S.p.A.;
- CVE Engineering s.r.l.;
- EV – Euroverifiche S.r.l.;
- METIDE s.r.l.;
- VAI – Verificatori Associati Italiani S.r.l. Società Benefit;
- VERIFICHE INDUSTRIALI s.r.l.;
- Vertest S.r.l.
Non si tratta, quindi, di una modifica della disciplina generale delle verifiche periodiche, ma di un aggiornamento delle abilitazioni territoriali e delle tipologie di attrezzature per le quali i singoli soggetti possono operare.
Restano invariati gli obblighi dei soggetti abilitati
Il decreto ribadisce, inoltre, gli obblighi previsti per gli organismi iscritti.
I soggetti abilitati devono registrare le verifiche effettuate in un registro informatizzato, trasmetterlo con cadenza trimestrale al soggetto titolare della funzione e conservare la documentazione relativa alle attività di verifica per almeno 10 anni.
Devono inoltre comunicare preventivamente al Ministero del Lavoro qualsiasi variazione del proprio stato di fatto o di diritto e le modifiche riguardanti organigramma, verificatori, responsabile tecnico e relativo sostituto.
L’aggiornamento dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche rappresenta un ulteriore richiamo all’importanza di una gestione puntuale e organizzata della sicurezza aziendale. Con un software per la sicurezza nei luoghi di lavoro puoi analizzare e valutare i rischi, redigere DVR, DUVRI e PEE personalizzati e disporre di strumenti dedicati anche alla verifica della conformità di luoghi, macchine e attrezzature di lavoro.

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