Sentenza Consiglio di Stato 2848/2026 – Stato legittimo immobile condonato
17 Aprile 2026
L’immobile oggetto di condono edilizio, una volta riconosciuto nello stato legittimo ai sensi dell’art. 9-bis del d.P.R. 380/2001, deve essere equiparato a quello legittimamente assentito, con la conseguenza che può essere oggetto di tutti gli interventi edilizi consentiti dall’ordinamento, ivi inclusa la ristrutturazione edilizia, purché non comportino incremento di volumetria o superficie e nel rispetto della disciplina urbanistica e paesaggistica vigente
Sintesi redazionale
La sentenza n. 2848/2026 del Consiglio di Stato affronta il tema dello stato legittimo di un immobile oggetto di condono edilizio, chiarendone la portata ai fini della successiva attività edilizia. In particolare, si discute se un immobile già sanato possa essere considerato pienamente legittimo e quindi suscettibile di ulteriori interventi, inclusa la ristrutturazione edilizia, oppure se debba ritenersi vincolato a sole opere di natura conservativa e manutentiva.
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Il caso
Il proprietario di un immobile impugnava il provvedimento con cui il Comune aveva respinto la sua istanza di accertamento di conformità urbanistica e di compatibilità paesaggistica, presentata al fine di sanare alcuni interventi edilizi realizzati all’interno di locali già oggetto di precedente titolo in sanatoria.
Le opere eseguite consistevano nella chiusura del fronte di una struttura preesistente, nella realizzazione di una camera d’aria, nella demolizione di celle frigorifere e nella creazione di nuovi spogliatoi e servizi. Secondo il ricorrente, tali interventi dovevano qualificarsi come opere interne, prive di incidenza sulla volumetria complessiva dell’edificio.
Il Comune aveva respinto la domanda, ritenendo che tali interventi integrassero una “nuova opera” e che, pertanto, non potessero essere sanati tramite SCIA in sanatoria, ma dovessero essere ricondotti alla disciplina dell’art. 36 del Testo unico edilizia.
Avverso tale diniego, l’interessato proponeva ricorso, lamentando violazione di legge, eccesso di potere e difetto di motivazione.
Il giudice amministrativo di primo grado rigettava il ricorso, ritenendo condivisibile la ricostruzione dell’amministrazione. In particolare, veniva affermato che le opere realizzate non potessero essere considerate interventi manutentivi, ma integrassero una nuova opera, in quanto avevano comportato la creazione di un locale completamente chiuso destinato ad attività commerciale.
Di conseguenza, trattandosi di un intervento incidente sulla superficie utile in area sottoposta a vincolo paesaggistico, il giudice di primo grado aveva escluso la possibilità di ricorrere alla SCIA in sanatoria, ritenendo applicabile la disciplina dell’accertamento di conformità ordinario. Inoltre, aveva affermato che un immobile già condonato non acquisirebbe una piena legittimazione urbanistica, restando assoggettato ai soli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
Il ricorrente proponeva quindi appello, deducendo plurimi motivi di illegittimità della sentenza.
In primo luogo, evidenziava un vizio formale, sostenendo che la decisione avesse erroneamente indicato il difensore dell’amministrazione nonostante il processo fosse stato interrotto e successivamente riassunto senza nuova costituzione del Comune.
Nel merito, ha contestato sia l’assunto secondo cui un immobile condonato potrebbe essere interessato soltanto da interventi manutentivi, sia la qualificazione dell’intervento come “nuova opera”. Secondo l’appellante, infatti, le opere avrebbero dovuto essere ricondotte alla ristrutturazione edilizia, in quanto eseguite senza aumento di volume o superficie, nel rispetto della disciplina urbanistica vigente per l’area. A sostegno di tale tesi, ha evidenziato che la chiusura del quarto lato della struttura non aveva modificato la volumetria originaria, già integralmente assentita con il precedente titolo in sanatoria, e che quindi non si era verificato alcun incremento del carico urbanistico.
Il Comune, costituitosi anche nel giudizio di appello, difendeva la correttezza della sentenza impugnata, sostenendo l’infondatezza delle censure sollevate e ribadendo la qualificazione degli interventi come nuova opera non sanabile nei termini richiesti dal ricorrente.
Lo stato legittimo di un immobile condonato consente la ristrutturazione edilizia o solo interventi conservativi?
Diversamente da quanto ritenuto in primo grado, il Collegio giudica fondate le censure sollevate con l’appello.
In via preliminare, viene affrontata la questione della natura giuridica dell’immobile oggetto di condono. Sebbene un orientamento giurisprudenziale più risalente abbia sostenuto che tali immobili possano essere interessati esclusivamente da interventi manutentivi, il Collegio ritiene preferibile un’interpretazione evolutiva della normativa. In particolare, alla luce dell’art. 9-bis del D.P.R. 380/01, l’immobile sanato deve considerarsi pienamente legittimo sotto il profilo urbanistico.
Ciò comporta che esso può essere oggetto di tutti gli interventi edilizi consentiti per gli immobili regolarmente assentiti, inclusa la ristrutturazione edilizia. Tale conclusione si fonda sul principio di certezza del diritto, che impone di evitare situazioni di incertezza o ambiguità (“zone grigie”) nella qualificazione giuridica dei beni, nonché sui principi costituzionali a tutela della proprietà e dell’iniziativa economica. La sentenza, tuttavia, non afferma che ogni intervento su immobile condonato sia automaticamente ammissibile. Il riconoscimento della piena legittimità urbanistica del bene non elimina infatti la necessità di verificare, caso per caso, la concreta natura delle opere realizzate e la loro conformità alla disciplina urbanistica e paesaggistica applicabile.
Quali opere determinano nuova costruzione?
Chiarito tale presupposto, il Collegio esamina la natura dell’intervento realizzato. La disciplina urbanistica applicabile consente interventi di ristrutturazione edilizia sugli edifici esistenti, e le opere in questione risultano riconducibili a tale categoria. In particolare, non emerge alcun incremento del carico urbanistico, né un aumento della volumetria o della superficie utile.
Dall’analisi degli atti risulta infatti che gli interventi si sono sviluppati interamente all’interno della sagoma già esistente dell’edificio, il quale era stato precedentemente legittimato mediante titolo in sanatoria. Anche la chiusura di una porzione dell’immobile non ha comportato una modifica della volumetria complessiva, già integralmente assentita.
Il Collegio rileva quindi che la qualificazione dell’intervento come “nuova opera”, operata dall’amministrazione e condivisa dal giudice di primo grado, risulta priva di adeguato supporto motivazionale e non coerente con la situazione fattuale. Le opere realizzate, infatti, sono in gran parte interne e la chiusura di uno spazio già delimitato su più lati non determina una trasformazione edilizia tale da configurare una nuova costruzione.
Sotto il profilo paesaggistico, viene inoltre esclusa la sussistenza di violazioni. In assenza di incremento di superficie o volume e trattandosi di interventi interni privi di incidenza sull’aspetto esteriore dell’edificio, l’amministrazione avrebbe dovuto proseguire l’istruttoria valutando la non necessità dell’autorizzazione paesaggistica, anziché arrestare il procedimento.
Alla luce di tali considerazioni, il Consiglio di Stato accoglie l’appello e annulla il provvedimento impugnato. Ne consegue l’obbligo per l’amministrazione di riesaminare l’istanza alla luce dei principi enunciati in motivazione.
Leggi l’approfondimento su Stato legittimo immobile: cos’è e chi lo rilascia

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ApprofondimentiStato legittimo immobile: cos’è e chi lo rilascia

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