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Home » Documenti » Giurisprudenza » Sentenza Cassazione 29235/2025 – Fatale assenza di un sistema di gestione della merce

Sentenza Cassazione 29235/2025 – Fatale assenza di un sistema di gestione della merce

28 Agosto 2025

Morto schiacciato dagli scaffali, dopo essersi arrampicato lungo la scaffalatura per poter vedere la merce. Mancanza di un sistema informatizzato, sicuro e veloce per poter individuare in maniera automatica la merce presente nella cella frigorifera. Di chi è la responsabilità?

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Sintesi redazionale

La sentenza di Cassazione Penale 29235/2025 tratta di un infortunio mortale sul lavoro accaduto in una cella frigorifera. Il magazziniere, dovendo prelevare della merce stoccata sugli scaffali all’interno di una delle celle frigorifere del magazzino, non disponendo di un sistema di gestione della merce che ne consentisse l’individuazione automatica, si è arrampicato lungo i montanti di una scaffalatura ed è stato travolto dal crollo accidentale di un bancale di merce refrigerata decedendo dopo un’ora per asfissia meccanica violenta.

Le sentenze di merito hanno accertato che il sistema gestionale in uso indicava solo la cella di stoccaggio, non la posizione esatta del bancale al suo interno. I codici identificativi erano riportati su un semplice foglio di carta “A4” apposto frontalmente, spesso illeggibile a causa dell’altezza, della scarsa illuminazione e della condensa. Questa carenza strutturale aveva portato i lavoratori a sviluppare una prassi pericolosa: arrampicarsi sulle scaffalature per individuare visivamente la merce. Nonostante le presunte diffide verbali, l’azienda non aveva adottato misure idonee a eliminare tale rischio.

La sentenza ha confermato la responsabilità penale del Presidente del Consiglio di amministrazione, legale rappresentante e RSPP, e del consigliere di amministrazione, entrambi ritenuti datori di lavoro “di fatto” e “dirigenti” nell’organizzazione della sicurezza.

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi della difesa, che puntavano su due argomentazioni principali:

  • l’abitudine di arrampicarsi non è diffusa: la difesa sosteneva che la prassi di arrampicarsi non fosse diffusa e che i cartelli fossero visibili. La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, ribadendo che la condotta del lavoratore non era “abnorme” o “esorbitante” dalla sfera di rischio che il datore di lavoro aveva l’obbligo di governare. La condotta era una diretta conseguenza delle carenze del sistema di lavoro aziendale;
  • posizione di garanzia del consigliere di amministrazione: la difesa sosteneva che il consigliere non avesse deleghe specifiche per la sicurezza. Anche in questo caso, la Corte ha confermato la sua responsabilità, richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, nelle società di capitali, gli obblighi in materia di sicurezza gravano su tutti i membri del consiglio di amministrazione, a meno che non siano state validamente conferite deleghe di funzioni. La sentenza ha sottolineato che il consigliere era il responsabile “anche di fatto” della sede in cui si è verificato l’infortunio, rendendolo un soggetto con una posizione di garanzia che non poteva sottrarsi all’obbligo di vigilanza e prevenzione.

È essenziale che la valutazione dei rischi prenda in considerazione non solo i pericoli intrinseci delle macchine o delle lavorazioni, ma anche le modalità operative e le abitudini informali sviluppate dai lavoratori. Se le procedure aziendali non sono adeguate, i lavoratori possono adattarsi in modo rischioso e questo rischio deve essere previsto e gestito dal datore di lavoro. La semplice “diffida verbale” non è sufficiente. È necessario un sistema di formazione, informazione e addestramento che metta i lavoratori in condizione di operare in sicurezza, fornendo loro gli strumenti e le procedure adeguate.

I dirigenti, i membri dei consigli di amministrazione e i preposti hanno una responsabilità diretta e non possono sottrarsi agli obblighi di sicurezza, anche in assenza di deleghe formali. La loro responsabilità si estende anche a prevenire i rischi derivanti da comportamenti dei lavoratori che, seppur imprudenti, non possono essere considerati “abnormi” o al di fuori dell’ambito di rischio gestibile dall’impresa.

La sentenza in esame rafforza l’orientamento giurisprudenziale che attribuisce al datore di lavoro il ruolo di garante onnicomprensivo della salute e sicurezza dei lavoratori, un monito chiaro a tutte le imprese a non sottovalutare gli obblighi imposti dalla normativa vigente.

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La sentenza, inoltre, è utile per far passare un messaggio preciso: serve un sistema strutturato che consenta di pianificare la sicurezza in azienda, monitorare i rischi reali e aggiornare costantemente le procedure operative. Strumenti come il software dedicati alla gestione della sicurezza sul lavoro permettono di trasformare gli obblighi di legge in un metodo pratico e continuo di prevenzione, evitando di lasciare spazi a improvvisazioni pericolose. Con una piattaforma digitale dedicata, è possibile redigere DVR, pianificare le misure preventive, organizzare la formazione e soprattutto garantire tracciabilità e controllo sulle attività di magazzino e sui comportamenti dei lavoratori. È proprio quel passo in più che avrebbe fatto la differenza nella vicenda descritta.

Leggi l’approfondimento: RSPP, responsabile del servizio di prevenzione e protezione

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