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Home » Documenti » Giurisprudenza » Sentenza Cassazione 22746/2026 – Assoluzione dalle contravvenzioni e colpa generica del datore

di Redazione BibLus / 30 Giugno 2026/0 Commenti/in Giurisprudenza Sicurezza /di

Sentenza Cassazione 22746/2026 – Assoluzione dalle contravvenzioni e colpa generica del datore

30 Giugno 2026

L’assoluzione dalle contravvenzioni previste dal D.Lgs. 81/2008 non esclude la responsabilità del datore di lavoro per lesioni colpose quando l’evento sia riconducibile alla violazione del dovere generale di sicurezza ex art. 2087 c.c., consistente nella mancata organizzazione sicura del lavoro, nell’omesso controllo delle prassi operative e nel mancato impedimento dell’uso improprio delle attrezzature.

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Download Gratuito Sentenza Cassazione 22746/2026 - Assoluzione dalle contravvenzioni e colpa generica del datore

Sintesi redazionale

La Cassazione penale, con la sentenza n. 22746/2026, affronta un tema importante: se un datore di lavoro viene assolto dalle contravvenzioni previste dal D.Lgs. 81/2008, può comunque restare responsabile per le lesioni subite dal lavoratore?

Il caso nasce da un grave infortunio in cantiere. Un lavoratore, impegnato nella casseratura di una porta, utilizza una scala a libro su un pavimento non livellato e precipita da circa 5 metri. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, in cantiere mancavano trabattelli disponibili e il parapetto risultava incompleto; i rilievi fotografici mostravano la scala utilizzata, il pavimento sconnesso e l’assenza di un presidio fisso contro le cadute dall’alto.

La particolarità della vicenda è processuale ma ha ricadute operative importanti: in un diverso procedimento, il datore era stato assolto dalle contravvenzioni prevenzionistiche riferite allo stesso fatto. La difesa sosteneva, quindi, che la condanna per lesioni colpose fosse incompatibile con quel giudicato assolutorio. La Cassazione, però, respinge il ricorso straordinario.

Colpa specifica e colpa generica non sono la stessa cosa

Il punto centrale della sentenza è la distinzione tra colpa specifica e colpa generica. La colpa specifica riguarda la violazione di norme puntuali: ad esempio articoli del D.Lgs. 81/2008 su attrezzature, opere provvisionali, POS, informazione e formazione. La colpa generica, invece, riguarda negligenza, imprudenza e imperizia. In materia di sicurezza sul lavoro, essa si collega anche all’obbligo generale del datore di lavoro di organizzare l’attività in modo sicuro, secondo l’art. 2087 c.c.

È proprio su questo piano che la Cassazione fonda la decisione: la condanna per lesioni non era ancorata soltanto alle contravvenzioni del D.Lgs. 81/2008, ma anche al dovere generale del datore di impedire prassi pericolose e controllare concretamente l’uso delle attrezzature.

Le motivazioni della Corte

Secondo la Cassazione, la precedente decisione di legittimità aveva effettivamente commesso un errore nella lettura del dispositivo della sentenza assolutoria del Tribunale di Milano. Tuttavia, questo errore non era decisivo.

Perché? Perché la responsabilità del datore di lavoro era stata fondata su un profilo autonomo: l’uso improprio delle scale era noto o comunque conoscibile, mancavano strumenti adeguati come i trabattelli e il datore non aveva impedito quella modalità operativa pericolosa. La Corte richiama il principio per cui il datore deve organizzare le attività lavorative in modo sicuro, predisporre misure tecniche e organizzative adeguate, verificarne l’effettiva applicazione e controllare il corretto utilizzo degli strumenti di lavoro.

Di conseguenza, l’assoluzione dalle contravvenzioni non rende automaticamente incompatibile la condanna per lesioni colpose. Le contravvenzioni riguardavano profili di colpa specifica; la condanna, invece, valorizzava anche e soprattutto il mancato controllo dei lavoratori e l’omessa organizzazione sicura della lavorazione.

Il D.Lgs. 81/2008 non esaurisce l’obbligo di sicurezza

L’elemento più interessante della sentenza è il seguente: il rispetto, o la mancata prova della violazione, di singole prescrizioni prevenzionistiche non esaurisce il debito di sicurezza del datore di lavoro.

Non basta ragionare in termini di “quale articolo del D.Lgs. 81/2008 è stato violato?”. Occorre verificare se l’organizzazione reale del cantiere impediva davvero l’esposizione del lavoratore al rischio.

Nel caso concreto, la questione non era solo stabilire se la scala fosse formalmente vietata o se il POS fosse carente. Il punto era più ampio: se l’uso improprio della scala era noto, tollerato o prevedibile, il datore doveva intervenire con misure organizzative efficaci, sostituendo l’attrezzatura inadeguata, impartendo istruzioni operative e controllando che la prassi pericolosa non continuasse.

Ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p.: quando l’errore conta davvero?

La sentenza ha anche un importante profilo processuale. Il ricorso straordinario per errore di fatto è ammesso solo quando la Cassazione sia incorsa in una svista percettiva decisiva nella lettura degli atti. Non serve, invece, a rimettere in discussione valutazioni giuridiche o ragionamenti già compiuti.

La Corte richiama un orientamento consolidato: l’errore deve essere percettivo, non valutativo e deve avere inciso in modo determinante sulla decisione. Nel caso esaminato, anche ammettendo l’errore nella lettura della sentenza assolutoria, la decisione restava fondata su un diverso profilo di responsabilità: la colpa generica ex art. 2087 c.c.

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Per approfondire, leggi anche:

  • Le responsabilità del datore di lavoro: norme e giurisprudenza
  • Opere provvisionali: cosa sono e come gestirle
  • Piano Operativo di Sicurezza (POS): come redigerlo correttamente
  • Caduta dall’alto: fattori di rischio e misure preventive

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Approfondimento sul tema Le responsabilità del datore di lavoro: norme e giurisprudenza

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