Risposta AE 181/2026 – Aliquota IVA per acquisto con installazione di sistema di accumulo
15 Ottobre 2026
Risposta n. 181 del 15 ottobre 2026 - Aliquota IVA applicabile all'acquisto con installazione di sistema di accumulo per impianto fotovoltaico già operante
Sintesi redazionale
L’acquisto di un sistema di accumulo da installare presso un impianto fotovoltaico già in esercizio non beneficia automaticamente dell’IVA al 10%.
Con la risposta n. 181/2026, l’Agenzia delle Entrate esclude l’agevolazione per un accumulatore elettrochimico parzialmente integrato all’impianto esistente e utilizzato anche per immagazzinare energia prelevata dalla rete.
Nel caso esaminato, il BESS svolge una funzione di stoccaggio tecnicamente distinta dalla produzione di energia. La sua installazione non viene quindi riconosciuta come realizzazione o ampliamento dell’impianto fotovoltaico ai fini dell’aliquota ridotta.
Il caso: un accumulo con energia dal fotovoltaico e dalla rete
L’istanza è presentata da una società che produce energia elettrica mediante un impianto fotovoltaico già autorizzato, allacciato e operativo. La società intende acquistare un sistema BESS, composto da due unità di accumulo e dalle relative apparecchiature di conversione, mediante un unico contratto di fornitura.
Il funzionamento previsto è ibrido. I quantitativi annui attesi di energia in ingresso sono:
- circa 700 MWh dall’impianto fotovoltaico;
- circa 2.500 MWh dalla rete elettrica nazionale.
L’energia confluisce nella medesima infrastruttura ed è destinata al differimento dell’utilizzo, alla partecipazione ai mercati elettrici e ai servizi ancillari.
Il fornitore prevede di applicare l’IVA ordinaria del 22%. La società ritiene invece applicabile il 10% sull’intero imponibile, richiamando l’unitarietà del bene e il suo collegamento funzionale al fotovoltaico. Secondo l’istante, il funzionamento ibrido non farebbe venir meno la qualificazione dell’accumulatore come componente dell’impianto.
IVA al 10%: conta la destinazione alla realizzazione dell’impianto
L’Agenzia ricostruisce il quadro previsto dalla Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 633/1972.
Il numero 127-quinquies comprende tra le opere agevolate gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica ed eolica. Il successivo numero 127-sexies estende l’aliquota ridotta ai beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione degli impianti richiamati. Il numero 127-septies riguarda le prestazioni dipendenti dai relativi contratti di appalto.
Secondo la ricostruzione delle Entrate, il beneficio richiede che i beni finiti siano concretamente destinati alla realizzazione dell’impianto. Non è sufficiente che siano utili, connessi o funzionali all’attività di chi lo utilizza.
La risposta distingue inoltre la costruzione dalle semplici migliorie o modifiche e richiama la possibilità di considerare un ampliamento come nuova costruzione parziale, alle condizioni individuate dalla prassi.
Per il quadro delle diverse fattispecie è disponibile l’approfondimento sull’IVA agevolata in edilizia e sulle condizioni di applicazione delle aliquote ridotte.
Perché il BESS non è considerato un ampliamento del fotovoltaico
Il passaggio decisivo riguarda la distinzione tra generazione e stoccaggio dell’energia.
Richiamando la disciplina europea e nazionale del mercato elettrico, l’Agenzia evidenzia che produrre energia e immagazzinarla sono attività distinte. Il sistema di accumulo può essere integrato con un impianto di produzione, ma questa integrazione non rende equivalenti le due funzioni.
Nel caso descritto, il BESS assorbe energia sia dal fotovoltaico sia dalla rete. Un sistema di gestione decide quando effettuare i prelievi, quando immettere energia e quando renderla disponibile per i servizi previsti.
Per le Entrate, l’accumulatore è dunque collegato funzionalmente al fotovoltaico, ma resta un’infrastruttura tecnicamente distinta. L’impianto esistente, inoltre, è già in grado di produrre energia senza il BESS.
Su queste basi, l’Agenzia esclude che l’accumulatore possa essere qualificato come componente finito utilizzato per realizzare l’impianto o come suo ampliamento assimilabile a una nuova costruzione parziale. Alla cessione oggetto dell’interpello si applica quindi l’IVA ordinaria del 22%.
Il collegamento funzionale previsto per le detrazioni non determina l’aliquota IVA
La società richiama anche la circolare n. 7/E del 2018, relativa alle detrazioni per interventi finalizzati al risparmio energetico.
L’Agenzia considera tale richiamo non pertinente alla questione IVA: quei chiarimenti riguardano un diverso settore impositivo. Il riconoscimento dell’accumulo come elemento funzionalmente collegato al fotovoltaico ai fini di una detrazione non dimostra automaticamente il diritto all’aliquota IVA ridotta.
Anche l’unitarietà della fornitura, invocata dal contribuente, non modifica la conclusione raggiunta sul requisito oggettivo dell’agevolazione.
Cosa verificare nella definizione dell’intervento
Il chiarimento rende necessario distinguere, nella valutazione tecnica e fiscale della fornitura, la realizzazione dell’impianto di produzione dall’aggiunta di un’infrastruttura destinata allo stoccaggio.
Nel caso analizzato assumono rilievo l’operatività del fotovoltaico preesistente, l’autonomia tecnica dell’accumulatore e le sue modalità di utilizzo, comprese la carica dalla rete e la partecipazione ai servizi di mercato.
La risposta non individua una percentuale minima di energia proveniente dal fotovoltaico che consenta di ottenere il 10%, né stabilisce un criterio di ripartizione dell’IVA basato sui flussi energetici.
La conclusione resta riferita alla configurazione descritta nell’interpello: non può essere estesa automaticamente a ogni sistema di accumulo, alle installazioni contestuali alla costruzione di un nuovo impianto o a interventi riconducibili a differenti disposizioni agevolative.

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/notizie/accumulo-aggiunto-al-fotovoltaico-gia-operativo-iva-al-10-o-al-22/

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