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Home » Documenti » Norme, leggi e prassi » Legge regionale Veneto 17/2022 – Norme per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra

di Redazione BibLus / 12 Maggio 2026/0 Commenti/in Norme, leggi e prassi /di

Legge regionale Veneto 17/2022 – Norme per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra

12 Maggio 2026

Legge regionale Veneto 19 luglio 2022, n. 17 - Norme per la disciplina della realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra.

Icona

Download Gratuito Legge regionale Veneto 17/2022 - Norme per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra

 

La legge regionale n. 17/2022 detta norme per la disciplina della realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra introducendo un sistema di indicatori territoriali: da un lato aree con indicatori di presuntiva non idoneità, dall’altro aree con indicatori di idoneità. Questi elementi orientano l’istruttoria degli enti competenti e la valutazione dei progetti.

Ecco un’agile scheda di lettura del testo.

Scheda di lettura della legge regionale del Veneto 17/2022

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda gli impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra, con particolare attenzione agli impianti localizzati in aree agricole o in contesti territoriali sensibili. Il testo considera tre principali tipologie impiantistiche:

TipologiaDescrizione sintetica
Impianto fotovoltaico con moduli a terraModuli posati o infissi sul terreno mediante supporti.
Impianto agro-voltaicoImpianto che consente la produzione elettrica mantenendo la coltivazione agricola o pastorale, con moduli elevati da terra e terreni qualificati come SAU.
Impianto fotovoltaico flottante o galleggianteImpianto costituito da moduli che galleggiano sull’acqua mediante specifiche tecnologie.

La legge dedica particolare rilievo all’agro-voltaico perché consente, almeno in linea di principio, la coesistenza tra produzione energetica e prosecuzione dell’attività agricola.

Definizioni chiave

La legge introduce alcune definizioni operative essenziali:

  • Aree agricole di pregio: aree caratterizzate da attività agricole consolidate, continuità ed estensione delle coltivazioni, paesaggi agrari identitari, ecosistemi rurali e naturali complessi, anche con funzione di connessione ecologica.
  • Relazione agronomica: relazione asseverata da tecnico abilitato, volta a descrivere l’uso agricolo del suolo prima e dopo la realizzazione dell’impianto, la produttività, le rotazioni colturali, le dotazioni irrigue e la capacità del terreno di generare reddito agrario nel periodo di esercizio dell’impianto.
  • Asservimento: vincolo pertinenziale, in regime di esclusività, tra zone agricole e area occupata dall’impianto fotovoltaico. Il vincolo ha durata pari all’autorizzazione all’esercizio dell’impianto ed è reso pubblico mediante trascrizione nei registri immobiliari.

Aree con indicatori di presuntiva non idoneità

L’articolo 3 individua le aree che presentano indicatori di presuntiva non idoneità alla realizzazione degli impianti. Le categorie sono tre:

  • patrimonio storico-architettonico e paesaggio
  • ambiente
  • agricoltura

Patrimonio storico-architettonico e paesaggio

Rientrano tra gli indicatori di presuntiva non idoneità, tra gli altri:

  • siti UNESCO, core zone e buffer zone;
  • aree del programma “Man and the Biosphere”;
  • coni visuali e luoghi di particolare rilevanza paesaggistica o turistica;
  • paesaggi agrari storici e terrazzati;
  • contesti figurativi individuati dalla pianificazione provinciale;
  • beni culturali e aree sottoposte a tutela diretta o indiretta;
  • aree paesaggistiche tutelate, comprese quelle di notevole interesse pubblico e quelle tutelate per legge.

Ambiente

La legge considera sensibili, tra le altre, le seguenti aree:

  • zone umide Ramsar;
  • aree della Rete Natura 2000, SIC e ZPS;
  • parchi, riserve e aree naturali protette;
  • aree rilevanti per la biodiversità, oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura;
  • aree soggette a dissesto o rischio idrogeologico;
  • geositi.

Agricoltura

Sul piano agricolo, assumono rilievo:

  • aree con produzioni agroalimentari di qualità, come biologico, DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, DE.CO. e produzioni tradizionali;
  • superfici effettivamente destinate alle colture che le denominazioni intendono tutelare;
  • paesaggi rurali storici iscritti nel Registro nazionale;
  • sistemi agricoli tradizionali iscritti nel programma GIAHS della FAO;
  • aree agricole di pregio individuate secondo la legge.

Un elemento importante è che, per alcune superfici agricole interessate da produzioni di qualità o biologiche, l’indicatore permane anche per i cinque anni successivi all’eventuale variazione colturale, previa annotazione nel fascicolo aziendale.

Valutazione delle istanze

L’articolo 4 disciplina la valutazione delle domande di insediamento. Gli enti competenti devono considerare:

  • tipologia dell’impianto;
  • soluzioni progettuali proposte;
  • limiti di potenza;
  • localizzazione;
  • obiettivi di produzione da fonti rinnovabili;
  • presenza di indicatori di presuntiva non idoneità;
  • compatibilità con PNIEC e normativa europea e statale.

Le schede grafiche allegate evidenziano in particolare il diverso trattamento degli impianti in area agricola in base alla potenza e alla tipologia progettuale.

Impianti in zone agricole con potenza pari o superiore a 1 MW

Per gli impianti di potenza uguale o superiore a 1 MW localizzati in zone classificate agricole, la regola generale è la realizzabilità solo in forma di impianto agro-voltaico. Il progetto deve essere accompagnato da relazione agronomica asseverata e da un sistema di monitoraggio per verificare la continuità dell’attività agricola o pastorale.

È prevista una deroga: l’impianto può essere realizzato anche con moduli fotovoltaici posizionati a terra, ma con applicazione del regime di asservimento. In tal caso, le zone agricole asservite devono essere almeno pari a 15 volte l’area occupata dall’impianto, e devono ricadere nello stesso territorio provinciale o in province contermini.

Impianti in zone agricole con potenza inferiore a 1 MW

Per gli impianti di potenza inferiore a 1 MW, la legge consente la realizzazione sia come impianto con moduli a terra sia come impianto agro-voltaico, senza applicazione del regime di asservimento.

Impianti flottanti o galleggianti

Per gli impianti fotovoltaici flottanti o galleggianti, da realizzare su siti di cava già oggetto di concessioni per pesca dilettantistica o sportiva, la legge richiede soluzioni progettuali che consentano il mantenimento delle attività oggetto di concessione.

Disciplina speciale per IAP, coltivatori diretti, pubbliche amministrazioni e comunità energetiche

La legge introduce una disciplina più favorevole per impianti realizzati in zone agricole da:

  • imprenditori agricoli professionali;
  • coltivatori diretti;
  • amministrazioni pubbliche;
  • comunità energetiche composte da soggetti pubblici, privati o misti;
  • impianti destinati all’autoconsumo.

In questi casi, alcuni indicatori agricoli di presuntiva non idoneità possono non rilevare, soprattutto per impianti agro-voltaici, purché sia mantenuta la produzione agroalimentare di qualità o biologica interessata.

Questa previsione ha un evidente significato politico-regolatorio: il legislatore regionale prova a distinguere tra grandi insediamenti energetici potenzialmente sostitutivi dell’uso agricolo e interventi integrati con l’attività agricola, l’autoconsumo o le comunità energetiche.

Aree con indicatori di idoneità

L’articolo 7 individua le aree che presentano indicatori di idoneità all’installazione di impianti fotovoltaici. Le schede allegate richiamano graficamente le principali categorie, tra cui aree industriali, aree abbandonate, strutture edificate, cave, discariche e siti già interessati da impianti.

Sono considerate idonee:

CategoriaContenuto
Aree produttiveAree industriali, artigianali, per servizi e logistica, incluse quelle dismesse.
Terreni agricoli abbandonati o incoltiTerreni non destinati a uso produttivo da almeno cinque annate agrarie.
Strutture edificateSuperfici di edifici, capannoni industriali e parcheggi, con soluzioni che ne assicurino la funzionalità.
Aree degradate o compromesseDiscariche chiuse e ripristinate, cave, miniere o lotti non più sfruttabili, aree cessate, abbandonate o in degrado ambientale.
Aree urbanizzate o infrastrutturateAree già interessate da urbanizzazione, opere pubbliche, attrezzature o impianti di interesse pubblico.
Siti già occupati da impianti analoghiAree con impianti della stessa tipologia oggetto di modifiche senza aumento dell’area perimetrale o interventi non sostanziali.

Per queste aree, la legge stabilisce che non si applicano le disposizioni dell’articolo 4, commi 2 e 4, relative ai parametri per le zone agricole e alla relazione agronomica per gli impianti agro-voltaici.

Competenze delle Province, della Città Metropolitana e della Giunta regionale

Le Province e la Città Metropolitana di Venezia devono individuare le aree agricole di pregio, sentiti i Comuni e avvalendosi del Tavolo tecnico previsto dalla legge. La norma prevede termini procedimentali e poteri sostitutivi della Regione in caso di inerzia.

Alla Giunta regionale spettano numerose funzioni attuative:

  • definizione delle linee guida operative;
  • possibile individuazione di aree di rispetto fino a 1.000 metri intorno a beni o aree tutelate;
  • definizione dei criteri per le procedure di verifica di assoggettabilità a VIA e per la VIA;
  • istituzione del registro delle superfici interessate dagli impianti e dei terreni agricoli asserviti;
  • predisposizione di schemi di modulistica;
  • controlli, anche a campione, sul rispetto delle prescrizioni agronomiche;
  • disciplina di termini di inizio e ultimazione lavori;
  • regolazione di subentri, garanzie e requisiti di idoneità tecnica e capacità finanziaria;
  • istituzione del Tavolo tecnico regionale.

Procedimenti autorizzatori

Gli impianti sono soggetti alla disciplina statale in materia di valutazione di impatto ambientale, nonché alle norme statali di semplificazione dei procedimenti autorizzativi. La legge richiama in particolare le procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, la VIA ordinaria regionale e il parere regionale nei procedimenti di VIA statale.

Quando l’impianto è assoggettato a VIA ordinaria di competenza regionale, il proponente presenta istanza per il PAUR — Provvedimento autorizzatorio unico regionale. Nel PAUR confluiscono il provvedimento di VIA e tutti i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto, compresa l’autorizzazione unica di cui al d.lgs. 387/2003.

La Giunta regionale deve inoltre individuare le fideiussioni a garanzia della rimozione, dello smaltimento dell’impianto e della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

ApprofondimentiFotovoltaico a terra su terreno agricolo: norme, limiti, autorizzazioni e giurisprudenza

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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/download/legge-regionale-veneto-17-2022-norme-per-la-realizzazione-di-impianti-fotovoltaici-con-moduli-ubicati-a-terra/
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