Legge regionale Lombardia 8/2025 – Legge di semplificazione 2025
13 Giugno 2025
Legge regionale Lombardia 6 giugno 2025 n. 8 - Legge di semplificazione 2025
Sintesi redazionale
Dall’11 giugno 2025 è in vigore in Lombardia la Legge di Semplificazione 2025 (legge regionale 8/2025).
Nel provvedimento spiccano le modifiche ai procedimenti autorizzativi per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (FER), in attuazione del D.Lgs. 190/2024, noto come Testo unico sulle rinnovabili.
Ricordiamo che le Regioni possono adeguarsi al Testo Unico entro il 28 giugno 2025 (180 giorni dall’entrata in vigore del decreto), con la possibilità di semplificare ulteriormente i procedimenti e innalzare le soglie di potenza previste. Scaduto il termine, si applicano le norme nazionali.
La legge regionale 8/2025 prevede anche un aggiornamento del quadro delle competenze per quanto riguarda il provvedimento di screening ambientale, con un ruolo rafforzato delle Province.
Quali sono le novità per gli impianti di energia rinnovabile in Lombardia?
L’art. 10 della Legge Regionale 8/2025 prevede una serie di modifiche agli articoli 27, 28 e 29 della Legge Regionale 26/2003 con l’obiettivo di aggiornare la normativa regionale in materia di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, allineandola al D.Lgs. 190/2024.
Viene previsto che i Comuni provvedano ad assumere il ruolo di amministrazione competente in caso di procedura abilitativa semplificata (PAS) prevista per la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili, secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale vigente.
Le Province sono responsabili dello svolgimento delle funzioni amministrative relative:
- all’autorizzazione, alla realizzazione e alla gestione degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza fino a 300 MW termici;
- alla realizzazione di linee e impianti elettrici non appartenenti alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN), situati all’interno del territorio provinciale o metropolitano.
Sono escluse da questa competenza le linee e gli impianti elettrici che sono contestualmente autorizzati insieme a impianti da fonti rinnovabili di competenza comunale oppure regionale, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.
Inoltre, le Province sono delegate a svolgere le funzioni amministrative relative all’autorizzazione unica per gli interventi previsti dalla normativa nazionale vigente, tra cui:
- impianti idraulici con piccole derivazioni, anche se ricadenti all’interno dell’Allegato B del D.Lgs. 190/2024 (interventi in regime di PAS);
- impianti di accumulo elettrochimico o termomeccanico, collegati o destinati a impianti di produzione di energia elettrica già autorizzati ma non ancora realizzati, con potenza fino a 300 MW;
- impianti fotovoltaici flottanti con potenza pari o superiore a 10 MW, installati su specchi d’acqua di invasi e bacini idrici pubblici o demaniali (compresi invasi in cave dismesse o attive, o sui canali irrigui), a condizione che non rientrino tra quelli esclusi dalla normativa ambientale di riferimento.
Competenze della Regione
La Regione è invece responsabile:
- della richiesta allo Stato dell’autorizzazione per la realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia elettrica con potenza superiore a 300 MW termici, modifiche e potenziamenti di questi impianti, opere e infrastrutture essenziali per il loro funzionamento;
- dell’esercizio delle funzioni amministrative connesse al rilascio dell’autorizzazione unica (art. 9 del D.Lgs. 190/2024) per grandi derivazioni idroelettriche, impianti solari termodinamici fino a 300 MW, elettrolizzatori stand-alone, impianti di accumulo elettrochimico o termomeccanico, impianti fotovoltaici flottanti.
Rientrano nelle competenze regionali anche gli interventi di modifica, potenziamento e le infrastrutture connesse a questi impianti.
La Giunta regionale deve adottare con successivi provvedimenti:
- modulistica e gestione digitale: creare la modulistica per presentare e gestire in via esclusiva, attraverso una piattaforma digitale regionale, le pratiche relative agli impianti FER (fonti energia rinnovabile), in attesa che la piattaforma diventi interoperabile;
- interoperabilità delle piattaforme: stabilire le modalità per collegare la piattaforma regionale con quella nazionale (SUER), secondo il D.Lgs. 190/2024 e il D.Lgs. 199/2021;
- aggiornamento delle linee guida: adeguare le linee guida regionali (delibera n. X1/4803 del 31 maggio 2021) per semplificare e armonizzare le procedure autorizzative per gli impianti FER.
Inoltre, la Legge di semplificazione 2025 introduce alcune disposizioni specifiche riguardanti l’effetto cumulo e il contrasto al frazionamento artificioso degli impianti energetici. In pratica, quando si valutano più impianti, si considerano diversi aspetti: il tipo di impianto, l’area territoriale in cui sono collocati, eventuali legami tra chi li propone e i tempi con cui vengono presentate le domande. Per l’applicazione dell’effetto cumulo si segue la procedura amministrativa individuata in base all’impianto la cui potenza costituisce la somma delle potenze degli impianti individuati ai sensi dei precedenti criteri.
Per quanto riguarda i costi di dismissione e le garanzie finanziarie, le regole variano a seconda della procedura adottata.
Sono, inoltre, previsti programmi di compensazione ai Comuni per:
- impianti superiori a 1 MW;
- impianti non soggetti a VIA, in particolare è previsto:
- 3% dei proventi derivanti dalla valorizzazione dell’energia prodotta per l’intera vita utile dell’impianto: ≤ 20 MW per impianti elettrici o termici, oppure ≤ 500 Sm³/h per gli impianti di biometano;
- 4% dei proventi derivanti dalla valorizzazione dell’energia prodotta per l’intera vita utile dell’impianto: > 20 MW per impianti elettrici o termici e < 30 MW elettrici o termici, oppure > 500 Sm³/h per gli impianti di biometano;
- 5% dei proventi derivanti dalla valorizzazione dell’energia prodotta per l’intera vita utile dell’impianto: > a 30 MW per impianti elettrici o termici;
- impianti soggetti a VIA (art. 27 bis del d.lgs. 152/2006), in particolare:
- 3% dei proventi derivanti dalla valorizzazione dell’energia prodotta per l’intera vita utile dell’impianto: ≤ 20 MW per impianti elettrici o termici, oppure ≤ 500 Sm³/h per gli impianti di biometano;
- 4% dei proventi derivanti dalla valorizzazione dell’energia prodotta per l’intera vita utile dell’impianto: > 20 MW per impianti elettrici o termici e < a 30 MW per impianti elettrici o termici, oppure > a 500 Sm³/h per gli impianti di biometano;
- 5% dei proventi derivanti dalla valorizzazione dell’energia prodotta per l’intera vita utile dell’impianto: > a 30 MW per impianti elettrici o termici.
Per quanto riguarda gli impianti alimentati da fonte idraulica per uso idroelettrico, la Regione provvede, se necessario, ad adeguare tale disciplina alla normativa statale sopravvenuta.
Leggi l’approfondimento sul Testo Unico Rinnovabili

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/notizie/lombardia-semplificazioni-in-arrivo-per-le-rinnovabili/

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/download/legge-regionale-lombardia-6-giugno-2025-n-8-legge-di-semplificazione-2025/

