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Home » Documenti » Norme, leggi e prassi » Legge regionale Marche 33/2008 – Costi per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute nei cantieri temporanei o mobili

di Redazione BibLus / 7 Luglio 2026/0 Commenti/in Norme, leggi e prassi /di

Legge regionale Marche 33/2008 – Costi per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute nei cantieri temporanei o mobili

7 Luglio 2026

Legge regionale 18 novembre 2008, n. 33 - Norme in materia di costi per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute nei cantieri temporanei o mobili

Icona

Download Gratuito Legge regionale Marche 33/2008 - Costi per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute nei cantieri temporanei o mobili

 

Scheda di lettura della Legge 33/2008

La legge definisce le norme per la gestione della sicurezza sul lavoro nei cantieri pubblici e in parte di quelli privati distinguendo tra costi della sicurezza inclusi, riferiti a misure ordinarie e oneri gestionali, e costi della sicurezza aggiuntivi, necessari per risolvere specifici rischi di interferenza.

Entrambe le categorie di spesa sono protette, in quanto non soggette al ribasso d'asta, garantendo così che la tutela della salute non sia sacrificata per logiche economiche.

La normativa assegna responsabilità precise a figure chiave come il committente, il progettista e il responsabile unico del procedimento per la stima e la verifica degli oneri.

Vengono inoltre introdotte clausole sociali vincolanti che obbligano le imprese al rispetto dei contratti collettivi e della regolarità contributiva. Infine, la legge disciplina le procedure di contabilizzazione e liquidazione dei pagamenti, assicurando la trasparenza e la tracciabilità delle risorse destinate alla prevenzione degli infortuni.

Questa scheda di lettura analizza in dettaglio la Legge Regionale delle Marche n. 33 del 18 novembre 2008, che disciplina i costi per la sicurezza e la prevenzione degli infortuni nei cantieri.

Definizioni

All'articolo 2 vengono definiti i termini tecnici fondamentali, tra cui:

  • Costi della sicurezza: Oneri per l'attuazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).
  • Costi della sicurezza inclusa: Oneri già compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni o stabiliti dal prezzario regionale.
  • Costi della sicurezza aggiuntiva: Oneri extra derivanti da procedure o attrezzature particolari individuate nel PSC.
  • Figure chiave: Definisce i ruoli di Committente, Responsabile Unico del Procedimento (RUP), Coordinatore per la Progettazione (CSP), Coordinatore per l’Esecuzione (CSE), Direttore dei Lavori e Imprenditore.

Compiti del committente

Il committente ha l'obbligo di:

  1. individuare e distinguere i costi della sicurezza inclusa e aggiuntiva.
  2. assicurarsi che tali costi non siano soggetti a ribasso d'asta.
  3. stabilire le modalità di contabilità (separata o forfettaria).

Compiti di CSP, Progettista e RUP

  • CSP e Progettista: Devono cooperare per uniformare le scelte tecniche e organizzative del cantiere ai principi di tutela della salute.
  • Progettista: Deve inserire i costi della sicurezza nel progetto e nel capitolato.
  • RUP: Verifica, prima dell'affidamento, che gli atti di gara siano coerenti con il progetto e il PSC.

Tipologie di costi della sicurezza

  • Costi Inclusi (Art. 5): Comprendono recinzioni ordinarie, segnaletica, servizi igienici di base, DPI comuni (casco, guanti), oneri per la redazione di POS e PiMUS, sorveglianza sanitaria e formazione.
  • Costi Aggiuntivi (Art. 6): Riguardano la risoluzione di rischi interferenti, come recinzioni speciali, viabilità complessa, impianti antincendio o elettrici speciali, sistemi di imbracatura specifici, oneri per riunioni di coordinamento e progettazione specialistica della sicurezza.

Stima dei costi della sicurezza

La stima deve essere indicata distintamente nel quadro economico.

  • Si utilizza il computo metrico estimativo applicando i prezzi del prezzario regionale.
  • Se manca una voce specifica nel prezzario, si procede con un'analisi del prezzo dedicata.
  • Nei casi senza CSP, il progettista propone motivatamente la stima al RUP.

Quadro economico

Il quadro economico dell'intervento deve distinguere chiaramente tre importi:

  1. Lavorazioni soggette a ribasso.
  2. Costi sicurezza inclusa (non soggetti a ribasso).
  3. Costi sicurezza aggiuntiva (non soggetti a ribasso).

Clausole sociali

Questa norma tutela i lavoratori imponendo che lo schema di contratto preveda:

  • L'obbligo per l'imprenditore di applicare i contratti collettivi di lavoro (CCNL) nazionali e territoriali.
  • La responsabilità dell'imprenditore per l'osservanza di tali norme anche da parte dei subappaltatori.
  • Sanzioni: Detrazioni dal 5% al 20% sui pagamenti in caso di inottemperanza.
  • Obbligo di presentazione del DURC ad ogni stato di avanzamento.

Verifica della progettazione

In fase di verifica del progetto si deve accertare la coerenza tra CSP e progettista, la correttezza della stima dei costi e la presenza delle clausole sociali.

Adempimenti pre-lavori

Prima dell'inizio, il Direttore dei Lavori istituisce un registro del personale giornaliero. Il RUP deve trasmettere la documentazione relativa alle denunce agli enti previdenziali (INPS, INAIL, Cassa Edile) e il DURC di imprenditore e subappaltatori.

Contabilità e liquidazione

  • Il RUP trasmette i dati del registro agli enti assicurativi e verifica la regolarità contabile prima dei pagamenti.
  • Se è stata scelta la contabilità forfettaria, i costi della sicurezza inclusa sono pagati proporzionalmente ai lavori tramite un "indice della sicurezza inclusa" che rimane fisso (salvo varianti).
  • I costi della sicurezza aggiuntiva sono liquidati dal Direttore dei Lavori previa approvazione del CSE.

Varianti in corso d'opera

In caso di varianti, l'indice della sicurezza inclusa viene rideterminato. Il RUP verifica che le varianti non derivino da errori progettuali e il CSE svolge i compiti di coordinamento per la sicurezza nelle nuove lavorazioni.

Approfondimento sul tema Costi della sicurezza e oneri della sicurezza: differenze, calcolo e ribasso negli appalti
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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/download/legge-regionale-33-2008-marche/
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