Legge provinciale 4/2022 Trento – Promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili
28 Agosto 2026
Legge provinciale 2 maggio 2022, n. 4 - Misure per la promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili e modifiche di disposizioni connesse (testo coordinato con le modifiche previste dall’art. 56 della l.p. 7 agosto 2026, n. 6)
Scheda di lettura
Ambito di applicazione
La legge disciplina l’installazione, nel territorio della Provincia autonoma di Trento, degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
La disciplina riguarda gli impianti alimentati da fonti rinnovabili e le relative opere connesse. Restano però applicabili:
- i titoli edilizi previsti dalla legge provinciale sul governo del territorio per gli edifici destinati a ospitare gli impianti;
- la disciplina provinciale sull’agricoltura per gli impianti fotovoltaici in aree agricole;
- la normativa sui beni culturali, sul paesaggio, sull’ambiente, sulla sicurezza, sull’antisismica e sul rischio idrogeologico;
- la disciplina specifica degli impianti a biogas collocati in aree agricole.
Regimi amministrativi
L’articolo 2 organizza gli interventi secondo un criterio di proporzionalità, basato sulla fonte energetica, sulla tipologia dell’intervento e sulla potenza dell’impianto.
| Regime | Ambito principale | Autorità/procedura |
|---|---|---|
| Autorizzazione integrata | Impianti e interventi sopra le soglie dell’allegato A | Struttura provinciale competente in materia di energia |
| Procedura abilitativa semplificata – PAS | Interventi non compresi nell’allegato A e non qualificati come edilizia libera | SCIA presentata al comune |
| Edilizia libera | Impianti e interventi indicati dall’art. 7 e dall’allegato D | Comunicazione preventiva al comune |
Il precedente regime previsto dall’articolo 6 è stato abrogato nel 2025.
Autorizzazione integrata
L’autorizzazione integrata, disciplinata dall’articolo 3, si applica agli interventi indicati nell’allegato A.
È un provvedimento unico che:
- comprende il permesso di costruire;
- autorizza le opere connesse e le infrastrutture indispensabili;
- comprende l’autorizzazione all’esercizio;
- sostituisce tutti gli ulteriori titoli e atti di assenso necessari;
- può costituire variante agli strumenti urbanistici subordinati al Piano urbanistico provinciale;
- può comportare la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità.
Il procedimento è gestito dalla struttura provinciale competente in materia di energia mediante una conferenza di servizi decisoria, alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate e il comune territorialmente competente. Il termine ordinario massimo è di novanta giorni.
L’autorizzazione impone al gestore di ripristinare lo stato dei luoghi dopo la dismissione dell’impianto. Per impianti a biomassa, nuovi impianti a biogas e impianti fotovoltaici a terra, il richiedente deve inoltre dimostrare la disponibilità del suolo.
Principali soglie dell’allegato A
- fotovoltaico non collocato su coperture: almeno 50 kW;
- solare termico non collocato su coperture: almeno 50 kW;
- eolico: almeno 60 kW, fino a 300 MW;
- idroelettrico: potenza media nominale annua di almeno 220 kW, fino a 300 MW, con titolo di derivazione già acquisito;
- biomassa: almeno 200 kW elettrici oppure 1.000 kW termici massimi al focolare;
- gas di discarica, gas da depurazione e biogas: almeno 300 kW;
- geotermico, idrotermico e aerotermico: almeno 1.000 kW;
- biometano: capacità superiore a 500 standard m³/ora;
- elettrolizzatori: potenza superiore a 10 MW, salvo quelli ubicati nelle aree industriali specificamente escluse.
Aree idonee e zone di accelerazione
L’articolo 4 e l’allegato B individuano aree considerate particolarmente adatte all’installazione degli impianti. Tra queste figurano:
- aree industriali, artigianali, commerciali e produttive;
- aree infrastrutturali, discariche, cave e siti da bonificare;
- strade, parcheggi e aree di servizio per la mobilità;
- siti che ospitano già impianti alimentati dalla stessa fonte;
- sedimi ferroviari, autostradali e aeroportuali;
- determinati beni statali e del demanio;
- edifici, pertinenze, invasi artificiali e infrastrutture del servizio idrico;
- alcune aree prossime a insediamenti industriali o alla rete autostradale.
Nelle aree idonee gli impianti possono essere ammessi anche in deroga agli strumenti urbanistici subordinati al Piano urbanistico provinciale, purché siano rispettati gli standard urbanistici e non venga impedito l’uso principale della zona.
La Provincia deve inoltre approvare un piano che individui le zone di accelerazione per gli impianti rinnovabili e per i sistemi di accumulo co-ubicati. In tali zone, se il progetto rispetta le misure di mitigazione definite durante la valutazione ambientale strategica del piano, possono essere escluse sia la verifica di assoggettabilità sia la valutazione d’impatto ambientale.
Le ulteriori semplificazioni previste nelle aree idonee comprendono:
- riduzione di un terzo dei termini procedimentali;
- sostituzione dell’autorizzazione paesaggistica con un parere obbligatorio ma non vincolante;
- possibilità di procedere anche se il parere paesaggistico non viene espresso entro il termine;
- possibilità per i comuni di individuare altre aree idonee attraverso una variante urbanistica semplificata.
La Giunta provinciale può definire criteri differenziati per le varie tipologie d’impianto e deve quantificare la potenza fotovoltaica complessivamente da installare nelle aree idonee.
Impianti nelle aree agricole tutelate
L’articolo 4-bis, introdotto nel 2026, disciplina gli impianti fotovoltaici a terra e agrivoltaici nelle aree agricole sottoposte a particolare tutela o classificate come agricole di pregio.
La realizzazione è consentita solo rispettando i criteri dell’allegato B-bis, la cui verifica compete all’autorità paesaggistica. I criteri riguardano:
- resa energetica minima e sicurezza statica;
- occupazione massima del 40% della superficie agricola utilizzata;
- monitoraggio decennale dell’impianto e delle colture;
- pendenza del terreno inferiore al 15%;
- adattamento dei moduli alla morfologia e alla trama agricola;
- salvaguardia dei muretti a secco;
- esclusione di determinati terreni recentemente destinati a produzioni biologiche o certificate;
- mantenimento dell’inerbimento e reversibilità delle fondazioni;
- tutela dei corsi d’acqua, della vegetazione e della biodiversità;
- rispetto dei punti panoramici, dei borghi storici, dei beni vincolati e dei siti UNESCO;
- minimizzazione del consumo di suolo causato da cabine, trasformatori, batterie e opere di collegamento.
In caso di violazione dei criteri o di cessazione dell’attività aziendale, l’impianto e le opere connesse devono essere immediatamente rimossi.
Procedura abilitativa semplificata
L’articolo 5 assoggetta a PAS gli interventi che non ricadono nell’autorizzazione integrata e non sono qualificati come edilizia libera.
La procedura si basa sulla presentazione al comune di una SCIA almeno trenta giorni prima dell’avvio effettivo dei lavori. Devono essere allegati:
- la relazione tecnica prevista dalla legge provinciale sul governo del territorio;
- gli elaborati tecnici per la connessione predisposti dal gestore della rete;
- gli eventuali atti di assenso già acquisiti.
Entro trenta giorni il comune può vietare l’inizio dei lavori se mancano le condizioni richieste. In assenza di un provvedimento interdittivo, l’intervento si considera assentito.
Se occorrono atti di altre amministrazioni, il comune li acquisisce d’ufficio oppure convoca, entro venti giorni, una conferenza di servizi. In tal caso il termine di trenta giorni resta sospeso.
I lavori devono essere completati entro tre anni dalla conclusione della procedura.
Edilizia libera
L’articolo 7 consente, previa comunicazione al comune, l’installazione libera di impianti solari fotovoltaici e termici:
- sulle coperture degli edifici esistenti;
- nelle pertinenze degli edifici, anche a terra, purché sotto le soglie dell’autorizzazione integrata;
- insieme alle opere di connessione realizzate negli edifici interessati.
Di regola non servono permessi, autorizzazioni o atti di assenso, compresa l’autorizzazione paesaggistica. Restano però fermi i vincoli relativi ai beni culturali e ambientali e le norme tecniche e di sicurezza.
Nei centri storici e negli insediamenti storici sparsi gli impianti devono:
- avere visibilità ridotta al minimo;
- seguire un’inclinazione identica o coerente con quella della copertura;
- essere collocati a terra nelle pertinenze soltanto quando la copertura è insufficiente o inidonea.
L’allegato D include inoltre, tra gli interventi liberi:
- pompe di calore con potenza elettrica inferiore a 1.000 kW;
- determinati generatori di calore, anche ibridi;
- piccoli generatori eolici, entro precisi limiti dimensionali;
- unità di microcogenerazione inferiori a 50 kWe.
Disposizioni edilizie di favore
L’articolo 8 prevede che tettoie, strutture portanti e pensiline costruite sopra edifici esistenti privi di copertura per sostenere impianti solari:
- non concorrano al calcolo della superficie utile netta;
- non siano soggette al contributo di costruzione.
Nelle aree residenziali, le strutture installate nelle pertinenze non possono superare i tre metri di altezza misurati a metà falda.

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/download/legge-provinciale-4-2022-trento-promozione-dell-uso-dell-energia-da-fonti-rinnovabili/

