Legge Lombardia 4/2026 – Formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
13 Febbraio 2026
Legge regionale 10 febbraio 2026, n. 4 - Disposizioni inerenti alla formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e modifiche all’articolo 60 quater della l.r. 33/2009
Sintesi redazionale
La Legge regionale 10 febbraio 2026, n. 4 – pubblicata sul BUR n. 7 del 13 febbraio 2026 – reca “Disposizioni inerenti alla formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e modifiche all’articolo 60 quater della l.r. 33/2009“.
Il provvedimento definisce un modello che punta a risolvere uno dei punti deboli più noti del sistema prevenzionistico: la verificabilità effettiva dei percorsi formativi e la riduzione del fenomeno degli attestati “facili”.
La legge si colloca nel rispetto della normativa statale e agisce sui corsi di formazione/aggiornamento previsti dal D.Lgs. 81/2008, con l’obiettivo di rendere trasparenti e tracciabili corsi, soggetti erogatori e attestati, con un impianto sanzionatorio proporzionato ai diversi obbligati.
La legge si poggia su due pilastri:
- l’elenco regionale dei soggetti formatori;
- la piattaforma informatica regionale.
Elenco regionale dei soggetti formatori (abilitazione “ex ante”)
La legge prevede un elenco regionale dei soggetti formatori, articolato in più sezioni (istituzionali, accreditati e altri soggetti).
I soggetti istituzionali includono quelli richiamati dall’Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 (art. 37, c.2, D.Lgs. 81/2008) e ulteriori enti regionali (ASST, AREU, Fondazioni IRCCS pubbliche, POLIS-Lombardia).
Per alcune categorie vengono richiesti requisiti aggiuntivi, anche con riferimento all’assenza di precedenti sanzionatori per gravi violazioni in materia di sicurezza in un determinato periodo.
Piattaforma informatica (tracciabilità “in itinere” e “ex post”)
La legge istituisce una piattaforma informatica regionale che raccoglie i dati essenziali sui corsi (avvio, partecipanti, calendario e chiusura) e abilita una consultazione mirata per finalità di vigilanza e controllo. Le ATS accedono alle informazioni raccolte nella piattafroma per programmare e svolgere attività ispettive, con possibilità di coordinamento anche con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro tramite intesa.
Tutti i soggetti che intendono fare formazione in questo ambito dovranno registrarsi e caricare i dati dei corsi e degli attestati, che avranno valore pubblico. Gli obblighi operativi includono sia la comunicazione di avvio corso con elenco allievi e calendario che quella di conclusione entro 30 giorni.
Gli obblighi ricadono anche sui datori di lavoro che erogano formazione direttamente ai propri lavoratori/preposti/dirigenti (nei limiti dell’Accordo Stato-Regioni).
La Giunta deve definire caratteristiche della piattaforma, includendo quelle relative al rilascio di attestati con elementi minimi previsti dall’Accordo Stato-Regioni, e assicurando interoperabilità con altre piattaforme.
Se un soggetto rilascia attestati non generati dalla piattaforma, scattano sanzioni e, soprattutto, gli attestati non sono validi.
In pratica, la formazione entra in un contesto dove la “prova” non è solo l’attestato, ma l’esistenza di un tracciato coerente dell’intero evento formativo.
Approfondimenti
Per saperne di più, leggi “Formazione sicurezza sul lavoro: obblighi e adempimenti”
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ApprofondimentiFormazione sicurezza sul lavoro: obblighi e adempimenti

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