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Home » Documenti » Pubblicazioni » Interpello MASE 148559/2026 – Appalti pubblici e obblighi di prevenzione ambientale

Interpello MASE 148559/2026 – Appalti pubblici e obblighi di prevenzione ambientale

17 Luglio 2026

Negli appalti pubblici, la qualifica di operatore ai sensi dell’art. 302 del D.Lgs. 152/2006 deve essere individuata in concreto, tenendo conto del soggetto che esercita o controlla l’attività avente rilevanza ambientale e che dispone di un rapporto diretto con il sito. L’impresa esecutrice che, durante le attività di cantiere, rilevi una minaccia imminente di danno ambientale è tenuta a effettuare senza ritardo la comunicazione prevista dall’art. 304 e ad attivare le misure di prevenzione e di messa in sicurezza, anche se non possiede i requisiti per eseguire una messa in sicurezza di emergenza. Il mero controllo contrattuale esercitato dalla stazione appaltante non determina automaticamente l’assunzione della qualifica di operatore.

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Sintesi redazionale

Quando, durante un cantiere pubblico, emerge una potenziale minaccia per il suolo, il sottosuolo o le acque, l’impresa esecutrice può limitarsi ad avvisare la stazione appaltante? Il fatto che non possieda specifiche qualificazioni ambientali la esonera dalla comunicazione prevista dal Testo unico ambientale?

Con la risposta n. 148559 del 13 luglio 2026 all’interpello presentato da un Comune, il MASE fornisce importanti chiarimenti sugli obblighi di prevenzione ambientale quando una potenziale minaccia di danno emerge durante l’esecuzione di un appalto pubblico.

I quesiti del Comune riguardano soprattutto la figura dell’operatore prevista dall’art. 302 del D.Lgs. 152/2006, il soggetto tenuto alla comunicazione dell’art. 304, le attività svolte nei siti già contaminati, il ruolo delle agenzie ambientali e i poteri di intervento degli enti pubblici durante la ricerca del responsabile della contaminazione.

Ecco i chiarimenti del MASE.

Chi è l’operatore ambientale negli appalti pubblici?

Il MASE chiarisce che negli appalti pubblici la qualifica di operatore prevista dall’art. 302 del D.Lgs. 152/2006 non coincide automaticamente né con la stazione appaltante né con l’impresa esecutrice, ma va individuata in concreto verificando chi:

  • esercita un’attività professionale avente rilevanza ambientale;
  • controlla tale attività;
  • dispone dei relativi poteri tecnici e finanziari;
  • è titolare del permesso o dell’autorizzazione necessaria per svolgerla;
  • ha un rapporto diretto con il sito ed è in condizione di intervenire tempestivamente.

Il normale controllo della pubblica amministrazione sull’esecuzione del contratto non è sufficiente, da solo, ad attribuirle la qualifica di operatore o una responsabilità ambientale in sostituzione o in concorso con quella dell’impresa esecutrice. Il controllo esercitato dalla stazione appaltante è infatti finalizzato a verificare che le prestazioni siano eseguite a regola d’arte e nel rispetto delle condizioni contrattuali, ma non determina necessariamente le scelte tecniche e operative compiute dall’appaltatore.

Qualora possano astrattamente configurarsi più soggetti coinvolti, assume particolare rilievo, secondo il MASE, il soggetto che ha un rapporto diretto con il bene e può intervenire immediatamente per prevenire il danno.

Il Ministero precisa, tuttavia, che tale criterio deve essere applicato al caso concreto e non consente di individuare una regola generale valida per qualsiasi appalto pubblico.

Chi deve comunicare la minaccia di danno ambientale?

Il MASE chiarisce che l’impresa che, durante lavori edili, rileva una minaccia imminente di danno ambientale deve effettuare direttamente la comunicazione prevista dall’art. 304 del D.Lgs. 152/2006, senza attendere l’intervento della stazione appaltante.

L’art. 304 stabilisce che, quando il danno ambientale non si è ancora verificato ma sussiste una minaccia imminente che possa verificarsi, l’operatore deve adottare, entro 24 ore e a proprie spese, le necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza, previa comunicazione agli enti competenti.

In caso di mancato intervento entro il termine previsto o di omessa comunicazione preventiva, l’autorità preposta al controllo applica una sanzione amministrativa da 1.000 a 3.000 euro per ogni giorno di ritardo.

La mancanza dei requisiti per svolgere una messa in sicurezza di emergenza non elimina l’obbligo di comunicazione. Il MASE evidenzia, inoltre, che il quesito del Comune sembra confondere due nozioni differenti: la messa in sicurezza di emergenza, definita dall’art. 240 del D.Lgs. 152/2006, e le misure di prevenzione e di messa in sicurezza previste dall’art. 304 del medesimo decreto.

La risposta ministeriale non limita, pertanto, l’obbligo dell’impresa alla sola comunicazione, ma richiama espressamente gli obblighi di comunicazione e di intervento previsti dai commi 1 e 2 dell’art. 304.

La comunicazione non può essere ritardata in attesa di stabilire definitivamente chi sia responsabile del pericolo. Secondo la giurisprudenza richiamata dal MASE, infatti, l’«operatore interessato» non coincide necessariamente con il responsabile della minaccia: la funzione della disposizione è prevenire il verificarsi del danno, non accertare anticipatamente la responsabilità.

Quali obblighi si applicano nei SIN e nelle aree già contaminate?

Anche all’interno di un sito di interesse nazionale (SIN), se l’impresa compie accidentalmente un’operazione capace di generare una nuova minaccia per le matrici ambientali, la comunicazione agli enti indicati dall’art. 304 non può essere omessa.

L’impresa deve adottare le misure di prevenzione e di messa in sicurezza previste dalla disposizione e darne comunicazione agli enti competenti, senza limitarsi a informare la stazione appaltante.

Per quanto riguarda l’inquinamento diffuso, l’art. 303, comma 1, lettera h), esclude l’applicazione della Parte VI del Testo unico ambientale soltanto quando:

  • l’inquinamento abbia effettivamente carattere diffuso;
  • non sia stato possibile accertare in alcun modo un nesso causale tra il danno e l’attività di singoli operatori.

L’inquinamento diffuso non coincide semplicemente con una contaminazione particolarmente estesa né con la mancata individuazione, in un determinato momento, del responsabile. Esso presuppone fonti diffuse e non riconducibili a una singola origine.

L’esclusione prevista dall’art. 303 non si applica, quindi, quando la nuova minaccia deriva da una specifica attività riconducibile a un operatore determinato. In questo caso il nesso con l’operazione svolta è individuabile e trova applicazione l’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 304.

Un’ARPA può essere considerata operatore ambientale?

Il MASE ritiene che, in via generale, un’ARPA, quando opera nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali di vigilanza, controllo e supporto tecnico, non debba essere assimilata all’operatore ambientale previsto dall’art. 302.

Le agenzie ambientali sono autorità pubbliche chiamate a verificare il rispetto della normativa e a contribuire alla definizione delle misure da adottare, ma non possono essere considerate, per la loro missione istituzionale, destinatarie degli stessi obblighi di prevenzione o riparazione propri del soggetto che esercita l’attività da cui deriva la minaccia.

Quando può intervenire d’ufficio la pubblica amministrazione?

Per il MASE, l’intervento d’ufficio del Comune o, in via sostitutiva, della Regione ai sensi dell’art. 250 può essere avviato quando il responsabile della contaminazione non sia stato individuato oppure, se individuato, non abbia adempiuto agli obblighi previsi, e non siano intervenuti neppure il proprietario o altri soggetti interessati.

La mancata individuazione del responsabile deve essere formalizzata in un provvedimento motivato; da tale momento, o dall’accertato inadempimento, decorre il termine di 90 giorni per individuare mediante procedura pubblica il soggetto incaricato degli interventi.

Il Ministero richiama la disciplina speciale dei siti orfani proprio per evidenziare che, fuori da tali ipotesi, l’intervento pubblico resta legato alle condizioni previste dall’art. 250.

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Approfondimento

Per approfondire il quadro tecnico e amministrativo degli interventi di risanamento, consulta la guida dedicata alla bonifica dei siti contaminati: procedura ordinaria e semplificata, che illustra le principali fasi operative previste dal D.Lgs. 152/2006, dalla verifica della contaminazione fino alla caratterizzazione, alla messa in sicurezza e alla realizzazione degli interventi di bonifica.

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