Interpello AE n. 287/2019 (detrazioni fiscali senza CILA)
2 Settembre 2019 / Norme, leggi e prassi / Mario
Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Fornisci il tuo contributo!
Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Lascia un commento Annulla risposta
ACCA software S.p.A.
Contrada Rosole 13 – 83043 BAGNOLI IRPINO (AV)
tel: 0827/69504
email: info@acca.it – PEC: acca@pec.it
Le problematiche di natura Edilizia nascono in modo esponenziale, in quanto, a mio parere, non vi è coordinamento tra i due Ministeri, vale a dire ad esempio, che ove il Testo Unico D.P.R. 380/01, qualifica l’intervento di sostituzione infissi in edilizia libera, ossia nell’elenco delle opere di “Manutenzione Ordinaria, dll’altro fronte il Ministro delle Finanze, nella Guida alle detrazioni fiscali ultima di luglio c.a., elenca tale intervento all’interno di opere di “manutenzione Straordinaria”, per le quali si prevede un approccio totalmente diverso come qualificazione di opere edili, ove necessita almeno la CILA se non la SCIA.
Pertanto i dubbi interpretativi rimangono sempre, in quanto gli uffici tecnici applicano il T.U. ed il M.F. esprime altre valutazioni.
C’è un aspetto però che risulta poco chiaro.
Nel chiarimento dell’Agenzia o meglio nella descrizione dei lavori effettuata dall’istante, si fa riferimento a una “realizzazione di servizio igienico”. Questa può essere attuata attraverso due modalità.
1) modificando un locale spostando le pareti rendendolo servizio igienico
2) utilizzare un locale esistente installando gli impianti ex novo
In entrambi i casi trattasi indubbiamente di manutenzione straordinaria, ma allo stesso tempo necessitano di CILA.
E’ rilevabile un’altra considerazione poco chiara nella lettera dell’Agenzia.
A pagina 3 si fa riferimento all’art. 3 comma 1 lett. b del DPR. 380/2001, asserendo che la manutenzione straordinaria prevede interventi che non permettono alterazione della situazione planimetrica. Tale affermazione andrebbe chiarita puntualmente, in quanto ciò che non è alterabile è la volumetria ovvero la SLP, mentre la distribuzione planimetrica delle unità immobiliari è modificabile/alterabile, anche attraverso fusioni o frazionamenti.