
Interpello AE 903-521/2021 (bonus facciate)
27 Ottobre 2021
Interpello AE 903-521/2021 - Bonus facciate legato o meno allo stato di avanzamento lavori
In risposta all’interrogazione parlamentare presentata dal Pd, il Mef ribadisce che è possibile portare in detrazione con il bonus facciate le spese sostenute nel 2021 per interventi da realizzare nel 2022.
L’Agenzia delle Entrate, con l’interpello 903-521/2021, chiarisce che si può beneficiare del bonus facciate per tutti i costi complessivi sostenuti nel 2021, in relazione agli interventi di recupero delle facciate, anche se avviati ma non terminati, indipendentemente dallo stato di completamento dei lavori previsti.
Rimanere costantemente aggiornati sulle modifiche apportate ai bonus edilizi è fondamentale. Se ti perdi qualche modifica normativa e aggiornamento sui termini di scadenze temporali, rischi di perdere il beneficio della detrazione fiscale. Per essere sicuro di gestire al meglio le pratiche dei tuoi bonus edilizi, ti consiglio di utilizzare un software per i bonus in edilizia, che ti supporta, sia nella parte burocratico-amministrativa che in quella tecnico-economica, nella corretta gestione della pratica e dei lavori per tutti i bonus previsti nel settore delle costruzioni.
Con l'interpello, condizione necessaria è che il pagamento da parte del medesimo condominio ai soggetti esecutori dei lavori, della quota del 10% del corrispettivo che residua dopo l’applicazione dello sconto in fattura, avvenga entro il 31 dicembre 2021. Inoltre il Ministero ha chiarito che nel caso del bonus facciate l’opzione dello sconto in fattura può essere esercitata indipendentemente dai SAL, ossia anche se i lavori vengono realizzati in un secondo momento.
Quanto detto non vale per il Superbonus; per detta detrazione, infatti, i SAL non possono essere più di 2 e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% dell’intervento stesso.
Scopri i dettagli sull'interrogazione parlamentare del bonus facciate.

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