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Speciali di BibLus-net

Guida classificazione rischio sismico

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Autore: BibLus-net

 

REVISIONI E AGGIORNAMENTI

Rev. 1.7 - Aggiornamento del 29 marzo 2017 (inseriti riferimenti per l'utilizzo gratuito della web app e sistemato l'indice)

Rev. 1.6 - Aggiornamento del 10 marzo 2017 (allegato decreto correttivo n. 65 del 7 marzo 2017, che modifica l’art. 3 comma 1, in cui viene eliminato il riferimento esclusivo ad ingegneri e architetti)

Rev. 1.5 - Aggiornamento del 9 marzo 2017 (corretto indice e apportate altre note redazionali nelle linee guida)

Rev. 1.4 - Aggiornamento del 2 marzo 2017 (apportate piccole modifiche e inserite note redazionali nelle linee guida)

Rev. 1.3 - Aggiornamento del 2 marzo 2017 (testo delle linee guida in formato vettoriale)

Rev. 1.2 - Aggiornamento del 2 marzo 2017 (sistemati alcuni refusi)

 

 

 

 

16 commenti
  1. venanzio mario spadafora
    venanzio mario spadafora dice:

    Quale documentazione è necessaria per le costruzioni in muratura?
    E necessario si tratti di abitazione ? e se fosse una pertinenza (mansarda cat C/2) ?

    Rispondi
    • Mario Valentino
      Mario Valentino dice:

      Buongiorno,
      la documentazione necessaria per la presentazione della pratica, relativa alla classificazione sismica per le costruzioni (anche per edifici abitativi in muratura), può essere scaricata dal seguente link:

      https://biblus.acca.it/download/asseverazione-rischio-sismico-modello-pdf-editabile/

      Il modello da presentare deve essere asseverato da un tecnico, che attesti la valutazione del rischio sismico per comprendere quali sono gli interventi e i costi per consentire alla struttura di avvicinarsi al grado di sicurezza previsto dalla norma. In tal modo viene definita l’entità del sisma-bonus.

      Spero di esserle stato utile.
      Buona giornata

      Rispondi
      • Paolo
        Paolo dice:

        Buongiorno.
        Nel decreto sismabonus è scritto 1° e 2° casa e locali produttivi (zone sismiche 1,2 e 3) . Le pertinenze non sono contemplate ma ci rientrano lo stesso?

        Rispondi
        • Nicola Furcolo
          Nicola Furcolo dice:

          Ciao Paolo, le pertinenze non sono espressamente previste.
          Il sismabonus si può richiedere per tutti i fabbricati a destinazione abitativa e gli immobili a uso produttivo.

          Rispondi
  2. saverio lenzi
    saverio lenzi dice:

    per i lavori iniziati nel 2016 o entro il 28/02/2017 che porteranno ad un miglioramento della classe di rischio e che non sono stati ancora fatturati è possibile ottenere la detrazione fiscale?

    Rispondi
    • Nicola Furcolo
      Nicola Furcolo dice:

      Per ottenere il sisma-bonus maggiorato (al 70%/75% oppure 80%/85%) è necessario classificare la costruzione prima e dopo l’intervento. Infatti, il sismabonus, nei casi ordinari, tiene conto del numero di classi migliorative.

      Per i lavori eseguiti e pagati nel 2016 valgono le vecchie regole (detrazione 65).

      Ad ogni modo, per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per interventi di adozione di misure antisismiche, le cui procedure di autorizzazione sono state attivate a partire dal 1° gennaio 2017, spetta una detrazione del 50%.

      Rispondi
  3. Alberto Ridolfi
    Alberto Ridolfi dice:

    Possibile sfruttare, ed in che misura, il sisma-bonus per le attività produttive e soprattutto per i fabbricati industriali realizzati con strutture in c.a.?
    Quali sono i limiti di finanziamento per i fabbricati industriali?
    Qualora il fabbricato fosse composto da più unità strutturali, il finanziamento è possibile ripeterlo per ogni unità?

    Rispondi
    • Nicola Furcolo
      Nicola Furcolo dice:

      Il sisma bonus è previsto anche per le unità produttive. In tal caso, in maniera semplificata, effettuando alcune tipologie di interventi (leggi guida), è possibile ritenere di aver guadagnato una classe di rischio sismico, con conseguente bonus fiscale (detrazione) del 70%.
      Non si tratta di un finanziamento, ma della possibilità di detrarre in 5 anni il 70% delle spese sostenute.
      Il limite massimo di spesa (su cui si possono effettuare le detrazioni) è pari a € 96.000 per unità immobiliare (quindi ripetibile per ogni unità produttiva).
      Ciao

      Rispondi
  4. Alessandro
    Alessandro dice:

    Buongiorno, volevo chiedere cosa si deve intendere quando nel sismabonus si legge “le cui procedure di autorizzazione sono state attivate a partire dal 1° gennaio 2017”. Infatti ho avuto il permesso dal Comune per realizzare la ristrutturazione del mio immobile il 22/12/16, per cui se si deve intendere questa data sarei fuori da sismabonus 2017, ma non potrei rientrare nemmeno in quello del 2016 in quanto le spese le sosterrei nel 2017. Secondo il mio tecnico potrebbe intendersi la data in cui è stata depositata la pratica al Genio Civile, ma non è sicuro. Cosa ne pensate. E’ scritto da qualche parte cosa si deve intendere? Grazie.

    Rispondi
    • Nicola Furcolo
      Nicola Furcolo dice:

      Ciao Alessandro, secondo la mia interpretazione, quando si parla di “procedure di autorizzazione attivate a partire dal 1° gennaio 2017″ si fa riferimento proprio al titolo abilitativo (SCIA o altro), con le quali si specificano gli interventi da realizzare sull’edificio. Le pratiche per il Genio Civile sono successive a quelle comunali.

      Non hai pensato a una possibile variante?

      Rispondi
      • Alessandro
        Alessandro dice:

        Grazie per la risposta in tempi così rapidi. Sì ho pensato ad una variante (verso fine lavori la dovrò fare comunque) ma non avrebbe interventi sulle parti strutturali che invece sono l’oggetto sel sismabonus, inoltre come dicevo mi sembra assurdo, se la sua interpretazione fosse corretta, che non possa ne beneficiare del sismabonus 2016 e neppure di quello che è partito nel 2017, stante le condizioni che esponevo nella mia precedente nota. Una ulteriore domanda, che è poi la madre di tutte è la seguente: dai 96.000 € previsti come massima spesa detraibile per il sismabonus devo detrarre l’ammontare delle spese che sostengo per gli altri interventi di ristrutturazione, oppure ci sono 96.000 € per il sismabonus + 96.000 per la ristrutturazione edilizia, in quest’ultimo caso chiaramente per interventi diversi? Grazie.

        Rispondi
        • Nicola Furcolo
          Nicola Furcolo dice:

          Ciao Alessandro, ti scrivo velocemente il mio punto di vista.
          Gli interventi d ristrutturazione edilizia godono della “classica” detrazione fiscale prevista dal tuir all’art. 16 bis comma 1 lettera b) (36% -> innalzata a 50%): le spese sostenute nel 2017 possono essere detratte in 10 quote annuali di pari importo.
          Gli interventi di adeguamento/miglioramento sismico, indicati nel seguito genericamente con termine di “interventi antisismici”, godono del cosiddetto sisma-bonus : è possibile detrarre in 5 anni (anziché 10) le spese sostenute nel 2017. Tali interventi sono definiti dal tuir all’art. 16 bis comma 1 lettera i). Per questi interventi la legge di Bilancio 2017 ha prevista una detrazione maggiore (70% 0 80% in funzione della classe di rischio sismico…).
          In definitiva, sia gli interventi di ristrutturazione che quelli antisismici sono definiti dall’art. 16-bis, ma godono di aliquote diverse.
          Relativamente ai limiti di spesa, hanno lo stesso limite: 96.000 euro. Infatti l’articolo 16 bis recita, al primo capoverso:
          “Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 36 % (->50%) delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro ( -> 96.000 )relative a:
          lettera a)
          lettera b) RISTRUTTURAZIONE

          lettera h) INTERVENTI ANTISISMCI

          Quindi, in definitiva, i 96.000 € sono totali se effettuo entrambi i tipi di intervento.

          Diverso sarebbe il discorso in cui effettuo 2 interventi diversi, in tempi diversi, con titoli abilitativi e procedure distinte…

          Saluti.

          Rispondi
  5. Andrea Maccarrone
    Andrea Maccarrone dice:

    Buonasera,
    nel passaggio della guida alla ristrutturazione edilizia, in merito al sisma bonus, a quale procedura autorizzativa ci si riferisce, alla concessione edilizia o all’autorizzazione del genio civile? E ancora, se viene chiesta una variante sostanziale che influirà sulla struttura dell’edificio sulla concessione edilizia, che di fatto sarà il nuovo titolo abilitativo, ci si può riferire a quest’ultima come procedura autorizzativa?
    Oltre ciò pongo anche questo quesito: nell’ambito dell’applicazione del sisma bonus, riferendosi all’ipotesi di lavori su tutto il condominio, intervenendo sulle varie parti strutturali, ad es. i solai dei singoli appartamenti, questi sono da considerarsi interventi condominiali o dei singoli appartamenti. In merito alla prima domanda, qualora fosse positiva la sua risposta in merito al fatto di potersi riferire alla variante come titolo abilitativo, esiste qualcosa di scritto, tipo risoluzione, da parte dell’agenzia delle entrate o altri?
    Grazie in anticipo.
    Andrea Maccarrone

    Rispondi
    • Nicola Furcolo
      Nicola Furcolo dice:

      Ciao Andrea, ti do la mia interpretazione: quando si parla di procedura autorizzativa in merito a lavori strutturali si fa riferimento sia al titolo abilitativo (Ufficio tecnico/Sportello unico edilizia) che al deposito/autorizzazione sismica (Genio civile).

      In merito alla seconda domanda, un solaio di interpiano di un condominio è al servizio sia del condomino del piano inferiore (soffitto/copertura dei locali) che quello superiore (pavimento/orizzontamento); quindi si tratta senz’altro di una parte comune.

      Rispondi
  6. VINCENZO MARCHETTI
    VINCENZO MARCHETTI dice:

    Buonasera,
    per gli edifici costrutiti in acciaio e/o legno, o con sistemi costruttivi misti, per ottenere il sisma-bonus maggiorato (al 70%/75% oppure 80%/85%) è necessario classificare la costruzione prima e dopo l’intervento oppure, in caso di demolizione e ricostruzione, è sufficiente valutare la nuovca costruzione? Come viene considerata la costruzione da demolire?
    vincenzo marchetti

    Rispondi
    • Nicola Furcolo
      Nicola Furcolo dice:

      Devi valutare la vecchia costruzione prima della demolizione, assegnandogli una classe di rischio sismico che poi confronterai con quella della nuova costruzione (che ovviamente sarà “A”).
      Ciao.

      Rispondi

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