
D.P.R. 917/86 PDF – TUIR – Testo unico imposte sui redditi
Il D.P.R. 917/86 disciplina la tassazione dei redditi per tutti i contribuenti. Ecco tutti gli articoli del testo imposte sui redditi
Il D.P.R. 917/86, anche conosciuto come TUIR (Testo unico imposte sui redditi), disciplina la tassazione dei redditi di qualunque tipologia di contribuente, sia persona fisica che società, liberi professionisti, PMI, commercianti.
Il TUIR è suddiviso in quattro Titoli, a loro volta organizzati in Capi e svariati articoli, riguardanti le seguenti tematiche:
- IRPEF;
- IRES;
- operazioni di carattere straordinario e operazioni di carattere internazionale;
- disposizioni varie, transitorie e finali.
Si tratta dunque di un testo che, in continuo aggiornamento, stabilisce la deducibilità dei costi e l'imponibilità dei ricavi. Nel calcolo di questa base imponibile, ogni professionista o azienda deve tenere traccia del fatturato imponibile, o meglio il valore delle fatture emesse che, secondo quanto sancito dalle leggi vigenti, devono essere create obbligatoriamente in formato elettronico.
Per essere sicuro di contabilizzare correttamente le tue fatture ed avere sempre a portata di mano il tuo fatturato imponibile, affidati allo specifico software per la fatturazione elettronica che ti consente di gestire in sicurezza gli archivi utili per il calcolo di imposte rispettando le leggi fiscali ed evitando sanzioni.
Disposizioni TUIR per l'ambito AEC
Le disposizioni del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) analizzate nei paragrafi seguenti disciplinano una serie di agevolazioni fiscali, deduzioni, detrazioni e criteri di determinazione del reddito che incidono direttamente sulle decisioni di investimento, ristrutturazione e gestione del patrimonio immobiliare. La normativa fiscale rappresenta infatti uno degli strumenti principali attraverso cui il legislatore incentiva il recupero del patrimonio edilizio esistente, la riqualificazione energetica, il miglioramento della sicurezza degli edifici e, più in generale, la valorizzazione degli immobili.
Oltre alle disposizioni specificamente dedicate agli interventi edilizi, come quelle contenute nell'articolo 16-bis, anche altri articoli del TUIR assumono rilievo per il comparto delle costruzioni. Le norme relative agli oneri deducibili e alle detrazioni fiscali influenzano la capacità di spesa dei contribuenti e la convenienza economica degli investimenti immobiliari, mentre la disciplina del reddito di lavoro dipendente e dei redditi diversi interessa imprese, professionisti e lavoratori operanti nel settore.
Art. 10 - Oneri deducibili
L'articolo 10 elenca le spese che il contribuente può sottrarre direttamente dal proprio reddito complessivo prima del calcolo dell'imposta. Questa operazione riduce la base imponibile su cui verranno applicate le aliquote IRPEF.
Tra gli oneri principali rientrano i canoni e i censi gravanti sugli immobili, le spese mediche per disabilità grave, gli assegni periodici corrisposti al coniuge separato (esclusi quelli per i figli), i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari, nonché i contributi versati a fondi di previdenza complementare.
Sono incluse anche le erogazioni liberali a favore di organizzazioni religiose, ONG e università, e una deduzione specifica per la rendita catastale dell'abitazione principale.
Art. 13 - Altre detrazioni
L'articolo 13 disciplina le cosiddette "detrazioni per tipologia di reddito", che hanno lo scopo di graduare il prelievo fiscale in base alla natura del guadagno e alla capacità contributiva reale, fornendo un beneficio economico diretto sotto forma di sconto d'imposta per dipendenti e pensionati.
A differenza delle deduzioni, le detrazioni previste dall'articolo 13 si applicano direttamente sull'imposta lorda. Esse spettano in misura variabile a seconda della tipologia di reddito prodotto: lavoro dipendente, pensione o particolari redditi assimilati e di lavoro autonomo. L'importo della detrazione diminuisce progressivamente all'aumentare del reddito complessivo del contribuente, fino ad azzerarsi oltre certe soglie (generalmente 50.000 euro).
Art. 15 - Detrazioni per oneri
L'articolo 15 rappresenta il principale catalogo di agevolazioni fiscali per le spese quotidiane e familiari, trasformando una parte dei costi sostenuti per servizi essenziali (istruzione, salute, casa) in un credito d'imposta che riduce il debito fiscale finale del cittadino.
Questo articolo elenca una vasta gamma di spese che danno diritto a una detrazione d'imposta, calcolata solitamente come una percentuale della spesa sostenuta. Le categorie includono interessi passivi sui mutui per l'abitazione principale, spese sanitarie, spese veterinarie, funebri, scolastiche e universitarie, premi assicurativi sulla vita o contro infortuni, e canoni di locazione per studenti fuori sede. Per i redditi superiori a 120.000 euro, l'importo della detrazione è soggetto a una riduzione progressiva
Art. 16-bis - Detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio
L'articolo 16-bis disciplina i bonus fiscali legati alla casa, in particolare la detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica. Originariamente fissata al 36% con un limite di 48.000 euro, la detrazione è stata oggetto di numerose proroghe che hanno innalzato l'aliquota al 50% su un massimale di 96.000 euro per unità immobiliare.
Copre interventi come la manutenzione straordinaria, il restauro, la ricostruzione post-calamità, l'eliminazione di barriere architettoniche e l'adozione di misure antisismiche. La detrazione è solitamente ripartita in dieci quote annuali costanti.
Questa norma è dunque il pilastro degli incentivi per l'edilizia, mirata a promuovere il rinnovo degli immobili, il risparmio energetico e la sicurezza sismica, offrendo ai proprietari un significativo recupero fiscale delle somme investite nel miglioramento delle proprie abitazioni.
Art. 16-ter - Riordino delle detrazioni
L'articolo 16-ter stabilisce un tetto massimo alla fruizione dei benefici fiscali per i redditi elevati, introducendo un meccanismo di ricalcolo che penalizza chi ha entrate superiori ai 75.000 euro, pur mantenendo salvaguardie per le famiglie numerose e le spese mediche.
L'ammontare massimo detraibile viene calcolato moltiplicando un "importo base" (che varia a seconda della fascia di reddito) per un coefficiente legato al numero di figli a carico. Se il reddito supera i 100.000 euro, l'importo base si riduce drasticamente (da 14.000 a 8.000 euro). Alcune spese, come quelle sanitarie, sono escluse da questo calcolo limitativo.
Art. 51 - Determinazione del reddito di lavoro dipendente
L'articolo 51 definisce il reddito di lavoro dipendente come l'insieme di tutte le somme e i valori (in denaro o natura) percepiti in relazione al rapporto di lavoro. Include quindi non solo lo stipendio, ma anche i cosiddetti fringe benefits (auto aziendale, prestiti agevolati, alloggi). Tuttavia, elenca anche numerose voci che non concorrono a formare il reddito (e sono quindi esentasse), come i contributi previdenziali, i buoni pasto entro certi limiti, i servizi di trasporto collettivo e le spese per istruzione o assistenza ai familiari offerte dal datore di lavoro.
Art. 67 - Redditi diversi
L'articolo 67 è una categoria "di chiusura" che raccoglie redditi non classificabili altrove (fondiari, di capitale, di lavoro o d'impresa).
Tra le fattispecie più comuni vi sono le plusvalenze immobiliari (vendita di case entro 5 anni dall'acquisto), le plusvalenze da cessione di partecipazioni societarie, le vincite a lotterie e concorsi, i redditi da attività commerciali o di lavoro autonomo svolte occasionalmente, e i redditi di beni immobili situati all'estero.
D.P.R. 917/86 - Testo unico imposte sui redditi PDF
Scarica il testo completo del Testo unico imposte sui redditi (D.P.R. 917/86) in PDF.
Nuovo TUIR 2026
Il D.P.R. 917/1986 sarà sostituito dal nuovo Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con il D.Lgs. 117/2026.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 luglio 2026, il nuovo TUIR entrerà pienamente in applicazione dal 1° gennaio 2027 e nasce nell'ambito del processo di revisione del sistema tributario previsto dalla legge delega 111/2023. L'intervento non introduce una nuova disciplina delle imposte sui redditi, ma opera un'importante attività di riordino, coordinamento e razionalizzazione delle norme esistenti, riunendo in un unico testo disposizioni precedentemente contenute nel D.P.R. 917/1986 e in altri provvedimenti legislativi.
Il nuovo Testo Unico mantiene quindi la continuità con la normativa precedente, aggiornando la struttura degli articoli e adeguando i riferimenti normativi alle modifiche intervenute negli anni.
Il testo passa dai 191 articoli del TUIR storico ai 377 articoli del nuovo impianto, organizzati in quattro parti dedicate rispettivamente al regime ordinario, ai regimi speciali, all'imposizione minima globale e alle disposizioni transitorie e finali.
La disciplina contenuta nell'attuale articolo 16-bis del D.P.R. 917/1986, relativa alle detrazioni per il recupero del patrimonio edilizio, viene trasferita nel nuovo articolo 17 del TUIR 2026, mentre l'attuale articolo 16-ter, relativo al limite alle detrazioni per i contribuenti con redditi elevati, confluisce nel nuovo articolo 18.
Il passaggio al nuovo Testo Unico non comporta modifiche alle regole applicative dei bonus edilizi: restano invariati presupposti, modalità di calcolo, limiti di spesa e ripartizione delle detrazioni. Cambia esclusivamente la collocazione normativa delle disposizioni, con l'obiettivo di rendere il sistema fiscale più ordinato e coerente.
Ecco il testo integrale del D.Lgs. 117/2026 – nuovo TUIR 2026 in formato PDF.
Tabella comparativa: dal vecchio TUIR agli articoli 17 e 18 del nuovo Testo Unico
Per agevolare il confronto tra la disciplina attualmente vigente e il nuovo impianto normativo, è disponibile una tabella comparativa degli articoli 16-bis e 16-ter del D.P.R. 917/1986 con i corrispondenti articoli 17 e 18 del nuovo TUIR 2026.
Il confronto evidenzia come le disposizioni relative alle agevolazioni fiscali non siano state riscritte nella sostanza, ma semplicemente ricollocate e riorganizzate all'interno del nuovo Testo Unico.
In particolare, la tabella mette in evidenza:
- la corrispondenza tra l'attuale articolo 16-bis del TUIR, relativo alla detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, e il nuovo articolo 17;
- la corrispondenza tra l'attuale articolo 16-ter del TUIR, relativo alla limitazione delle detrazioni per i contribuenti con redditi elevati, e il nuovo articolo 18;
- la continuità delle disposizioni applicabili, con particolare riferimento a presupposti, limiti, modalità di calcolo e ripartizione delle detrazioni;
- le modifiche esclusivamente formali legate alla nuova numerazione degli articoli e all'aggiornamento dei richiami normativi.
Art. 16-bis D.P.R. 917/1986 vs Art. 17 D.Lgs. 117/2026
| Art. 16-bis DPR 917/86 Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici | Art. 17 D.Lgs. 117/2026 Detrazione delle spese per incentivi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici |
| 1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi: | 1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a euro 48.000 per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi: |
| a) di cui alle lett. a) b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117 del codice civile; | a) di cui all’articolo 3, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117, del codice civile; |
| b) di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze; | b) di cui all’articolo 3, lettere b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze; |
| c) necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a) e b) del presente comma, semprechè sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione; | c) necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a) e b) del presente comma, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente al 1° gennaio 2012; |
| d) relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune; | d) relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune; |
| e) finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; | e) finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; |
| f) relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi; | f) relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi; |
| g) relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico; | g) relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico; |
| h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia; | h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia; |
| i) relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari; | i) relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari; |
| l) di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici. | l) di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici. |
| 2. Tra le spese sostenute di cui al comma 1 sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente in materia. | 2. Tra le spese sostenute di cui al comma 1 sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente in materia. |
| 3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile. La detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di 48.000 euro. | 3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile. La detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di euro 48.000. |
| 3-bis. La detrazione di cui al comma 1 spetta, nella misura del 50 per cento, anche per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione. | 4. La detrazione di cui al comma 1 spetta, nella misura del 50 per cento, anche per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione. |
| 3-ter. Per le spese agevolate ai sensi del presente articolo sostenute dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2033, escluse quelle di cui al comma 3-bis, l'aliquota di detrazione è ridotta al 30 per cento. | 5. Per le spese agevolate ai sensi del presente articolo sostenute dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2033, escluse quelle di cui al comma 4, l'aliquota di detrazione è ridotta al 30 per cento. |
| 4. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni. | 6. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni. |
| 5. Se gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50 per cento. | 7. Se gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50 per cento. |
| 6. La detrazione è cumulabile con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ridotte nella misura del 50 per cento. | 8. La detrazione è cumulabile con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ridotte nella misura del 50 per cento. |
| 7. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. | 9. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. |
| 8. In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. | 10. In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. |
| 9. Si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1998, n. 60, con il quale è stato adottato il "Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia". | 11. Si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1998, con il quale è stato adottato il "Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia". |
| 10. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. | 12. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. |
Art. 16-ter D.P.R. 917/1986 vs Art. 18 D.Lgs. 117/2026
| Art. 16-ter DPR 917/1986 | Art. 18 d.lgs. 117/2026 |
| Art. 16-ter Riordino delle detrazioni | Art. 18 Riordino delle detrazioni |
| 1. Fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro gli oneri e le spese per i quali il presente testo unico o altre disposizioni normative prevedono una detrazione dall'imposta lorda, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino all'ammontare calcolato moltiplicando l'importo base determinato ai sensi del comma 2 in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente per il coefficiente indicato nel comma 3 in corrispondenza del numero di figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, presenti nel nucleo familiare del contribuente, che si trovano nelle condizioni previste nell'articolo 12, comma 2, del presente testo unico. | 1. Fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa, per i soggetti con reddito complessivo superiore a euro 75.000 gli oneri e le spese per i quali il presente testo unico o altre disposizioni normative prevedono una detrazione dall'imposta lorda, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino all'ammontare calcolato moltiplicando l'importo base determinato ai sensi del comma 2 in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente per il coefficiente indicato nel comma 3 in corrispondenza del numero di figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, presenti nel nucleo familiare del contribuente, che si trovano nelle condizioni previste nell'articolo 12, comma 2. |
| 2. L'importo base di cui al comma 1 è pari a: a) 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro e non superiore a 100.000 euro; b) 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro. | 2. L'importo base di cui al comma 1 è pari a: a) euro 14.000, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a euro 75.000 e non superiore a euro 100.000; b) 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a euro 100.000. |
| 3. Il coefficiente da utilizzare ai sensi del comma 1 è pari a: a) 0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2; b) 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2; c) 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2; d) 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, o almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2. | 3. Il coefficiente da utilizzare ai sensi del comma 1 è pari a: a) 0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2; b) 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2; c) 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2; d) 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, o almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2. |
| 4. Sono esclusi dal computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese, effettuato ai fini dell'applicazione del limite di cui al comma 1, i seguenti oneri e le seguenti spese: a) le spese sanitarie detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c); b) le somme investite nelle start-up innovative, detraibili ai sensi degli articoli 29 e 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; c) le somme investite nelle piccole e medie imprese innovative, detraibili ai sensi dell'articolo 4, commi 9, seconda parte, e 9-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33. | 4. Sono esclusi dal computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese, effettuato ai fini dell'applicazione del limite di cui al comma 1, i seguenti oneri e le seguenti spese: a) le spese sanitarie detraibili ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d); b) le somme investite nelle start-up innovative, detraibili ai sensi degli articoli 29 e 29-bis del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; c) le somme investite nelle piccole e medie imprese innovative, detraibili ai sensi dell'articolo 4, commi 9, seconda parte, e 9-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33. |
| 5. Ai fini del computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese di cui al comma 1 del presente articolo, per le spese detraibili ai sensi dell'articolo 16-bis ovvero di altre disposizioni normative, la cui detrazione è ripartita in più annualità, rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno. Sono comunque esclusi dal predetto computo gli oneri detraibili ai sensi dell'articolo 15, commi 1, lettere a) e b), e 1-ter, sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024, i premi di assicurazione detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettere f) e f-bis), sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024 nonché le rate delle spese detraibili ai sensi dell'articolo 16-bis ovvero di altre disposizioni normative, sostenute fino al 31 dicembre 2024. | 5. Ai fini del computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese di cui al comma 1, per le spese detraibili ai sensi dell'articolo 17 ovvero di altre disposizioni normative, la cui detrazione è ripartita in più annualità, rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno. Sono comunque esclusi dal predetto computo gli oneri detraibili ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettere a), b) e ff), sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024, i premi di assicurazione detraibili ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettere o) e p), sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024 nonché le rate delle spese detraibili ai sensi dell'articolo 17 ovvero di altre disposizioni normative, sostenute fino al 31 dicembre 2024. |
| 5-bis. Per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro è diminuito di un importo pari a 440 euro l'ammontare della detrazione dall'imposta lorda, determinato tenendo conto di quanto previsto dai commi da 1 a 5 del presente articolo e dall'articolo 15, comma 3-bis, spettante in relazione ai seguenti oneri: a) gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19 per cento dal presente testo unico o da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c); b) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13; c) i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi, di cui all'articolo 119, comma 4, quinto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. | 6. Per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a euro 200.000 è diminuito di un importo pari a euro 440 l'ammontare della detrazione dall'imposta lorda, determinato tenendo conto di quanto previsto dai commi da 1 a 5 del presente articolo e dall'articolo 14, comma 8, spettante in relazione ai seguenti oneri: a) gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19 per cento dal presente testo unico o da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d); b) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici, di cui all'articolo 15; c) i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi, di cui all'articolo 119, comma 4, quinto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. |
| 6. Ai fini del presente articolo il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze, di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del presente testo unico. | 7. Ai fini del presente articolo il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze, di cui all'articolo 10, comma 5. |

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/download/dpr-91786-tuir-testo-unico-imposte-sui-redditi/

