
D.M. 06/08/2020 – Requisiti asseverazioni Superbonus
6 Ottobre 2020
Requisiti delle asseverazioni per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd.
Ecobonus
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 ottobre 2020, il decreto disciplina il contenuto e le modalità di trasmissione dell’asseverazione dei requisiti per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 119 del decreto Rilancio, relativi alle detrazioni del 110% in materia edilizia, e fissa per i medesimi interventi, le modalità di verifica ed accertamento delle asseverazioni, attestazioni e certificazioni infedeli al fine dell’irrogazione delle sanzioni previste dalla legge.
Viene stabilito che i professionisti che possono rilasciare le asseverazioni sui requisiti tecnici circa gli interventi di risparmio energetico agevolati e la corrispondente congruità delle spese sostenute, sono quelli abilitati alla progettazione di edifici e impianti, iscritti nei relativi ordini e collegi professionali.
Ogni professionista autorizzato a rilasciare le asseverazioni deve dichiarare il rispetto dei requisiti come indicato dal progetto, degli attestati di prestazione energetica preliminari e delle caratteristiche tecniche dei componenti acquistati, come segnalano anche le schede tecniche fornite dai produttori e le fatture allegate.
Per ogni attestazione irregolare, rischi sanzioni amministrative (tra 2 mila e 15 mila euro), comunicazione all'Agenzia delle entrate con successiva decadenza dal beneficio fiscale e l’eventuale risarcimento dei danni e, in caso di reato, si procede per sanzioni penali. Per verificare i requisiti di legge, utilizza il software per la certificazione energetica, che ti permette di verificare le prestazioni energetiche degli edifici, eseguire la diagnosi energetica e progettare gli interventi di efficientamento energetico Superbonus ed Ecobonus.
Scopri nel dettaglio cosa stabilisce il decreto asseverazioni superbonus 110.

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