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Home » Documenti » Modelli, esempi e schemi » D.M. 233/2026 – Modello unico per la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in attività libera

D.M. 233/2026 – Modello unico per la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in attività libera

16 Luglio 2026

Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica recante "Adozione del modello unico per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in attività libera, di cui agli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 25 novembre 2024 n. 190"

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Download Gratuito D.M. 233/2026 - Modello unico per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in attività libera

 

Sintesi redazionale

Dopo l’approvazione in Conferenza Unificata del 7 luglio, il MASE ha provveduto alla pubblicazione del Decreto Ministeriale n. 223 del 15 luglio 2026 relativo all’adozione del modello unico per la trasmissione al SUER (Sportello Unico delle Energie Rinnovabili) delle informazioni sugli impianti soggetti al regime di attività libera (Modello Unico Parte III).

Il provvedimento dà attuazione all’articolo 7, comma 10, del D.Lgs. 190/2024 c.d. Testo Unico Rinnovabili, che ha ridisegnato i regimi amministrativi per la costruzione e l’esercizio degli impianti FER, distinguendo tra attività libera, procedura abilitativa semplificata e autorizzazione unica.

Il Modello Unico Parte III integra il Modello Unico di cui al D.M. 297/2022, già costituito dalla Parte I e Parte II.

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Modello Unico Parte III: a quali interventi si applica

Il Modello Unico Parte III riguarda il regime di “attività libera” (quello riservato agli impianti più piccoli) e ha lo scopo di uniformare la trasmissione digitale delle informazioni relative agli interventi che non richiedono un titolo autorizzativo preventivo.

Per stabilire se il modello debba essere utilizzato occorre quindi verificare la classificazione dell’intervento nell’Allegato A del Testo unico FER.

Il modello consente di comunicare sia:

  • un singolo intervento, indicando la relativa sezione e lettera dell’Allegato A;
  • un impianto ibrido, composto da più tecnologie.

Nel caso di impianto ibrido devono essere compilate tutte le sezioni corrispondenti alle diverse componenti dell’impianto. Un sistema fotovoltaico dotato di accumulo elettrochimico, ad esempio, richiederà la compilazione sia della sezione fotovoltaica sia di quella relativa all’accumulo.

La comunicazione attraverso il Modello Unico Parte III:

  • riguarda un insieme di tecnologie molto più ampio rispetto al precedente modello dedicato essenzialmente al fotovoltaico;
  • è effettuata dopo l’entrata in esercizio dell’impianto;
  • deve essere trasmessa telematicamente attraverso il SUER;
  • assume carattere obbligatorio entro termini molto brevi.

Da precisare quindi, che il Modello Parte III non costituisce un’autorizzazione e non sostituisce eventuali titoli edilizi, atti di assenso o adempimenti di connessione. Ha prevalentemente una funzione di censimento, acquisizione e uniformazione delle informazioni sugli interventi realizzati in attività libera.

Quando sarà disponibile il nuovo modello

Il Modello Unico Parte III dovrà essere reso disponibile sulla piattaforma SUER entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

Dal momento della pubblicazione del modello sulla piattaforma, esso diventerà la modalità ordinaria per la trasmissione delle informazioni relative agli interventi realizzati in regime di attività libera.

È importante distinguere tre diverse date:

  • la pubblicazione del decreto sul sito istituzionale del MASE;
  • l’entrata in vigore, fissata al giorno successivo alla pubblicazione;
  • la data di effettiva disponibilità del modello sul SUER.

La data di firma del decreto non coincide necessariamente con la decorrenza degli obblighi. Le scadenze dovranno quindi essere calcolate a partire dalla pubblicazione ministeriale e dalla successiva attivazione del modello sulla piattaforma.

Chi deve trasmettere il Modello Unico Parte III

La comunicazione deve essere presentata:

  • dal soggetto proponente;
  • oppure dall’installatore delegato.

Il modello può essere compilato da una persona fisica, dal legale rappresentante di un’impresa o di un ente, da un imprenditore agricolo oppure da un procuratore, mandatario o altro rappresentante munito di apposita delega.

Quando la comunicazione viene trasmessa da un soggetto delegato, al modello deve essere allegata la relativa procura o delega.

Entro quando deve essere inviato

Il termine ordinario è particolarmente breve: il modello deve essere compilato e trasmesso al SUER, in modalità telematica, entro 5 giorni dall’entrata in esercizio dell’impianto.

Per gli impianti già entrati in esercizio prima della disponibilità del modello sulla piattaforma è previsto un periodo transitorio.

SituazioneTermine per l’invio
Impianto entrato in esercizio dopo la disponibilità del modello sul SUEREntro 5 giorni dall’entrata in esercizio
Impianto entrato in esercizio prima della disponibilità del modello sul SUEREntro 6 mesi dalla data di disponibilità del modello
Pubblicazione del modello sul SUEREntro 15 giorni dall’entrata in vigore del decreto

Il termine transitorio di 6 mesi decorre dunque dalla data in cui il modello viene reso disponibile sulla piattaforma, e non dalla data di entrata in esercizio di ciascun impianto.

Il decreto approvato stabilisce che, a far data dalla pubblicazione del modello unico parte III il soggetto proponente (o installatore delegato) è tenuto a trasmettere alla piattaforma SUER, in modalità telematica, entro cinque giorni dall’entrata in esercizio dell’impianto di cui risulta responsabile.

Che cosa cambia per i Modelli Unici Parte I e Parte II

Il decreto chiarisce che i Modelli Unici Parte I e Parte II continuano ad applicarsi agli impianti fotovoltaici:

  • installati su edifici;
  • installati su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici;
  • collocati nelle relative pertinenze;
  • con potenza nominale complessiva fino a 200 kW.

La Parte I resta destinata alla comunicazione preliminare e alla richiesta di connessione, mentre la Parte II riguarda la fine dei lavori e gli adempimenti collegati all’esercizio.

Il nuovo Modello Parte III ha invece una funzione differente: trasmettere al SUER le informazioni relative all’impianto dopo la sua entrata in esercizio.

Approfondimenti

Per approfondire, leggi l’articolo “Testo Unico sulle Rinnovabili (D.Lgs. 190/2024): regimi amministrativi e autorizzazioni per le FER“. Se quello delle fonti rinnovabili è un ambito di primaria importanza per la tua professione, ti consiglio di provare questo software fotovoltaico per la progettazione e la simulazione economica di qualsiasi tipo di installazione connessa alla rete elettrica.

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ApprofondimentiTesto Unico sulle Rinnovabili (D.Lgs. 190/2024): guida, testo aggiornato, giurisprudenza

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