Corte di Cassazione – Sentenza 28 luglio 2015, n. 33028
24 Settembre 2015
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Per quanto gli scarti di demolizione non siano dei sottoprodotti industriali è ben plausibile che, fatto salva l’eventualità della presenza di sostanze tossiche, lo scarto possa essere intelligentemente riutilizzato per lavorazioni edili di secondo ordine, vale a dire ininfluenti ai fini statici, impiantistici e di pregio. A tale scopo potrebbe essere compito del Direttore Lavori richiedere l’analisi chimico-tossicologica presso laboratori accreditati e, di conseguenza, dare il proprio consenso al riutilizzo.