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Home » Documenti » Pubblicazioni » Commissioni territoriali per il recupero dei crediti della patente

Commissioni territoriali per il recupero dei crediti della patente

22 Luglio 2026

Raccolta dei decreti di costituzione delle Commissioni territoriali competenti per il recupero dei crediti della patente, istituite ai sensi dell’articolo 27 del D.Lgs. 81/2008, dell’articolo 7 del D.M. 132/2024 e del Decreto direttoriale INL n. 24/2026.

Il file ZIP contiene i provvedimenti pubblicati sul portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro relativi alle seguenti regioni: Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. I decreti individuano, per ciascun territorio, la sede della Commissione, i componenti designati da INL e INAIL e le principali modalità operative per la presentazione e la valutazione delle istanze di recupero dei crediti.

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Download Gratuito Commissioni territoriali per il recupero dei crediti della patente

Sintesi redazionale

L’Ispettorato nazionale del lavoro ha pubblicato i primi decreti di costituzione delle Commissioni territoriali competenti per il recupero dei crediti della patente. I provvedimenti riguardano, allo stato attuale, undici regioni del Centro e del Nord: Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia e Veneto.

Dal confronto tra i decreti regionali emerge una struttura sostanzialmente uniforme. Restano infatti invariati i criteri per la presentazione dell’istanza, i tempi ordinari di convocazione, la composizione istituzionale delle Commissioni e le misure che possono essere richieste per il recupero dei crediti. Le differenze riguardano soprattutto gli aspetti organizzativi, come la regione di competenza, la sede e la segreteria della Commissione, i nominativi dei rappresentanti dell’INL e dell’INAIL e dei relativi supplenti. Tali differenze non incidono quindi sulle condizioni e sulle modalità di recupero dei crediti, che restano omogenee in tutti i territori interessati.

La normativa per l’istituzione delle Commissioni territoriali

La costituzione delle Commissioni territoriali rende operativo il procedimento amministrativo attraverso il quale le imprese e i lavoratori autonomi possono chiedere la riassegnazione dei crediti decurtati. I decreti confermano un modello nazionale uniforme: la valutazione non si limita alla verifica formale della domanda, ma prende in considerazione le misure concretamente adottate per correggere le violazioni, rafforzare la formazione e migliorare le condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le differenze territoriali non modificano, quindi, gli obblighi degli operatori, ma individuano gli uffici competenti e i soggetti chiamati a valutare i singoli percorsi di recupero.

Il quadro normativo e amministrativo di riferimento è costituito da:

  • articolo 27 del D.Lgs. n. 81/2008, modificato dall’articolo 29, comma 19, del D.L. 19/2024, convertito dalla Legge 56/2024, e successivamente modificato dal D.L. 159/2025, convertito dalla Legge 198/2025;
  • articolo 7 del D.M. 132/2024, che subordina il recupero fino a 15 crediti alla valutazione di una Commissione territoriale composta da rappresentanti dell’INL e dell’INAIL;
  • decreto direttoriale INL n. 24 del 6 marzo 2026, che stabilisce la composizione e l’organizzazione delle Commissioni territoriali;
  • Linee guida INL-INAIL, trasmesse con nota INL n. 4634 del 24 giugno 2026, destinate a uniformare criteri, formazione riparativa, investimenti ammissibili e attività istruttoria delle Commissioni.

I decreti regionali pubblicati completano il quadro attuativo, individuando concretamente la sede, la segreteria e i componenti di ciascuna Commissione.

Composizione delle Commissioni

La struttura prevista è identica per tutte le regioni. La Commissione comprende:

  • il direttore interregionale dell’INL, o un dirigente delegato;
  • un funzionario INL esperto in salute e sicurezza sul lavoro;
  • il direttore regionale dell’INAIL, o un dirigente delegato;
  • un funzionario INAIL esperto in salute e sicurezza sul lavoro.

I decreti regionali individuano anche i funzionari supplenti e alle riunioni sono invitati, senza diritto di voto, un rappresentante dell’azienda sanitaria territorialmente competente e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, RLST. Quest’ultimo viene indicato dall’organismo paritetico competente, al quale l’invito deve essere trasmesso con un preavviso non inferiore a dieci giorni.

Le regioni e le sedi coinvolte

La tabella riepiloga i provvedimenti adottati per ciascuna regione, indicando la sede presso cui è costituita la Commissione territoriale e lo stato della relativa pubblicazione sul portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro. Il confronto evidenzia una sostanziale uniformità organizzativa, con differenze limitate alla numerazione dei decreti e agli uffici territorialmente competenti.

RegioneProvvedimentoSede e segreteria della CommissionePubblicazione
Emilia-RomagnaDecreto n. 190/2026Ispettorato d’Area Metropolitana di Bologna21 luglio 2026
MarcheDecreto n. 191/2026Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ancona21 luglio 2026
LazioDecreto n. 192/2026Ispettorato d’Area Metropolitana di Roma21 luglio 2026
ToscanaDecreto n. 193/2026Ispettorato d’Area Metropolitana di Firenze21 luglio 2026
UmbriaDecreto n. 194/2026Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia21 luglio 2026
Valle d’AostaDecreto n. 16 del 17 luglio 2026Ispettorato d’Area Metropolitana di Torino-Aosta21 luglio 2026
Friuli Venezia GiuliaDecreto n. 17 del 17 luglio 2026Ispettorato Territoriale del Lavoro di Trieste-Gorizia21 luglio 2026
LiguriaDecreto n. 18 del 17 luglio 2026Ispettorato d’Area Metropolitana di Genova21 luglio 2026
LombardiaDecreto n. 19 del 17 luglio 2026Ispettorato d’Area Metropolitana di Milano21 luglio 2026
PiemonteDecreto n. 20 del 17 luglio 2026Ispettorato d’Area Metropolitana di Torino-Aosta21 luglio 2026
VenetoDecreto n. 21 del 17 luglio 2026Ispettorato d’Area Metropolitana di Venezia21 luglio 2026
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Come opera la commissione territoriale?

I vari decreti regionali sanciscono che le Commissioni territoriali si riuniscono presso le sedi dell’Ispettorato nazionale del lavoro individuate nei rispettivi provvedimenti. Le sedute possono svolgersi anche in videoconferenza, per tutti o solo per alcuni dei partecipanti, secondo un calendario concordato tra il Direttore interregionale dell’INL, o un suo delegato, e il Direttore regionale dell’INAIL, o un suo delegato.

La convocazione avviene, di norma, entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione dell’istanza completa. Nella programmazione degli incontri si tiene conto, ove possibile, del settore di attività delle imprese e dei lavoratori autonomi interessati. La segreteria trasmette inoltre ai rappresentanti dell’ASL e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, RLST, la documentazione necessaria alla valutazione.

Le Commissioni territoriali deliberano sugli adempimenti necessari affinché le imprese e i lavoratori autonomi possano recuperare un numero di crediti sufficiente per tornare a operare. Nell’ambito dell’istruttoria, la Commissione può avviare un confronto diretto con i soggetti interessati, secondo quanto previsto dalle Linee guida richiamate dal Decreto direttoriale INL n. 24/2026.

Ai fini del recupero, la Commissione può richiedere specifici percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La formazione può riguardare sia i responsabili delle violazioni indicate nell’Allegato I-bis del D.Lgs. 81/2008, sia i lavoratori impiegati nei cantieri in cui si sono verificate le irregolarità. Qualora tali soggetti non siano più presenti nell’organico aziendale, gli interventi formativi possono essere rivolti a personale che svolge le stesse funzioni o attività caratterizzate da rischi analoghi.

La Commissione può inoltre imporre la realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 5, comma 4, lettera a), del D.M. 132/2024.

Le attività delle Commissioni devono conformarsi alle Linee guida predisposte congiuntamente dall’INL e dall’INAIL, che definiscono criteri uniformi relativi ai contenuti e alla durata della formazione, ai soggetti formatori, alle tipologie di investimenti ammissibili e alla proporzionalità degli interventi. Nei percorsi formativi finalizzati al recupero dei crediti, il datore di lavoro non può ricoprire il ruolo di soggetto formatore.

Gli adempimenti richiesti devono essere proporzionati al numero di crediti necessari per riportare la patente alla soglia minima di 15 punti e alla dimensione dell’impresa. In ogni caso, il percorso di recupero non può determinare la riassegnazione di più di 15 crediti.

Una volta completati gli interventi prescritti, l’impresa o il lavoratore autonomo può chiedere una nuova valutazione. La Commissione si riunisce, di norma, entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta e delibera entro i successivi 15 giorni sull’effettiva realizzazione degli adempimenti e sulla conseguente riassegnazione dei crediti. Il recupero può avvenire anche in modo frazionato, in relazione al completamento progressivo delle misure previste, fermo restando il limite massimo dei crediti riassegnabili.

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