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Home » Documenti » Norme, leggi e prassi » Circolare AE 17/2023 – Bonus edilizi

di Redazione BibLus / 4 Luglio 2023/0 Commenti/in Norme, leggi e prassi /di
Norme e leggi - BibLus-net

Circolare AE 17/2023 – Bonus edilizi

4 Luglio 2023

Raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2022

La circolare fornisce ulteriori chiarimenti sugli interventi normativi che hanno ritoccato la materia e con le risposte ai quesiti posti dai contribuenti in sede di interpello o da Caf e professionisti abilitati.

Inoltre, contiene l’elenco di tutti i documenti che i contribuenti devono esibire al Caf o al professionista abilitato al fine dell’apposizione del visto di conformità e che possono essere richiesti in sede di controllo documentale. L’esposizione segue l’ordine dei quadri del modello 730/2023, consentendo una facile consultazione.

Struttura della guida

La guida riassume le principali novità normative che nel periodo d'imposta 2022 hanno riguardato le seguenti spese:

  • interventi di recupero del patrimonio edilizio:
    • bonus barriere architettoniche;
    • sisma bonus;
    • bonus verde;
    • bonus facciate.
  • infrastrutture di riqualificazione energetica di edifici esistenti:
    • acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici;
    • istallazione di pannelli solari;
  • arredo immobili ristrutturati;
  • interventi finalizzati al risparmio energetico;
  • riqualificazione energetica degli edifici già esistenti;
  • Superbonus.

Bonus barriere architettoniche, circolare 17/e delle Entrate

All'interno della circolare troviamo un importate capitolo sul bonus pensato per la rimozione delle barriere architettoniche, il quale entra nella dichiarazione dei redditi del 2023 con il riferimento alle spese sostenute nel 2022. Come sappiamo il bonus fa riferimento alle opere che verranno realizzate sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari. Ricordiamo che tale detrazione è stata introdotta dalla legge di bilancio 2022 ed è una detrazione del 75% per tutte quelle spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025, per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti.

Sisma bonus non solo alle persone fisiche

Il sismabonus non spetta solo alle persone fisiche ma anche agli esercenti arti, professioni enti pubblici, privati che non svolgono attività commerciale, alle società semplici e ai soggetti che conseguono reddito d'imposta. Dalla sua nascita (2013) ad oggi il bonus in esame ha subito svariate modifiche normative, si è passati da una detrazione del 65% e una possibilità di ripartire il credito in 10 quote annuali, a una detrazione del 110% per tutte quelle le spese sostenute dal 1° luglio 2020 e per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico. Infine, la circolare ricorda che, nei casi esclusi dal Superbonus, la detrazione spetta nella misura del 50%, e nel limite di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare e per ciascun anno ed è ripartita in 5 quote annuali di pari importo.

Bonus verde

Il bonus verde è una detrazione fiscale al 36% delle spese sostenute per gli interventi rivolti alle aree verdi degli edifici privati. Si tratta di una detrazione ripartita in 10 quote annuali di pari importo calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. Il bonus verde ha scadenza al 31 dicembre 2024. Tuttavia, tale detrazione viene concessa soltanto se i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità della detrazione e nel documento di spesa deve essere indicato il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione.

Per tale detrazione è importante conservare tali documentazioni:

  • fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento della spesa e la riconducibilità della stessa agli interventi agevolabili;
  • documentazione attestante il pagamento tracciabile: assegni bancari, postali o circolari non trasferibili, bonifici, bancario o postale, carte di credito o debito;
  • autocertificazione attestante che l’ammontare delle spese sulle quali è calcolata la detrazione da parte di tutti gli aventi diritto non ecceda il limite massimo ammissibile;
  • dichiarazione dell’Amministratore condominiale che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino e la misura della detrazione. In assenza di amministratore, documentazione inerente alla spesa sostenuta;
  • in mancanza del codice fiscale del condominio minimo (documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto alla agevolazione), autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio.

Superbonus

La disciplina del Superbonus è stata più volte modificata con riferimento ai soggetti beneficiari della detrazione e spetta per le spese sostenute dal 1° luglio 2020, a fronte di specifici interventi “trainanti” e “trainati” di efficienza energetica e antisismici nonché di installazione di impianti fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Ricordiamo, che l'agevolazione consiste in una detrazione delle spese sostenute e documentate dalla data sopraindicata da ripartire in 5 quote annuali di pari importo per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2021 e, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2022, in 4 quote annuali di pari importo. Mentre, per le spese sostenute nel 2022 la detrazione può essere ripartita su opzione del contribuente in 10 quote annuali di pari importo a partire dal periodo d’imposta 2023. Tale opzione risulta essere irrevocabile ed è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d’imposta 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.

Inoltre, il citato decreto legge n. 34 del 2020, ha introdotto con l’art. 121 la possibilità generalizzata di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (c.d. sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito.

I soggetti del Superbonus

Tra i soggetti che possono beneficiare del Superbonus ci sono:

  • condomìni;
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
  • persone fisiche per gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari all’interno del condominio o dell’edificio; le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni per gli interventi effettuati su unità immobiliari (edifici unifamiliari, ad esempio villette) per le spese sostenute entro il 30 giugno 2022. Per tali soggetti il Superbonus spetta anche per spese sostenute entro il 30 settembre 2023 a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo.

Documenti da conservare per il Superbonus

L'Agenzia precisa che i documenti da conservare sono i seguenti:

TipologiaDocumenti
  • condomìni, per parti comuni di edifici residenziali (se non residenziali nel complesso solo ai possessori di unità immobiliari residenziali);
  • unico proprietario o più comproprietari persone fisiche di edifici composti da due a quattro unità immobiliari;
  • persone fisiche, per unità immobiliari residenziali (esclusi categorie A1, A8, A9 non aperte al pubblico);
    • proprietario, nudo proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione superficie);
    • conduttore a titolo di locazione, anche finanziaria;
    • comodatario;
    • familiare convivente;
    • erede;
    • socio cooperativa a proprietà indivisa;
    • coniuge assegnatario dell’immobile a seguito di separazione;
    • futuro acquirente;
  • ACP o assimilati, per immobili, di proprietà o gestiti per conto dei Comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica;
  • cooperativa di abitazione a proprietà indivisa, per immobili posseduti e assegnati ai soci;
  • ONLUS;
  • organizzazione di volontariato;
  • associazione di promozione sociale;
  • ASD o SSD, per immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi;
  • comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o di condomini, per impianti solari fotovoltaici dalle stesse gestiti.
  • Titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio, a seconda dei seguenti casi:
  • dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, di proprietà dell’immobile o visura catastale;
  • contratto di locazione registrato, dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario;
  • contratto di comodato registrato, dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario;
  • certificato stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva del familiare convivente o componente unione di fatto o componente unione civile di convivenza con il proprietario dell’immobile dalla data di inizio lavori o dal momento del sostenimento delle spese, se antecedente;
  • copia della dichiarazione di successione (o dichiarazione sostitutiva di proprietà dell’immobile) e dichiarazione sostitutiva attestante la detenzione materiale e diretta dell’immobile;
  • verbale del CDA della cooperativa di accettazione della domanda di Assegnazione;
  • sentenza di separazione;
  • contratto preliminare di acquisto registrato con immissione in possesso documentazione idonea a dimostrare l’iscrizione nei registri previsti per ODV, APS, ASD e SSD o dichiarazione sostitutiva;
  • documentazione idonea a dimostrare la natura di IACP o di ente aventi le stesse finalità sociali;
  • documentazione idonea a dimostrare la natura della di Comunità energetica rinnovabile costituita in forma di ente non commerciale o da parte di condomìni che aderiscono alle “configurazioni”.

 

Condomini

  • condominio;
  • condominio minimo.
A seconda del condominio

  • copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese o certificazione dell’amministratore di condominio;
  • delibera assembleare dei condomini, dichiarazione sostitutiva attestante la natura dei lavori eseguiti e i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio minimo.

 

Altre condizioni soggettive

  • Possesso di redditi imponibili in Italia;
  • destinazione dell'unità immobiliare;
  • limitazione a 2 unità immobiliari;
  • ASD e SSD.
  • dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, che attesti il possesso di redditi imponibili in Italia;
  • dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, che attesti che l’immobile oggetto di intervento non è un bene strumentale, merce o patrimoniale;
  • dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, che attesti che l’immobile oggetto di interventi di efficientamento energetico ammessi al Superbonus nella misura del 50 per cento della detrazione in quanto adibito promiscuamente all'esercizio dell'arte, della professione o all'esercizio dell'attività commerciale anche occasionale;
  • dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, che attesti che il Superbonus è richiesto per un massimo di 2 unità immobiliari relativamente agli interventi di efficientamento energetico;
  • dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, che attesti che il Superbonus è limitato ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi;
  • dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante il rispetto del limite massimo di spesa ammissibile;
  • dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante la presenza o meno di altri contributi riferiti agli stessi lavori o che le spese agevolate sono state calcolate al netto di tali eventuali altri contributi;
  • dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante che gli interventi consistano/non consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti.

 

Aspetti contabili

  • documenti di spesa;
  • strumenti di pagamento;
  • sostenimento della spesa nel periodo agevolato secondo i criteri o di cassa (persone fisiche, enti non commerciali) o di competenza (imprese, società, enti commerciali);
  • rispetto dell’importo massimo delle spese agevolabili.
A seconda dei casi

  • fatture, ricevute fiscali o altra idonea documentazione se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono effettuate da soggetti non tenuti all’osservanza del D.P.R. n. 633 del 1972, da cui risulti la distinta contabilizzazione delle spese relative ai diversi interventi svolti;
  • bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, la data e numero della fattura, il codice fiscale del soggetto che versa e il codice fiscale o partita IVA del soggetto che riceve la somma, per l’importo del corrispettivo non oggetto di sconto in fattura o cessione del credito. Possono essere utilizzati i bonifici predisposti dagli istituti di pagamento ai fini dell’Eco bonus ovvero della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. L'obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico non riguarda i soggetti esercenti attività d'impresa, per i quali vale comunque il principio dell’utilizzo di mezzi tracciabili;
  • documentazione relativa alle spese il cui pagamento è previsto possa non essere eseguito con bonifico bancario (ad es., per pagamenti relativi ad oneri di urbanizzazione, ritenute d’acconto operate sui compensi, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori);
  • certificazione dell’amministratore di condominio.

 

Abilitazioni amministrative
  • abilitazioni amministrative dalle quali si evinca la tipologia dei lavori e la data di inizio dei lavori, a seconda dei casi Comunicazione Inizio Lavori (CIL), Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA), Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), con ricevuta di deposito,;
  • dichiarazione sostitutiva in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili e che i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo ai sensi della normativa edilizia vigente;
  • ricevuta di spedizione della comunicazione preventiva inizio lavori all’ASL di competenza se prevista.

 

Superbonus antisismico art. 119

Interventi trainanti:

  • Interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'art. 16 del decreto legge n. 63 del 2013 su parti comuni, su edifici unifamiliari o plurifamiliari indipendenti.

Interventi trainati:

  • realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici;
  • installazione di impianti solari fotovoltaici;
  • sistemi di accumulo integrati;
  • eliminazione delle barriere architettoniche (dal 1°giugno 2021).
Asseverazioni e attestazioni tecniche

  • asseverazione dei requisiti tecnici con attestazione della congruità delle spese sostenute rilasciata al termine dei lavori o per ogni SAL;
  • ricevuta di deposito presso lo sportello unico;
  • iscrizione del tecnico asseveratore agli specifici ordini e collegi professionali;
  • polizza RC del tecnico asseveratore con massimale adeguato agli importi degli interventi oggetto dell’asseverazione;
  • attestazione dell’impresa che ha effettuati i lavori di esecuzione dell’intervento trainato tra l’inizio e la fine del lavoro trainante;
  • relazione tecnica di cui all’art. 3, comma 2, del D.M. 28 febbraio 2017 con ricevuta di deposito presso il comune;
  • in presenza di soli interventi trainati acquisire la documentazione attinente gli interventi trainanti se il visto di conformità è stato apposto da un altro CAF o professionista abilitato;
  • rispetto delle caratteristiche tecniche previste dal decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche;
  • atto di acquisto delle case antisismiche.

 

Superbonus efficientamento energetico art. 119Interventi trainanti

  • isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate;
    • parti comuni;
    • su edifici unifamiliari o plurifamiliari indipendenti;
  • Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
    •  su parti comuni;
    • o su edifici unifamiliari o plurifamiliari indipendenti;

Interventi trainati

  • efficientamento energetico ex art. 14 del decreto legge n. 63 del 2013;
  • installazione di impianti solari fotovoltaici;
  • sistemi di accumulo integrati;
  • infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici;
  • eliminazione delle barriere architettoniche.
Asseverazioni e attestazioni tecniche

  • asseverazione dei requisiti tecnici con attestazione della congruità delle spese sostenute rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori, con ricevuta di trasmissione all’Enea
  • scheda descrittiva con ricevuta di trasmissione all’Enea
  • attestato di prestazione energetica (APE) ante intervento
  • attestato di prestazione energetica (APE) post intervento
    relazione ai sensi dell’art. 8, comma 1, del d. lgs. n. 192 del 2005 e successive modificazioni o provvedimento regionale equivalente
  • iscrizione del tecnico asseveratore agli specifici ordini e collegi professionali
  • polizza RC del tecnico asseveratore, con massimale adeguato agli importi degli interventi oggetto dell’asseverazione
  • attestazione dell’impresa che ha effettuati i lavori di esecuzione dell’intervento trainato tra l’inizio e la fine del lavoro trainante
  • in presenza di soli interventi trainati (salvo che l’edificio sia sottoposto ai vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio o il rifacimento dell’isolamento termico è vietato da regolamenti edilizi, urbanistici o ambientali) acquisire la documentazione attinente gli interventi trainanti se il visto di conformità è stato apposto da un altro CAF o professionista abilitato
  • dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, dell’impresa che ha installato l’infrastruttura per la ricarica dei veicoli elettrici attestante che l’intervento è iniziato nel 2020 e si è concluso successivamente (solo per i lavori iniziati dal 1° luglio 2020 e conclusi nel 2021)
  • rispetto delle caratteristiche tecniche previste dal decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 per gli
  • interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.

Ti allego la circolare dell'Agenzia dell'entrate 17/E del 26 giugno 2023.

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Download Gratuito Circolare AE 17/2023 - Bonus edilizi

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