

Articoli 119, 121 e 122-bis del decreto Rilancio (dl 34/2020 convertito in legge 77/2020)
Gli articoli 119 e 121 del dl 34/2020 sanciscono le regole in termini di incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico, colonnine di ricarica di veicoli elettrici, opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali.
Attenersi a questi due articoli del dl 34/2020 è obbligatorio e ti permette di accedere adeguatamente alle agevolazioni fiscali del Superbonus senza rischiare di incorrere nella decadenza del beneficio fiscale. Per essere sicuro di rispettare le normative in vigore, ti suggerisco di far affidamento allo specifico strumento per la gestione dei bonus edilizi che ti aiuta nella corretta gestione delle pratiche edilizie e nelle verifiche da effettuare, come la verifica sui committenti dell’intervento rispetto ai requisiti richiesti dall’art.119 del DL 34/2020 (Decreto Rilancio).

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Tutto molto chiaro – Complimenti – Però continuo a non capire perchè, attraverso l’amministratore del mio condominio, la ditta incaricata della progettazione e asseverazione voglia una mia dichiarazione sostitutiva con la quale io attesti 1) che l’unità immobiliare sia dotata di impianto termico (che invece non ho) 2) che sotto la mia responsabilità io dichiari di possedere tutti i requisiti oggettivi e soggettivi per beneficiare delle detrazioni di cui alle leggi 34/20 e 77/20 (che essendo così tecniche io non so di avere o non avere)
Io penso che la legge non sia abbastanza chiara a chi dovrebbe assumersi la responsabilità delle attestazioni o asseverazioni e cerchino, con un supporto legislativo che non mi è chiaro, di far ricadere ogni resposabilità sul contribuente che potrà incorrere nel ritiro dei benefici concessi ed essere costretto a vendere l’immobile per impossibilità di far fronte a spese così sostanziose. Cosa ne pensano gli esperti?
Caro Giuseppe Vermiglio.
Ha ragione a chiedersi i perchè cui ha già dato risposta, considerato che i più cercano di non correre rischi facendosi scudo di prese di posizione degli altri, ancorchè detti eventuali rischi siano conseguenti ad una loro esplicita e remunerata prestazione.
Da quel che scrive, al quesito 1 non può rispondere affermativamente nel senso che non Le si può chiedere di dichiarare il falso per eventualmente poter realizzare un tipo di intervento piuttosto che un altro, fatto salvo che ciò non sia anche il suo intento per cui così decide scientemente fare.
Il quesito 2 invece ha senso ancorchè, come per il precedente, è la ditta che dovrebbe verificare poichè agisce con corrispettivo su base contrattuale, sul presupposto della sua capacità di asseverare oltre a progettare.
Buongiorno, chi se non lei è il responsabile dei lavori?
Chi se non lei può sapere se ha o meno l’impianto di riscaldamento?
Chi se non lei può sapere se può ususfruire dei benefici fiscali?
Beh, forse perchè se non hai impianto di riscaldamento non puoi usufruire di alcun beneficio? Quindi assumiti tu la responsabilità: o dichiari il falso o non fai nulla!!
Mi chiedo: se un condominio chiede il superbonus 110% solo per fare il cappotto esterno (quindi le parti di proprietà comune) e per sostituire gli infissi che si affacciano sui balconi, é necessario che i singoli condomini sanino i piccoli abusi edilizi all’interno dei loro appartamenti (ad es. una paretina spostata)? Grazie.
Ciao Antonino,
no.. non è necessario.. la “legge Agosto” ha infatti previsto che le asseverazioni di conformità, nel caso di interventi sulle sole parti comuni, non debbano riguardare gli interni delle singole unità.
Per ulteriori approfondimenti consulta il nostro articolo.
Domanda: se nel fare i lavori Superbonus -che comprendono anche il cappotto- modifico la forma e le dimensioni di una finestra (molto grande), essa rientra nel Superbonus in quanto interessa la parete su cui si interviene con cappotto etc.? E comunque, se non rientra nel Superbonus, si può utilizzare la CILA Superbonus per indicare questa modifica di apertura?
Ciao Rossano,
la CILA Superbonus (CILAS) è utilizzabile unicamente per interventi detraibili al 110%.
Per quanto riguarda la variazione delle dimensioni degli infissi ti consiglio la lettura di questo articolo.
Grazie tantissimo, dubbi chiariti.
Fotovoltaico: condominio con 42 UI ed è desiderio di alcuni condomini di installare propri pannelli fotovoltaici, in aggiunta al fotovoltaico per il condominio. Posto le ovvie autorizzazioni del condominio ad occupare la propria porzione di tetto, vorrei comprendere come distribuire l’agevolazione. Personalmente penserei che per il fotovoltaico condominiale si debba partecipare tutti in quota uninominale essendo l’agevolazione per quota assegnata alla UI, per il fotovoltaico privato il tetto viene eroso dalla quota di partecipazione per il fotovoltaico condominiale? Il privato avendo dalle due alle tre UI (appartamento + 1 o 2 autorimesse) deve moltiplicare il tetto per le proprie UI?
grazie
Per il fotovoltaico condominiale si applicano i millesimi (o altro criterio di riparto stabilito dall’assemblea).
Il fotovoltaico al servizio dei privati ha un autonomo limite di spesa (48.000 €).
Ogni proprietario può eseguire interventi trainati su massimo 2 unità immobiliari.
Ciao.
NELL’INTERPELLO N.620 DEL 22.09.2021 I CONDOMINI POSSONO MANIFESTARE L’INTENZIONE DI ACCOLLARSOI L’INTERA SPESA DEGLI INTERVENTI AL POSTO DI UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
EBBENE, DESIDERO SAPERE SE IN UN CONDOMINIO, CI SONO DEI MOROSI, DEGLI STUDI PROFESSIONALI, PUO’ IL SINGOLO CONDOMINO DISSOCIARSI DAGLI ALTRI E QUINDI FAR ACCOLLARE TUTTI GLI ONERI AGLI ALTRI?
Ciao Giovanni,
una diversa ridistribuzione delle spese rispetto alla classica suddivisione per millesimi deve essere sempre approvata dall’assemblea condominiale.
salve in realtà per ripartire le spese condominiali con un criterio qualsiasi diverso dai millesimi non è assolutamente sufficiente la delibera assembleare. in tal caso NECESSITA UNA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA DA TUTTI I CONDOMINI OVE SIA INDICATO CHE ACCETTANO IL NUOVO CRITERIO DI RIPARTO SPESE E DI PAGARE LE PROPRIE QUOTE IN BASE A QUEL CRITERIO. SE LA SPESA E’ MOLTO ONEROSA E’ OPPORTUNO FIRMARE LA CONVENZIONE PRESSO UN NOTAIO E FARLA REGISTRARE AFFINCHE’ SIA VALIDA ANCHE PER GLI EVENTUALI FUTURI PROPRIETARI.
Buon pomeriggio
sono alle prese con un condominio con una difformità rispetto al progetto iniziale depositato al comune. La difformità riguarda una parta strutturale interna relativa all’ascensore che non è arrivato al 4 piano come da progetto ma arriva al terzo piano. Questo problema preclude l’accesso al bonus facciata a tutti i condomini?
Ciao Stefania,
in linea generale prima di beneficiare di qualsiasi agevolazione fiscale in edilizia è consigliabile sanare qualsiasi irregolarità urbanistica/catastale.
Ci sono poi dei casi particolari, come le irregolarità interne alle unità nel caso di Superbonus su parti comuni, in cui non è richiesta la verifica della conformità. Per il bonus facciate tale deroghe (della verifica di conformità) non vi sono, quindi prima di procedere alla richiesta della detrazione conviene mettersi in regola con il Comune/genio civile.
grazie infinite per la risposta
Quesito: è realistico che in un intervento condominiale “ bonus 110%” siano escluse le pareti e gli infissi dei vani scala giacché parti non riscaldate? E tali costi vengano caricati ai condomini usufruendo del bonus 50%? Gradirei poter avere dei chiarimenti grazie
Ciao Francesco,
gli interventi di coibentazione dei vani scala non possono beneficiare del Superbonus 110.
Tali interventi, così come tutti quelli di manutenzione sulle parti comuni condominiali, possono però detratti con il bonus ristrutturazioni ossia della detrazione al 50%.
Chiedo: se nel fare i lavori Superbonus che comprendono anche il cappotto un abusivismo sulla chiusura con vetrate di alcuni balconi, può dare origine a sanzioni e decadimento di diritto al Superbonus? Grazie
Ciao Anna,
sì.. prima di effettuare lavori sulle parti comuni e sulle facciate bisogna regolarizzare qualsiasi irregolarità urbanistica sulle parti esterne e/o condominiali.
Non è infatti possibile chiedere una detrazione fiscale su un’opera non in regola, pena la decadenza della detrazione e il rischio di incorrere in sanzioni da parte del Comune.
Grazie, mi sei stato di grande aiuto!
Mario, ho visto che in un paio di risposte ha affermato che le difformità o abusi, presenti negli immobili, devono essere sanati, pena la decadenza dal diritto al superbonus 110%. Le chiedo, come interpreta il fatto che il comma 19 ter dell’art. 119 (DL 34/2020) indichi che non è più necessario produrre l’attestazione di legittimità nella CILA, che è richiesto solo il titolo abilitativo della costruzione e che si decade dal beneficio fiscale solo nei 4 casi elencati nel comma?
Grazie
Maurizio D’Arpino
Ciao Maurizio,
il comma 19 è stato introdotto nel corso 2021 (se non erro con il DL semplificazioni).
Il collega avrà fatto riferimento al precedente impianto normativo.
Ciao.
Ritorno con un altro quesito.
Ho una seconda casa al mare i cui infissi, a seguito di forte mareggiata, sono stati completamente distrutti.
Posso avere diritto al Superbonus?
Se si, come procedere?
Grazie
Ciao Anna,
il consiglio è rivolgerti a un professionista che sia in grado di fornirti tutte le indicazioni al riguardo.
desiderei sapere se le spesi tecniche (progettazione, D.L. attestazioni etc) per l’esecuzione dei lavori di efficientamento energetico siano ricomprese nel computo del 110% ed inoltre se sia ammissibile a contributo l’installazione di pannelli fotovoltaici con accumulo a beneficio dei singoli condomini.
Ciao Calogero,
sì le spese tecniche sono detraibili.
L’installazione di pannelli fotovoltaici con accumulo (intervento trainato) da parte del condominio è detraibile da ciascun condomino secondo le tabelle millesimali.
sono proprietario di una unità immobiliare in un condominio di 24 unità, un paio di unità hanno costituito abusi tipo veranda su terrazzo privato non condonata, è possibile per gli altri condomini usufruire del bonus 110% o gli abusi impediscono al Condominio di ottenere i benefici fiscali?
Ciao Claudio,
per beneficiare del Superbonus (come per qualsiasi altra detrazione fiscale in edilizia) occorre sanare eventuali difformità prima dei lavori, pena la decadenza della detrazione.
Le regole alla base del Superbonus prevedono eccezionalmente che, qualora non si effettuino lavori all’interno delle unità, non bisogna necessariamente sanare abusi all’interno degli appartamenti, bisognerà sempre sanare invece le difformità sulle parti comuni condominiali e sulle parti esterne (su cui si interviene ad esempio con un cappotto termico).
Sono proprietaria di un appartamento al piano terra di un fabbricato di 4 piani con 6 appartamenti senza ascensore. Avendo aderito al Superbonus 110, per lavori di ristrutturazione, vogliono installare un ascensore esternamente utilizzando sempre gli incentivi. Tre proprietari non siamo d’accordo all’installazione, possono gli altri avendo la maggioranza con i millesimi procedere ugualmente??
Ciao Anna,
si se c’è la maggioranza possono procedere anche senza il vostro consenso.
Salve, complimenti per la disponibilità e la rapidità nell’affrontare tematiche di vario tipo inerenti l’ecobonus 110%; Vorrei analizzare insieme a Voi un caso particolare: sono proprietario in un condominio di un’appartamento al piano rialzato con annessa area antistante al mio balcone( riportata nell’atto d proprietà) alla quale non potevo fare accesso diretto dal mio balcone ma dolo tramite scala rimovibile…il mio ex proprietario, negli anni, ha aperto lateralmente il balcone ed ha costuito una scala in muratura per poter accedere a tale aria. Ora, calcolando che la scala è stata costruita su area di sua proprietà ma appoggiata sulla parete condominiale, lo si ritiene come un abuso? E se si, per il buon esito della pratica dell’ecobonus posso semplicemente fare una dichiarazione in sanatoria o sono costretto ad abbatterla? ringrazio anticipatamente
Ciao Stefano, grazie per i complimenti.
Data la specificità del caso il mio consiglio è di rivolgerti ad un tecnico di fiducia. Solo lui dopo aver effettuato un sopralluogo e visionato la documentazione sul fabbricato in archivio al Comune potrà stabilire se l’opera è abusiva, se è condonabile o se deve essere rimossa.
Buongiorno, il dl 157/2021 ha esteso all’ecobonus il visto di conformità e l’asseverazione. Nei casi di coibentazione superficie opaca (pavimento) e sostituzione pompa di calore, l’asseverazione può essere ancora sostituita rispettivamente da dichiarazione del direttore lavori e dichiarazione del fornitore? grazie
Ciao Miria,
se per quegli interventi si usufruisce di una detrazione fiscale (Ecobonus / Superbonus) ed anche della cessione del credito/sconto in fattura sarà necessario il visto di conformità.
Grazie.
Ma ne bonus 110% con sconto in fattura anche gli allacci per il fotovoltaico sono compresi
Il linea di principio sono agevolabili tutte le spese correlate (e necessarie) all’intervento principale agevolato.
Buongiorno. LA guida è molto utile.
SOno in attesa dell’aggiornamento coordinato con il testo della legge di bilancio 2022 L234 del 30/dic 2021? grazie