Dossier ANCE sulle variazioni essenziali
L’associazione dei costruttori ha redatto una guida con il quadro riepilogativo, Regione per Regione, delle norme che riguardano le variazioni essenziali
L’ANCE (associazione nazionale costruttori edili) ha pubblicato il 26 luglio una guida dal titolo: “Variazioni essenziali:il quadro normativo regionale”.
La norma nazionale
A livello nazionale la norma di riferimento è il dpr n. 380/2001 che all’art. 32, dal titolo “Determinazione delle variazioni essenziali”, riporta:
1. Fermo restando quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 31, le regioni stabiliscono quali siano le variazioni essenziali al progetto approvato, tenuto conto che l’essenzialità ricorre esclusivamente quando si verifica una o più delle seguenti condizioni:
- mutamento della destinazione d’uso che implichi variazione degli standards previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968
- aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione al progetto approvato
- modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione dell’edificio sull’area di pertinenza;
- mutamento delle caratteristiche dell’intervento edilizio assentito
- violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali.
2. Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative.
3. Gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico, ambientale e idrogeologico, nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dal permesso, ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 44. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali.
Le schede Regione per Regione
Le Regioni che hanno legiferato in materia sono le seguenti (per ciascuna l’ANCE ha redatto una scheda riepilogativa):
- Abruzzo – Art. 5 – LR 52/1989 “Norme per l’esercizio dei poteri di controllo dell’attività urbanistica ed edilizia, sanzioni amministrative e delega alle Province delle relative funzioni”
- Provincia di Bolzano – Art. 84 – LP 9/2018 “Territorio e paesaggio”
- Emilia Romagna – Art. 14 bis – LR 23/2004 “Semplificazione della disciplina edilizia”
- Friuli Venezia Giulia – Art. 40 – LR 19/2009 “Codice regionale dell’edilizia”
- Lazio – Art. 17 Lazio – LR 15/2008 “Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia”
- Liguria – Art. 44 – LR 16/2008 “Disciplina dell’attività edilizia”
- Lombardia – Art. 54 – LR 12/2005 “Legge per il governo del territorio”
- Marche – Art. 8 – LR 17/2015 “Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia”
- Piemonte – Art. 6 – LR 19/1999 “Norme in Norme in materia di edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 «Tutela ed uso del suolo”
- Sardegna – Art. 5 – LR 23/1985 “Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative”
- Sicilia – Art. 12 – LR 16/2016 “Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”
- Toscana – Art. 143 – LR 65/2014 “Norme per il governo del territorio”
- Provincia di Trento – Art. 92 – LP 15/2015 “Legge provinciale per il governo del territorio”
- Umbria – Art. 139 – LR 1/2015 “Testo Unico governo del territorio e materie correlate”
- Valle d’Aosta – Art. 78 – LR 11/1998 “Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta” come modificata dalla LR 17/2012
- Veneto – Art. 92 – LR.61/1985 “Norme per l’assetto e l’uso del territorio”
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