Domotica e detrazione 65%: l’agevolazione è valida anche senza lavori!
Domotica e detrazione 65%: l’Agenzia delle Entrate chiarisce che è possibile usufruire dell’agevolazione anche senza lavori di riqualificazione energetica. Ecco i dettagli
Domotica e legge di Stabilità 2016
L’art. 1 comma 88 della legge di Stabilità 2016 ha esteso l’applicazione delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, anche a quelle per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti, nonché dotati di specifiche caratteristiche.
In particolare, tali dispositivi devono:
- mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati
- mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti
- consentire l’accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto
La detrazione spetta per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016.
Domotica e detrazione 65%, i chiarimenti delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate, nella circolare 20/E del 18 maggio 2016, fornisce chiarimenti anche in merito a tali spese agevolabili.
Secondo l’Agenzia, nel consentire la detrazione anche per le spese in questione, il comma 88 della Legge di Stabilità richiama le “detrazioni fiscali di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63”, che contiene la mera proroga delle agevolazioni del 65% per l’efficienza energetica, introdotte dalla legge n. 296 del 2006 (Finanziaria 2007).
La relazione tecnica della legge di Stabilità 2016 precisa che la nuova ipotesi agevolativa era già ricompresa negli interventi previsti dalla legislazione vigente per beneficiare delle detrazioni per riqualificazione energetica. Pertanto, vista la portata innovativa della norma, è possibile beneficiare della detrazione anche nell’ipotesi in cui l’acquisto, l’installazione e la messa in opera dei dispositivi multimediali siano effettuati successivamente o anche in assenza di interventi di riqualificazione energetica.
Inoltre, considerato che gli interventi in esame hanno un costo ridotto rispetto a quelli già ammessi alla detrazione e che la norma non indica per gli interventi di “domotica” in questione l’importo massimo di detrazione fruibile, si ritiene che questa possa essere calcolata nella misura del 65% delle spese sostenute.
Clicca qui per scaricare la circolare 20/E del 18 maggio 2016 dell’Agenzia delle Entrate

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