Condono edilizio: si possono effettuare modifiche in attesa dell’esito?
Condono edilizio e Consiglio di Stato: la presentazione della domanda non impedisce modifiche all’immobile purchè l’abuso originario resti riconoscibile
Il Consiglio di Stato (Sentenza 3943/2015) è intervenuto sulla questione relativa alla incidenza di interventi edilizi realizzati successivamente alla presentazione di domanda sanatoria edilizia.
Il caso in esame riguarda le richieste di condono edilizio relative ad un fabbricato sul quale, in attesa di risposta da parte del Comune (oltre 18 anni), gli interessati avevano comunque realizzato ulteriori interventi abusivi.
L’amministrazione comunale rigetta le istanze e dispone la demolizione dei manufatti ritenuti abusivi, avendo rilevato uno stato di fatto diverso da quello riferito nelle suddette istanze, conseguente all’esecuzione di opere ulteriori (nuovi vani, soppalchi, chiusura di balconi ed aumento unità immobiliari).
Le parti interessate impugnano il provvedimento innanzi al Tar Campania che rigetta il ricorso presentato, deducendo che gli interventi eseguiti successivamente hanno determinato “un radicale stravolgimento del fabbricato oggetto del condono“.
Presentato ricorso in appello, il Consiglio di Stato ribalta la sentenza del TAR: gli interventi successivi, singolarmente considerati, non hanno inciso in maniera così radicale da impedire una valutazione dei presupposti per la concessione del condono.
Il Consiglio di Stato conclude che, in mancanza di un’espressa norma che impedisca di modificare immobili sui quali pende una domanda di sanatoria edilizia, la realizzazione di interventi successivi alla domanda non può giustificare il diniego se l’abuso iniziale da sanare è ancora riconoscibile.
Al contrario, va negato il condono nel caso in cui eventuali modifiche successive abbiano inciso in modo radicale sull’edificio e l’amministrazione non sia più in grado di valutare la sussistenza dei presupposti per la concessione del condono.
Clicca qui per scaricare la sentenza 14 agosto 2015 n. 3943, condono edilizio

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