Documento di valutazione dei rischi nelle aziende con meno di dieci dipendenti

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Un datore di lavoro è stato condannato a seguito di verifica ispettiva di un tecnico dell’A.S.L. di Lanciano, perché aveva omesso di elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi.

Un datore di lavoro è stato condannato a seguito di verifica ispettiva di un tecnico dell’A.S.L. di Lanciano, perché aveva omesso di elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi.

L’imputato, in sede di ricorso, affermava che, a norma del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, comma 11, il datore di lavoro delle aziende che occupano fino a dieci addetti non è soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3, ma è tenuto comunque ad autocertificare per iscritto l’avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi. Quindi il documento di valutazione dei rischi è obbligatorio e soggetto a ispezione per le sole aziende che occupino più di dieci addetti.

La Corte Penale ha rigettato il ricorso, affermando che seppur il D.Lgs. n. 626 non prevedesse l’obbligo di redazione del D.V.R., l’obbligo di valutazione dei rischi e di elaborazione del relativo documento è ora confermato dal D.Lgs. n. 81 del 2008, artt. 17, 28; inoltre l’art. 29 prevede comunque modalità semplificate di adempimento di tale obbligo per i datori di lavoro che occupano fino a dieci dipendenti (vi è quindi anche continuità normativa).

Clicca qui per scaricare la Sentenza della Cassazione Penale del 15 giugno 2011, n. 23968

 
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