• RSS
  • Newsletter
  • Aggiungi BibLus alle tue Fonti
  • PLUS
BibLus

Informazione e approfondimento tecnico per i professionisti dell'edilizia

  • Notizie
  • Focus
    • Acustica
    • Bonus edilizi
    • Calcolo strutturale
    • Certificazione energetica
    • Contabilità e Direzione Lavori
    • Impiantistica e Antincendio
    • Lavori pubblici
    • Opere edili, lavori privati e condominiali
    • Professioni tecniche e imprese edili
    • Rinnovabili ed edilizia sostenibile
    • Sicurezza Cantieri e Lavoro
    • Titoli edilizi e urbanistica
  • BIM topic
    • ACDat e piattaforme collaborative
    • IFC-openBIM®
    • BIM nelle costruzioni
    • BIM e infrastrutture
    • BIM e cantiere
    • BIM e MEP
    • BIM e Facility Management
    • HBIM
    • Digital Twin
    • BIM e formazione
    • BIM e GIS
    • BIM e norme tecniche
    • BIM project examples
  • Norme
    • Tutti i documenti in archivio
    • Testo Unico Edilizia – D.P.R. 380/2001
    • Codice Appalti – D.Lgs. 36/2023
    • Testo Unico Sicurezza – D.Lgs. 81/08
    • Norme Tecniche Costruzioni – Decreto 17/01/2018
    • Prestazione energetica in edilizia – D.Lgs. 192/2005
    • Prestazione energetica in edilizia – Decreto Requisiti Minimi 2025
    • Codice Prevenzione Incendi – D.M. 03/08/2015
    • Testo Unico Rinnovabili – D.Lgs. 190/2024
    • Leggi e norme edilizie in Italia
  • Giurisprudenza
    • Giurisprudenza Urbanistica
    • Giurisprudenza Lavori Pubblici
    • Giurisprudenza Sicurezza
    • Giurisprudenza Condominio
  • BibLus PLUS
  • BibLus AI
  • Click to open the search input field Click to open the search input field Cerca
  • Menu Menu
List List Menu
  • Notizie
  • Focus
    • Acustica
    • Bonus edilizi
    • Calcolo strutturale
    • Certificazione energetica
    • Contabilità e Direzione Lavori
    • Impiantistica e Antincendio
    • Lavori pubblici
    • Opere edili, lavori privati e condominiali
    • Professioni tecniche e imprese edili
    • Rinnovabili ed edilizia sostenibile
    • Sicurezza Cantieri e Lavoro
    • Titoli edilizi e urbanistica
  • BIM topic
    • ACDat e piattaforme collaborative
    • IFC-openBIM®
    • BIM nelle costruzioni
    • BIM e infrastrutture
    • BIM e cantiere
    • BIM e MEP
    • BIM e Facility Management
    • HBIM
    • Digital Twin
    • BIM e formazione
    • BIM e GIS
    • BIM e norme tecniche
    • BIM project examples
  • Norme
    • Tutti i documenti in archivio
    • Testo Unico Edilizia – D.P.R. 380/2001
    • Codice Appalti – D.Lgs. 36/2023
    • Testo Unico Sicurezza – D.Lgs. 81/08
    • Norme Tecniche Costruzioni – Decreto 17/01/2018
    • Prestazione energetica in edilizia – D.Lgs. 192/2005
    • Prestazione energetica in edilizia – Decreto Requisiti Minimi 2025
    • Codice Prevenzione Incendi – D.M. 03/08/2015
    • Testo Unico Rinnovabili – D.Lgs. 190/2024
    • Leggi e norme edilizie in Italia
  • Giurisprudenza
    • Giurisprudenza Urbanistica
    • Giurisprudenza Lavori Pubblici
    • Giurisprudenza Sicurezza
    • Giurisprudenza Condominio
  • BibLus PLUS
  • BibLus AI
Resta aggiornato! Le notizie di BibLus direttamente nella tua casella di posta.
Immagine
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER ›

Home » Approfondimenti » Sicurezza Cantieri e Luoghi di Lavoro » Documenti per la sicurezza sul lavoro: ecco l’elenco

Documenti per la sicurezza sul lavoro: ecco l’elenco

Quali documenti sono obbligatori per garantire la sicurezza sul lavoro? Dal DVR al POS, PEE, PIMUS, DUVRI, fino ai nuovi strumenti digitali come badge di cantiere e patente a crediti

Tempo di lettura stimato: 10 minutidi Redazione BibLus / 20 Novembre 2025/0 Commenti/in Sicurezza Cantieri e Luoghi di Lavoro /di
documenti-sicurezza-sul-lavoro

Il sistema di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro trova il suo fondamento principale nel D.Lgs. 81/2008, noto come Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro. Tale normativa disciplina gli obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori, con l’obiettivo di prevenire gli infortuni e le malattie professionali mediante la valutazione e la gestione dei rischi.

Il decreto impone la predisposizione, conservazione e aggiornamento di una serie di documenti obbligatori, la cui assenza o irregolarità comporta sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, penali. Per la corretta gestione e redazione della documentazione per la sicurezza, puoi utilizzare lo specifico software per i piani di sicurezza, all’interno troverai tantissimi modelli compilati come guida, perfetti per essere modificati a seconda delle esigenze e delle necessità.

Indice

  • Qual è la principale documentazione relativa alla sicurezza sul lavoro?
  • Quali sono i documenti principali per la valutazione e gestione dei rischi?
  • Quali sono i documenti riguardanti la struttura organizzativa della sicurezza?
  • Quali sono i documenti per la sorveglianza sanitaria?
  • Altri documenti fondamentali nell’ambito della sicurezza sul lavoro
  • Quali sono i documenti di sicurezza specifici per i lavoratori autonomi?
  • Nuovi documenti in cantiere: badge di cantiere e patente a crediti
  • Obbligo conservazione documenti sicurezza sul lavoro
  • Sicurezza sul lavoro: la giurisprudenza
  • Faq documenti per la sicurezza sul lavoro

Qual è la principale documentazione relativa alla sicurezza sul lavoro?

La normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro richiede una serie di documenti obbligatori, essenziali per garantire la prevenzione dei rischi e la tutela dei lavoratori. Tra i principali troviamo:

  • documento di valutazione dei rischi (DVR): relazione dettagliata che individua, valuta e documenta tutti i rischi presenti sul luogo di lavoro, indicando le misure preventive e correttive da adottare;
  • nomina delle figure coinvolte nella sicurezza aziendale, come Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), preposto, medico competente e etc.;
  • Piano Operativo di Sicurezza (POS): obbligatorio per le imprese che operano in cantieri temporanei o mobili, descrive le procedure di sicurezza specifiche per le attività svolte;
  • Piano di Emergenza ed Evacuazione (PEE): definisce le procedure da seguire in caso di emergenza, comprese vie di esodo, allarmi e ruoli operativi;
  • Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio (PIMUS): richiesto dal D.Lgs. 81/2008 per lavori con ponteggi, deve essere redatto da persona competente e corredato da disegni e calcoli di stabilità;
  • verbali di consegna dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI): attestano la distribuzione, l’uso corretto e la sostituzione dei dispositivi forniti ai lavoratori;
  • attestati di formazione per Primo Soccorso e Antincendio: rilasciati da enti accreditati secondo le normative vigenti;
  • documentazione sulla sorveglianza sanitaria e nomina del Medico Competente;
  • documentazione tecnica di macchine e attrezzature: comprende libretti d’uso, manuali di manutenzione e dichiarazioni di conformità CE.

Quali sono i documenti principali per la valutazione e gestione dei rischi?

La gestione della sicurezza sul lavoro si basa su documenti fondamentali che permettono di identificare, valutare e controllare i rischi presenti nei luoghi di lavoro, nonché di pianificare le misure di emergenza e protezione.

La loro redazione e aggiornamento è un obbligo previsto dal D.Lgs. 81/2008 e costituisce uno strumento operativo essenziale per il datore di lavoro, il RSPP, il Medico Competente e il RLS.
Tali documenti garantiscono tracciabilità, coordinamento e conformità normativa, tutelando sia i lavoratori che l’organizzazione.

Di seguito vengono presentati i principali documenti richiesti per la valutazione e gestione dei rischi, con finalità e contenuti essenziali.

Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) costituisce un obbligo normativo sancito dall’art. 28 del D.Lgs. 81/2008 e deve essere predisposto da tutte le aziende che impiegano almeno un lavoratore. Questo documento ha la finalità di individuare, analizzare e quantificare i rischi presenti nell’ambiente di lavoro, fornendo un quadro completo delle criticità per la salute e la sicurezza del personale.

Il DVR descrive in dettaglio i rischi identificati e definisce le misure preventive e protettive da adottare per ridurre o eliminare l’esposizione dei lavoratori a tali rischi. La sua redazione è responsabilità del datore di lavoro, che deve elaborarlo con il contributo tecnico del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e, se previsto, del Medico Competente.

Il documento comprende una relazione tecnica della valutazione dei rischi, i criteri metodologici adottati per la loro analisi e un programma di interventi migliorativi finalizzato a garantire un livello di sicurezza conforme alla normativa vigente.

La corretta compilazione e aggiornamento del DVR costituiscono un elemento fondamentale per la gestione preventiva dei rischi e per la conformità agli obblighi legislativi.

All’interno del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) sono riportate le relazioni di valutazione dei rischi relative a ciascuna fase operativa e mansione aziendale. Tali relazioni identificano i pericoli presenti, ne stimano la gravità e la probabilità di accadimento, e definiscono le misure di prevenzione e protezione adottate. Pertanto, le relazioni di valutazione dei rischi rappresentano un elemento strutturale e imprescindibile del DVR, che costituisce il quadro organico, aggiornato e completo della gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori all’interno dell’azienda.

Il software per la redazione del DVR ti permette di effettuare tutte le valutazioni dei rischi, con metodologie e studi riconosciuti dalla normativa, alcuni esempi sono:

  • relazione di Valutazione del Rischio da Stress Lavoro-Correlato documento in cui si integra la valutazione dei rischi aziendali con l’analisi dei fattori psicosociali in grado di generare stress nei lavoratori, al fine di identificarli, valutarli e definire misure preventive e correttive per tutelare la salute fisica e psicologica del personale;
  • relazione di valutazione rischio chimico: documento che analizza e descrive i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori derivanti dall’esposizione ad agenti chimici, valutando pericoli, modalità e livelli di esposizione e indicando le misure di prevenzione da adottare;
  • relazione di valutazione del rischio cancerogeno: documento che analizza e valuta i rischi per la salute derivanti dall’esposizione a sostanze o agenti cancerogeni sul luogo di lavoro, indicando le misure di prevenzione per proteggere i lavoratori;
  • documento di valutazione del rischio elettrico: documento che analizza e valuta i rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori derivanti dall’esposizione a impianti, apparecchiature e materiali elettrici, indicando le misure di prevenzione e protezione da adottare per ridurre tali rischi;
  • documento di valutazione del rischio amianto: documento che identifica la presenza di amianto nei luoghi di lavoro, valuta il rischio di esposizione e definisce le misure preventive e di bonifica necessarie a tutelare la salute dei lavoratori.

Piano di Emergenza ed Evacuazione (PEE)

Il Piano di Emergenza ed Evacuazione (PEE) è un documento integrativo della valutazione dei rischi, finalizzato a definire le procedure operative da attuare in caso di situazioni di emergenza, quali incendi, esplosioni, calamità naturali o altre criticità impreviste.

Il PEE identifica i percorsi di esodo, i punti di raccolta, le responsabilità operative del personale e i sistemi di allarme, garantendo che le azioni da intraprendere siano tempestive e coordinate.

La redazione del PEE è obbligatoria per le aziende con più di 10 lavoratori o aperte al pubblico, in conformità all’art. 46 del D.Lgs. 81/2008 e al D.M. 10 marzo 1998. Il documento deve essere aggiornato periodicamente e reso noto a tutti i lavoratori mediante formazione e simulazioni pratiche, affinché l’organizzazione dell’emergenza sia efficace e verificabile.

Ecco un video dimostrativo che mostra come procedere per creare un piano di emergenza e di evacuazione avvalendoti di un software DVR semplice ed intuitivo.

YouTube Video

Piano Operativo di Sicurezza (POS)

Il Piano Operativo di Sicurezza (POS) è il documento obbligatorio per tutte le imprese esecutrici di lavori in cantieri temporanei o mobili, inclusi eventuali subappaltatori.
Esso descrive le modalità operative per prevenire e ridurre i rischi specifici delle attività in cantiere, indicando procedure, dispositivi di protezione, attrezzature impiegate e misure organizzative necessarie per tutelare la salute dei lavoratori.

Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa appaltatrice prima dell’inizio dei lavori e aggiornato in caso di modifiche operative. Le imprese individuali o i lavoratori autonomi non inseriti in un contratto di appalto sono esonerati dall’obbligo di redazione.

La corretta elaborazione del POS costituisce elemento essenziale di coordinamento con il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) redatto dal coordinatore della sicurezza.

Secondo l’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008, (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro), il Piano Operativo di Sicurezza (POS) deve includere le seguenti informazioni essenziali:

  • i dati identificativi dell’impresa esecutrice, che comprendono:
    • il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;
    • la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;
    • i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
    • il nominativo del medico competente ove previsto;
    • il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
    • i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
    • il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;
  • le specifiche mansioni, inerenti alla sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall’impresa esecutrice;
  • la descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
  • l’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
  • l’elenco delle sostanze e miscele pericolose utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
  • l’esito del rapporto di valutazione del rumore;
  • l’individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
  • le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
  • l’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
  • la documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.

Prova CerTus-PN, il software per il disegno ponteggio PiMUS gratis

Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) è un documento obbligatorio per i cantieri temporanei o mobili in cui operano più imprese, come stabilito dagli articoli 91 e 100 del D.Lgs. 81/2008.
Il PSC ha la funzione di definire le misure generali di prevenzione e coordinamento, individuando i rischi comuni derivanti dalla convivenza di più attività, e fornendo linee guida operative affinché ogni impresa possa organizzare i propri lavori in sicurezza.

Il documento è redatto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) o, successivamente, aggiornato dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE). Il PSC costituisce il quadro di riferimento per tutti i POS delle singole imprese, le quali devono recepirne le indicazioni e integrare nel proprio documento le misure specifiche relative alle proprie lavorazioni, garantendo così coerenza e continuità nella gestione della sicurezza.

Il PSC contiene almeno i seguenti elementi:

  • l’identificazione e la descrizione dell’opera, esplicitata con:
    • l’indirizzo del cantiere;
    • la descrizione del contesto in cui è collocata l’area di cantiere;
    • una descrizione sintetica dell’opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche;
  • l’individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con l’indicazione dei nominativi del responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e, qualora già nominato, del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore per l’esecuzione con l’indicazione, prima dell’inizio dei singoli lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;
  • una relazione concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all’area ed alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze;
  • le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento:
    • all’area di cantiere;
    • all’organizzazione del cantiere;
    • alle lavorazioni;
  • le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni;
  • le misure di coordinamento relative all’uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva;
  • le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi;
  • l’organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze è di tipo comune, nonché nel caso di cui all’articolo 94, comma 4; il PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi;
  • la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell’opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché l’entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno;
  • la stima dei costi della sicurezza.

Per la corretta gestione e redazione del PSC, puoi utilizzare lo specifico software per i piani di sicurezza, all’interno troverai tantissimi modelli compilati come guida, perfetti per essere modificati a seconda delle esigenze e delle necessità. Alcuni esempi di piani sicurezza sono:

  • piano sicurezza scavi: documento obbligatorio previsto dal D.Lgs. 81/2008, parte del PSC, che definisce modalità, tecnologie e misure di prevenzione per garantire la sicurezza dei lavoratori durante le attività di scavo in cantiere, considerando rischi specifici e condizioni particolari del sito;
  • piano demolizioni: documento obbligatorio previsto dall’art. 151 comma 2 del D.Lgs. 81/2008, allegato al POS, che definisce modalità, sequenza e misure di sicurezza per l’esecuzione ordinata e controllata delle demolizioni, garantendo la protezione dei lavoratori, la stabilità delle strutture e la gestione corretta di materiali e macerie;
  • piano rischio amianto: documento obbligatorio previsto dall’art. 249 del D.Lgs. 81/2008 e dalla Legge 257/1992, che valuta e gestisce i rischi legati alla presenza di amianto, definendo mappature, misure preventive, procedure operative per bonifica e rimozione, controlli, DPI e formazione specifica per proteggere lavoratori e ambiente.

Piano di Montaggio, uso e smontaggio (PiMUS)

Il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio (PiMUS) è obbligatorio per tutte le attività che prevedono l’utilizzo di ponteggi metallici in cantiere, come previsto dall’art. 134 del D.Lgs. 81/2008.
Il PIMUS dettaglia le procedure tecniche e operative per il montaggio, l’impiego in sicurezza e lo smontaggio dei ponteggi, comprensivo di schemi di ancoraggio, calcoli di stabilità e disegni esecutivi.

Per poter progettare ponteggi adatti ad ogni tipo di struttura e per ogni specifica esigenza, puoi utilizzare il software professionale per la progettazione 2D/3D e la redazione del PiMUS. Il seguente video ti mostra come redigere il documento con lo specifico software di riferimento.

YouTube Video

DUVRI

Il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) è un documento obbligatorio, redatto dal datore di lavoro committente ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, nei casi in cui più imprese o lavoratori autonomi operano contemporaneamente nello stesso ambiente di lavoro. Esso ha la funzione di individuare, valutare e gestire i rischi derivanti dalle interferenze tra le diverse attività, definendo le misure di prevenzione e coordinamento necessarie per eliminarli o ridurli al minimo, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori coinvolti.

Il DUVRI è distinto dal DVR, che riguarda la valutazione dei rischi interni all’azienda, e deve essere aggiornato ogniqualvolta intervengano modifiche nelle condizioni operative o nell’organizzazione dei lavori. Non si applica ai cantieri temporanei o mobili, per i quali è previsto il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).

Quali sono i documenti riguardanti la struttura organizzativa della sicurezza?

L’organigramma della sicurezza aziendale, incluso nel DVR, individua le figure coinvolte nel sistema di prevenzione e protezione — Datore di Lavoro, dirigenti, preposti, RSPP, RLS, Medico Competente e addetti alle emergenze — definendone nominativi, ruoli, responsabilità e struttura gerarchica; esso deve essere aggiornato entro 30 giorni ogniqualvolta intervengano variazioni di personale o modifiche organizzative, garantendo la coerenza con l’organizzazione della sicurezza aziendale.

Le lettere di incarico e gli attestati di formazione costituiscono la prova dell’effettiva designazione e qualificazione delle figure aziendali previste dal D.Lgs. 81/08:

  • nomina del RSPP e degli ASPP (artt. 31-33);
  • nomina del RLS (Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) è la figura esterna che deve essere istituita nelle aziende in cui non è stato eletto un RLS interno);
  • nomine degli addetti antincendio e primo soccorso (art. 18 e D.M. 388/2003);
  • attestati di formazione e aggiornamento secondo l’Accordo Stato-Regioni.

Tali documenti devono essere firmati e conservati in copia sia dal datore di lavoro che dal soggetto designato.

Organigramma per la sicurezza aziendale

Organigramma per la sicurezza aziendale

Quali sono i documenti per la sorveglianza sanitaria?

La sorveglianza sanitaria costituisce un elemento essenziale del sistema di prevenzione aziendale, regolamentato dall’art. 41 del D.Lgs. 81/2008, e prevede l’elaborazione di documenti specifici finalizzati alla tutela della salute dei lavoratori.

Tra i principali si evidenziano:

  • cartella sanitaria e di rischio: per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria deve essere costituita una cartella sanitaria contenente il giudizio di idoneità alla mansione, le condizioni psicofisiche, i risultati degli accertamenti medici, l’anamnesi individuale, i fattori di rischio specifici e i provvedimenti prescritti dal Medico Competente. La cartella deve rispettare i requisiti minimi indicati nell’Allegato 3A del D.Lgs. 81/08 e può essere conservata in formato cartaceo o elettronico. È obbligatorio mantenerla aggiornata periodicamente sotto la responsabilità del medico competente, garantendo la riservatezza dei dati;
  • protocollo sanitario: documento che definisce gli accertamenti sanitari specialistici mirati ai rischi specifici presenti in azienda, elaborati sulla base delle evidenze scientifiche più aggiornate. Gli accertamenti devono essere effettuati nel rispetto del principio di minor invasività possibile, bilanciando la tutela della salute con la necessità operativa del lavoratore;
  • giudizio di idoneità alla mansione: espressione del medico competente che valuta l’idoneità psicofisica del lavoratore rispetto alle mansioni assegnate, sulla base degli accertamenti sanitari effettuati;
  • relazione sanitaria annuale: documento redatto dal medico competente, che sintetizza i risultati anonimi complessivi della sorveglianza sanitaria condotta in azienda e fornisce indicazioni utili per l’adozione di interventi preventivi a livello collettivo;
  • Verbali di sopralluogo del Medico Competente: documentano le visite mediche aziendali e le verifiche legate alla sorveglianza sanitaria, fornendo evidenza dell’adeguatezza delle misure preventive adottate.

In aggiunta, gli esiti di ogni visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria individuale. Il medico competente è tenuto a informare il lavoratore sui risultati della sorveglianza e a fornire copia della documentazione su richiesta o alla cessazione del rapporto di lavoro.

Tutti i documenti previsti dalla sorveglianza sanitaria sono a carico del datore di lavoro e devono essere custoditi con criteri di riservatezza, assicurando il rispetto della normativa sulla privacy vigente.

Altri documenti fondamentali nell’ambito della sicurezza sul lavoro

Oltre ai documenti principali relativi alla valutazione dei rischi, alla sorveglianza sanitaria e agli obblighi specifici dei lavoratori autonomi, esistono ulteriori adempimenti documentali indispensabili per garantire il rispetto della normativa vigente e la tutela della salute e sicurezza di tutti gli operatori presenti in azienda o in cantiere.

Documentazione Tecnica di Macchine e Attrezzature

Rientrano in questa categoria tutti i documenti che attestano la conformità, l’efficienza e la manutenzione dei mezzi e delle attrezzature impiegate. Tra questi si includono:

  • libretti di uso e manutenzione delle macchine e delle attrezzature;
  • dichiarazioni di conformità CE, che certificano la rispondenza alla Direttiva Macchine 2006/42/CE;
  • schede e registri di manutenzione periodica, che attestano le verifiche e gli interventi di controllo tecnico;
  • registri di verifica e collaudi, utili a documentare la funzionalità e la sicurezza degli impianti.

Questi documenti sono fondamentali per garantire che ogni apparecchiatura venga utilizzata correttamente, riducendo il rischio di incidenti e assicurando la conformità alle disposizioni normative.

Per una gestione completa e verificabile della sicurezza sul lavoro, è necessario conservare anche:

  • attestati di formazione: documentazione che dimostra l’avvenuta formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza, in conformità agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 e dagli Accordi Stato-Regioni;
  • verbali delle riunioni periodiche: incontri organizzati per il coordinamento delle figure chiave della sicurezza (datore di lavoro, RSPP, RLS, coordinatori di cantiere), documentati per garantire tracciabilità e verifica degli interventi;
  • verbali delle prove di evacuazione: registrazioni delle simulazioni di emergenza, necessarie per verificare l’efficacia dei piani di emergenza ed evacuazione;
  • verbali di consegna dei DPI: attestano la distribuzione e la corretta consegna dei Dispositivi di Protezione Individuale ai lavoratori, garantendo la tracciabilità e la responsabilità del datore di lavoro.
Schema riassuntivo: documenti per la sicurezza sul lavoro

Schema riassuntivo: documenti per la sicurezza sul lavoro

DVR, DUVRI E PEE con CerTus-LdL

Valutazione dei rischi a partire dal disegno dei luoghi di lavoro

PROVA GRATIS CERTUS-LDL

Quali sono i documenti di sicurezza specifici per i lavoratori autonomi?

I lavoratori autonomi, pur non soggetti a tutti gli obblighi previsti per le imprese, devono comunque dimostrare la propria idoneità tecnico-professionale nei confronti del committente o dell’impresa affidataria.

I lavoratori autonomi sono soggetti a specifici adempimenti documentali previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, volti a garantire la sicurezza propria e degli altri operatori presenti in cantiere o nel luogo di lavoro.

Tra i principali documenti figurano:

  • iscrizione alla Camera di Commercio: l’autonomo deve essere iscritto con un oggetto sociale coerente con la tipologia di attività svolta, a dimostrazione della propria qualificazione professionale;
  • conformità di macchine, attrezzature e opere provvisionali: deve essere documentata la rispondenza a norme di sicurezza di tutte le apparecchiature e strutture utilizzate durante le attività lavorative;
  • dispositivi di protezione individuale (DPI): l’elenco dei DPI in dotazione al lavoratore autonomo deve essere completo e conforme alle esigenze specifiche delle mansioni svolte;
  • formazione e idoneità sanitaria: vanno conservati gli attestati di formazione specifica in materia di sicurezza sul lavoro e, se previsti, certificati di idoneità sanitaria relativi alle mansioni assegnate;
  • tessera di riconoscimento/badge di cantiere: obbligatoria in regime di appalto o subappalto, deve riportare generalità, fotografia e tipologia di contratto e il codice univoco rilasciato dalla piattaforma SIISL (introdotta dal D.L. 159/2025);
  • documento unico di regolarità contributiva (DURC): necessario per dimostrare la regolarità contributiva dell’autonomo nell’ambito della propria attività.

Nuovi documenti in cantiere: badge di cantiere e patente a crediti

Negli ultimi anni, la normativa in materia di sicurezza sul lavoro ha introdotto nuovi strumenti digitali destinati a rafforzare la gestione e il controllo della sicurezza nei cantieri. Tra questi, il badge di cantiere e la patente a crediti rappresentano strumenti obbligatori per imprese e lavoratori autonomi, volti rispettivamente a garantire la tracciabilità delle presenze e la qualificazione professionale in materia di salute e sicurezza. Pur non sostituendo i documenti tradizionali come il DVR o il DUVRI, questi strumenti si integrano nel sistema documentale aziendale come supporto operativo e normativo, contribuendo a migliorare la regolarità, la trasparenza e la tutela della salute dei lavoratori nei cantieri temporanei e mobili.

Badge di cantiere

Il badge di cantiere è uno strumento digitale di identificazione personale obbligatorio per tutti i lavoratori operanti nei cantieri edili, in regime di appalto e sub-appalto pubblici e privati, inclusi dipendenti, autonomi e lavoratori in somministrazione. Tale strumento, introdotto dal D.L. 159/2025 in sostituzione e potenziamento del tesserino di riconoscimento previsto dall’art. 18 del D.Lgs. 81/2008, contiene informazioni anagrafiche, codice fiscale, posizione assicurativa INAIL, livello di formazione in materia di sicurezza e un codice univoco anticontraffazione (QR code o tecnologia RFID). Il sistema consente la tracciabilità delle presenze, la verifica in tempo reale della regolarità del personale tramite la banca dati dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e la piattaforma SIISL, rafforzando i controlli ispettivi e la trasparenza delle imprese. L’adozione del badge contribuisce significativamente al contrasto del lavoro irregolare, al rispetto degli obblighi di sicurezza e alla tutela complessiva dei lavoratori.

Patente a crediti

La patente a crediti rappresenta un sistema di qualificazione obbligatorio introdotto dal D.L. 19/2024, destinato a imprese e lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili. Rilasciata in formato digitale dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) al legale rappresentante dell’impresa o al lavoratore autonomo, la patente viene concessa previa verifica dei requisiti di idoneità, tra cui l’iscrizione alla Camera di Commercio e la conformità agli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il sistema attribuisce un punteggio iniziale di 30 crediti, con l’obbligo di mantenerne almeno 15 per poter operare nei cantieri; la perdita di crediti può derivare da violazioni delle norme di sicurezza o da eventi infortunistici, mentre il loro recupero è possibile attraverso percorsi formativi, investimenti in sicurezza e attività di consulenza certificata.

La patente, valida per sei mesi, è gestita tramite una piattaforma digitale dedicata che consente la consultazione del punteggio e la richiesta di crediti aggiuntivi. Tale strumento mira a rafforzare la qualificazione professionale e la cultura della sicurezza, promuovendo un ambiente di lavoro conforme alle normative e orientato alla prevenzione.

La nuova patente a punti per la sicurezza nei cantieri impone controlli più severi e sanzioni che possono rallentare le attività e danneggiare l’immagine aziendale, rendendo la gestione della sicurezza ancora più complessa. Con usBIM.cantieresicuro disponi di una soluzione digitale completa per organizzare in modo sistematico tutti gli adempimenti: documentazione, presenze, imprese, formazione e comunicazioni.

Obbligo conservazione documenti sicurezza sul lavoro

L’art. 53 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che tutta la documentazione relativa alla salute e sicurezza sul lavoro può essere conservata sia su supporto cartaceo sia mediante sistemi informatizzati. L’utilizzo di strumenti digitali è pienamente consentito, a condizione che l’accesso ai dati sia limitato esclusivamente alle persone autorizzate dal datore di lavoro. In questo modo si garantisce che le informazioni siano protette e consultabili solo da chi ha responsabilità diretta nella gestione della sicurezza.

Quando si utilizzano sistemi elettronici, è fondamentale che ogni dato inserito possa essere validato soltanto dai responsabili designati, e che tale validazione sia univocamente riconducibile alla persona che l’ha effettuata, ad esempio tramite un codice identificativo personale. Ogni modifica ai dati già registrati deve essere aggiuntiva, senza cancellare le informazioni preesistenti, così da garantire la tracciabilità di tutte le operazioni effettuate. Inoltre, le informazioni presenti nei sistemi devono poter essere riprodotte su supporto cartaceo, qualora sia necessario disporre di una copia fisica dei documenti.

Per assicurare la protezione dei dati digitali, le informazioni devono essere conservate su almeno due supporti distinti e il sistema deve essere protetto tramite software di controllo e antivirus aggiornati. È inoltre obbligatorio predisporre una procedura di gestione del sistema, che descriva le modalità operative per la memorizzazione, l’accesso e la protezione dei dati, senza però riportare i codici di accesso.

In contesti aziendali articolati, ad esempio con più sedi o settori funzionali separati, l’accesso ai dati può avvenire tramite reti elettroniche e password criptate. Tuttavia, devono sempre essere rispettate le regole relative all’immissione e alla validazione dei dati da parte dei responsabili, così da mantenere integrità e tracciabilità della documentazione.

Tutta la documentazione, indipendentemente dal supporto utilizzato, deve essere custodita nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e successive integrazioni). Ciò garantisce la riservatezza delle informazioni relative ai lavoratori e alle attività aziendali, assicurando il corretto trattamento dei dati sensibili.

Infine, l’articolo 53 prevede che la documentazione rilevante in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro possa essere mantenuta su un unico supporto, sia esso cartaceo o elettronico. Le modalità per eventuali eliminazioni o per una gestione semplificata dei documenti saranno definite da un decreto successivo, da adottarsi previa consultazione delle parti sociali e della Conferenza Stato-Regioni, entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso.

Articolo 53 testo unico sicurezza – Tenuta della documentazione (D.Lgs. 81/2008)

1. È consentito l’impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione prevista dal presente decreto legislativo.
2. Le modalità di memorizzazione dei dati e di accesso al sistema di gestione della predetta documentazione devono essere tali da assicurare che:
a) l’accesso alle funzioni del sistema sia consentito solo ai soggetti a ciò espressamente abilitati dal datore di lavoro;
b) la validazione delle informazioni inserite sia consentito solo alle persone responsabili, in funzione della natura dei dati;
c) le operazioni di validazione dei dati di cui alla lettera b) siano univocamente riconducibili alle persone responsabili che le hanno effettuate mediante la memorizzazione di codice identificativo autogenerato dagli stessi;
d) le eventuali informazioni di modifica, ivi comprese quelle inerenti alle generalità e ai dati occupazionali del lavoratore, siano solo aggiuntive a quelle già memorizzate;
e) sia possibile riprodurre su supporti a stampa, sulla base dei singoli documenti, ove previsti dal presente decreto legislativo, le informazioni contenute nei supporti di memoria;
f) le informazioni siano conservate almeno su due distinti supporti informatici di memoria e siano implementati programmi di protezione e di controllo del sistema da codici virali;
g) sia redatta, a cura dell’esercente del sistema, una procedura in cui siano dettagliatamente descritte le operazioni necessarie per la gestione del sistema medesimo. Nella procedura non devono essere riportati i codici di accesso.
3. Nel caso in cui le attività del datore di lavoro siano articolate su vari sedi geografiche o organizzate in distinti settori funzionali, l’accesso ai dati può avvenire mediante reti di comunicazione elettronica, attraverso la trasmissione della password in modalità criptata e fermo restando quanto previsto al comma 2 relativamente alla immissione e validazione dei dati da parte delle persone responsabili.
4. La documentazione, sia su supporto cartaceo che informatico, deve essere custodita nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali.
5. Tutta la documentazione rilevante in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e tutela delle condizioni di lavoro può essere tenuta su unico supporto cartaceo o informatico. Ferme restando le disposizioni relative alla valutazione dei rischi, le modalità per l’eventuale eliminazione o per la tenuta semplificata della documentazione di cui al periodo che precede sono definite con successivo decreto, adottato, previa consultazione delle parti sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. Fino ai 12 mesi successivi all’adozione del decreto interministeriale di cui all’articolo 8 comma 4, del presente decreto restano in vigore le disposizioni relative ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici.
logo BibLus
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/documenti-per-la-sicurezza-sul-lavoro/

Una corretta gestione documentale della sicurezza non è solo un obbligo, ma una garanzia di efficienza organizzativa e tutela legale.
L’adozione di sistemi digitali di archiviazione, la formazione continua e la verifica periodica della conformità sono elementi fondamentali per ridurre i rischi e garantire la sicurezza dei lavoratori. A tal proposito, può essere di supporto il software per la gestione documentale che consente di archiviare tutti i documenti in un’unica posizione centralizzata e creare dossier digitali in modo semplice e veloce con template per ogni specifica attività o progetto.

Sicurezza sul lavoro: la giurisprudenza

Di seguito sono riportate alcune sentenze relative al tema della sicurezza sul lavoro.

Sicurezza sul lavoro: la giurisprudenza

  • Mancanza di PiMUS, POS incompleto e ponteggi irregolari: quanto incide sulla responsabilità del datore di lavoro (Cassazione 30306/2025)
  • Infortuni in cantiere: quando il lavoratore imprudente “scagiona” il datore di lavoro (Cassazione 31136/2025)
  • Una catasta di tubi d’acciaio travolge un operaio, chi è il vero responsabile (Cassazione 30039/2025)
  • Sistemi di protezione inefficaci? Non bastano le visite ispettive per sollevare il datore dei lavoro dalle responsabilità (Cassazione 28018/2025)
  • L’eventuale presenza di altri soggetti titolari di posizioni di garanzia non esclude la responsabilità del datore di lavoro (Cassazione 41172/2024)
  • Responsabilità del datore di lavoro: cosa succede se il lavoratore è imprudente?
  • Responsabilità di un committente al verificarsi di un infortunio sul lavoro
  • La mancata formazione dell’operaio infortunato costituisce responsabilità per il datore di lavoro
  • Infortunio durante i lavori di tinteggiatura: la responsabilità è del committente!
  • Datori di lavoro attenti a tenere libere le vie di fuga: ecco i possibili rischi!
  • Cartello di cantiere: cosa succede in caso di mancata esposizione?
  • Idoneità tecnico-professionale, quando si deve verificare la regolarità delle imprese?
  • Infortunio sul cantiere: può essere responsabile anche il committente?
  • Infortunio mortale sul lavoro: la responsabilità non è del committente se c’è il coordinatore
  • Responsabilità del committente in caso di incidente mortale: cosa ne pensa la Cassazione
  • Sicurezza nei luoghi di lavoro: il datore di lavoro è sempre responsabile in caso di infortunio di un lavoratore?
  • Montaggio errato del ponteggio, le responsabilità del coordinatore della sicurezza
  • Infortunio sul lavoro, può essere responsabile anche l’impresa subappaltante?
  • Responsabilità del datore di lavoro
  • Responsabilità di un committente al verificarsi di un infortunio sul lavoro
  • La mancata formazione dell’operaio infortunato costituisce responsabilità per il datore di lavoro
  • Infortunio durante i lavori di tinteggiatura: la responsabilità è del committente!
  • Datori di lavoro attenti a tenere libere le vie di fuga: ecco i possibili rischi!
  • Idoneità tecnico-professionale, quando si deve verificare la regolarità delle imprese?
  • Infortunio sul cantiere: può essere responsabile anche il committente?
  • Infortunio mortale sul lavoro: la responsabilità non è del committente se c’è il coordinatore
  • Responsabilità del committente in caso di incidente mortale: cosa ne pensa la Cassazione
  • Sicurezza nei luoghi di lavoro: il datore di lavoro è sempre responsabile in caso di infortunio di un lavoratore?
  • Montaggio errato del ponteggio, le responsabilità del coordinatore della sicurezza
  • Infortunio sul lavoro, può essere responsabile anche l’impresa subappaltante?

Faq documenti per la sicurezza sul lavoro

Di seguito sono riportate alcune domande frequenti in riferimento alla documentazione richiesta per la sicurezza sul lavoro.

Quali documenti sono obbligatori per garantire la sicurezza sul lavoro?

Per la sicurezza sui luoghi del lavoro è necessario predisporre, aggiornare e conservare una serie di documenti obbligatori come:

  • documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
  • Piano di Emergenza ed Evacuazione (PEE);
  • Piano Operativo di Sicurezza (POS);
  • Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC);
  • Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI);
  • PIMUS per i ponteggi;
  • Nomine e attestati delle figure aziendali della sicurezza;
  • Documentazione sanitaria e tecnica delle attrezzature.

A cosa serve il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)?

Il DVR identifica, analizza e valuta i rischi presenti nei luoghi di lavoro, definendo le misure preventive e protettive da adottare. È redatto dal datore di lavoro con il supporto di RSPP, RLS e Medico Competente ed è obbligatorio per tutte le aziende con almeno un lavoratore.

Qual è la differenza tra DVR e DUVRI?

Il DVR riguarda i rischi interni all’azienda e la loro gestione complessiva, mentre il DUVRI è specifico per i rischi da interferenze tra più imprese o lavoratori autonomi che operano nello stesso ambiente di lavoro. Il DUVRI è redatto dal datore di lavoro committente.

Cosa contiene il Piano Operativo di Sicurezza (POS)?

Il POS descrive procedure operative, rischi specifici, dispositivi di protezione, organizzazione del cantiere e formazione del personale. È obbligatorio per tutte le imprese esecutrici di lavori in cantieri temporanei o mobili.

Quando è obbligatorio il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)?

Il PSC è richiesto nei cantieri in cui operano più imprese. Redatto dal Coordinatore per la Sicurezza, definisce le misure di prevenzione comuni e le procedure di coordinamento per ridurre i rischi interferenti tra le diverse attività.

A cosa serve il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio (PIMUS)?

Il PIMUS è obbligatorio per l’uso di ponteggi metallici. Contiene le istruzioni tecniche per montaggio, utilizzo e smontaggio in sicurezza, corredate da disegni e calcoli di stabilità.

Quali documenti riguardano la sorveglianza sanitaria?

Tra i principali documenti per la sorveglianza sanitaria figurano:

  • cartella sanitaria e di rischio per ciascun lavoratore;
  • protocollo sanitario personalizzato;
  • giudizi di idoneità alla mansione;
  • relazione sanitaria annuale e verbali di sopralluogo del Medico Competente.

Chi sono le figure coinvolte nell’organigramma della sicurezza?

L’organigramma individua Datore di Lavoro, Dirigenti, Preposti, RSPP, RLS, Medico Competente e addetti alle emergenze, specificando ruoli e responsabilità. Deve essere aggiornato entro 30 giorni in caso di variazioni organizzative.

Quali sono gli obblighi documentali per i lavoratori autonomi?

I lavoratori autonomi devono dimostrare la propria idoneità tecnico-professionale tramite iscrizione alla Camera di Commercio, DURC, conformità di attrezzature, DPI, formazione e badge di cantiere. Questi documenti attestano la loro competenza e regolarità operativa.

Cosa sono badge di cantiere e patente a crediti?

Il badge di cantiere identifica digitalmente ogni lavoratore e consente la tracciabilità delle presenze.
La patente a crediti, introdotta dal D.L. 19/2024, attribuisce un punteggio iniziale a imprese e autonomi, che deve essere mantenuto per poter operare in cantiere, promuovendo la cultura della sicurezza e la conformità normativa.

Come devono essere conservati i documenti di sicurezza sul lavoro?

L’art. 53 del D.Lgs. 81/08 disciplina la conservazione sia cartacea sia digitale, purché l’accesso sia riservato a persone autorizzate e ogni modifica sia tracciabile. I sistemi elettronici devono garantire protezione, backup e rispetto della normativa sulla privacy.

Leggi anche “Responsabilità RLS in caso di infortunio” e “alcol e droghe sicurezza sul lavoro​“

DVR, DUVRI E PEE con CerTus-LdL

Valutazione dei rischi a partire dal disegno dei luoghi di lavoro

PROVA GRATIS CERTUS-LDL
logo BibLus
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/documenti-per-la-sicurezza-sul-lavoro/
Condividi questo articolo
  • Condividi su Facebook
  • Condividi su X
  • Condividi su WhatsApp
  • Condividi su LinkedIn
  • Condividi attraverso Mail
Stampa l'articolo in PDF

Potrebbero interessarti

Decreto Ambiente-bis 2026: nuove regole per terre e rocce da scavo

Ordine di servizio direttore dei lavori appalti

Ordine di servizio del direttore dei lavori: fac simile e soluzioni innovative

Decreto PA 2026: cosa cambia per edilizia, opere pubbliche, imprese e professionisti tecnici

Rappresentante-dei-lavoratori-per-la-sicurezza

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS): chi è e cosa fa

coordinatore della sicurezza per la progettazione

Coordinatore sicurezza in fase di progettazione, chi è e cosa fa

Rischio videoterminale

Rischio da videoterminale: normativa e obblighi

La redazione di BibLus non fornisce risposte a chiarimenti su casi specifici né offre consulenza di carattere tecnico o legale sugli argomenti trattati negli articoli.
0 commenti
Usa questo modulo per esprimere la tua opinione sull’argomento trattato e proporre elementi di dibattito e confronto. I commenti sono soggetti ad approvazione.

Lascia un commento Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Scrivi privatamente alla redazione per segnalare eventuali omissioni o carenze, proporre integrazioni o aggiornamenti, segnalare argomenti non trattati.

    Condividi questo articolo
    • Condividi su Facebook
    • Condividi su X
    • Condividi su WhatsApp
    • Condividi su LinkedIn
    • Condividi attraverso Mail
    Stampa l'articolo in PDF
    Aggiungi BibLus su Google

    Articoli correlati

    logo biblus Il blog per l'edilizia più seguito e apprezzato
    dai tecnici italiani. Notizie, approfondimenti e
    due newsletter settimanali.
    Mission | Redazione | Termini d'uso, proprietà intellettuale e responsabilità Iscriviti alla Newsletter
    Seguici su
    • Facebook Icon Facebook Icon
    • Twitter Icon Twitter Icon
    • YouTube Icon YouTube Icon
    • Linkedin Icon Linkedin Icon
    • Instagram Icon Instagram Icon
    • Pinterest Icon Pinterest Icon
    Notizie
    • Acustica
    • Bonus edilizi
    • Calcolo strutturale
    • Certificazione energetica
    • Computo, Contabilità, Capitolati, Direzione Lavori
    • Impiantistica e Antincendio
    • Lavori pubblici
    • Opere edili
    • Professioni tecniche
    • Rinnovabili ed edilizia sostenibile
    • Sicurezza
    • Titoli edilizi
    • News, varie e brevi
    BIM Topic
    • ACDat e piattaforme collaborative
    • BIM e progettazione
    • BIM e cantiere
    • BIM nelle costruzioni
    • BIM e Facility Management
    • BIM e GIS
    • BIM e infrastrutture
    • BIM e MEP
    • Digital Twin
    • HBIM
    • IFC-openBIM®
    • BIM e formazione
    • BIM e norme tecniche
    • BIM project examples
    Scorrere verso l’alto

    ACCA software S.p.A. - Contrada Rosole 13 - 83043 BAGNOLI IRPINO (AV) - Italy - tel: 0827/69504
    email: info@acca.it - PEC: acca@pec.it e ufficiogare.acca@pec.it
    Società a socio unico - Reg.Imp. (AV) - P.IVA e C.F. 01883740647 - Cap. Soc. € 3.600.000 i.v.
    Copyright © 2024 - ACCA software S.p.A. - Tutti i diritti riservati - v. 9.1.1.377
    Privacy Cookie Policy