Il DOCFAP nel nuovo Codice appalti
Cos'è il documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) e quando è obbligatorio: cosa prevede il nuovo codice appalti
Il nuovo Codice degli appalti (D.Lgs. 36/2023) ha modificato la disciplina della progettazione, prevedendo due livelli progettuali ed includendo, nella fase prodromica alla progettazione, tra l’altro, il documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP).
In questo articolo spieghiamo cos’è il DOCFAP, quando va redatto e cosa deve contenere.
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Indice
Che cos’è il DOCFAP?
Il DOCFAP è il documento di fattibilità delle alternative progettuali, redatto nel rispetto dei contenuti del quadro esigenziale, documento finalizzato ad individuare gli obiettivi da perseguire ed i fabbisogni da soddisfare, ai sensi dell’art. 41 del d.lgs. 36/2023, nonché l’art. 1 dell’Allegato I.7. DOCFAP, può essere supportato dallo sviluppo di modelli informativi e GIS su scala urbana o territoriale (come aggiunto dal Correttivo, il D.Lgs. 209/2024) e da modelli informativi che riflettano lo stato dei luoghi e dei cespiti immobiliari o infrastrutturali esistenti che permettano di visualizzare analisi di scenario e di identificare alternative progettuali.
Sulla base del confronto tra le alternative prese in considerazione, il DOCFAP ha lo scopo di individuare – come previsto dall’art. 2 dell’Allegato I.7 – la soluzione migliore sia per l’ambiente che per la collettività in termini di costi e di benefici, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e alle prestazioni da fornire.
Inoltre, per gli interventi da realizzarsi con formule di partenariato pubblico privato il DOCFAP è corredato anche di un’analisi costi ricavi.
Il DOCFAP è a sua volta prodromico alla redazione del Documento di indirizzo alla progettazione (DIP) di cui al successivo articolo 3.
Esso individua ed analizza le possibili soluzioni progettuali che possono riguardare:
- l’ipotesi di non realizzazione dell’intervento (ove applicabile) le scelte modali e le alternative di tracciato per le infrastrutture lineari (oppure relative alla mobilità e al trasporto);
- l’alternativa tra la realizzazione di una nuova costruzione o il recupero di un edificio esistente per le opere puntuali, ovvero il riutilizzo di aree dismesse o urbanizzate o degradate, limitando ulteriore consumo di suolo;
- la localizzazione dell’intervento per le opere puntuali di nuova costruzione.
Il DOCFAP può analizzare le soluzioni tecniche, economiche e finanziarie, anche in relazione agli aspetti manutentivi dell’opera da realizzare. Prende in considerazione e analizza tutte le opzioni possibili, inclusa l’ipotesi di non realizzazione dell’intervento (la cosiddetta soluzione zero), al fine di consentire un effettivo confronto tra le diverse alternative. Il DOCFAP mette in luce le principali incidenze delle alternative analizzate sul contesto territoriale, ambientale, paesaggistico, culturale ed archeologico, nonché, in riferimento agli interventi sulle opere esistenti, circa le caratteristiche storiche, architettoniche e tecniche.
Viene approvato dal committente, con propria determinazione.
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Quando va redatto il DOCFAP?
Secondo l’art. 37 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, il DOCFAP è obbligatorio per i lavori di importo pari o superiore a 5.538.000 € (soglie di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a del codice).
Nello specifico, i lavori vengono inseriti nell’elenco triennale dopo l’approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e nell’elenco annuale dopo l’approvazione del documento di indirizzo della progettazione.
I lavori di manutenzione ordinaria superiori a 5.538.000 € sono inseriti nell’elenco triennale anche in assenza del documento di fattibilità delle alternative progettuali. I lavori, servizi e forniture da realizzare in amministrazione diretta non sono inseriti nella programmazione.
Per interventi di importo dei lavori superiore a 150.000 € e inferiore alla soglia di cui all’articolo 14 del codice, è facoltà del committente richiedere la redazione del DOCFAP, che sarà redatto sulla base delle indicazioni fornite dal responsabile unico del progetto (RUP), tenendo conto del tipo e della dimensione dell’intervento da realizzare.

DOCFAP obbligo e facoltà
Chi redige il DOCFAP?
Nessuna indicazione viene fornita in ordine ai soggetti ai quali compete l’elaborazione di tale documento, risultando precisata unicamente la facoltà del committente di richiedere la redazione del DOCFAP, dandosi evidenza che il committente, con propria determinazione, approva il DOCFAP
L’Allegato I. 7 attribuisce espressamente alla competenza della stazione appaltante/RUP l’elaborazione del quadro esigenziale e del DIP, non fornendo specifiche indicazioni sulla modalità di svolgimento della redazione del DOCFAP e sulla possibilità di avvalersi di soggetti esterni per l’incarico.
Quando viene redatto il DOCFAP?
Il documento di fattibilità delle alternative progettuali viene redatto prima del documento di indirizzo alla progettazione. Il DOCFAP, analogamente al quadro esigenziale, può essere supportato dalla configurazione di modelli informativi bi- e tri-dimensionali di carattere urbano o territoriale e da modelli informativi che riflettano lo stato dei luoghi e dei cespiti immobiliari o infrastrutturali esistenti che permettano di visualizzare analisi di scenario e di identificare alternative progettuali. A questo proposito possono tornare utili software BIM/GIS che possano permettere una valutazione chiara delle diverse ipotesi d’intervento.
Nel video di seguito vediamo cosa è possibile ottenere con queste tecnologie.

Chiarimento ANAC: è possibile l’affidamento congiunto del Docfap con i successivi livelli progettuali?
ANAC chiarisce che i compensi dei progettisti non possono essere subordinati all’ottenimento di finanziamenti esterni, poiché sono parte integrante dell’appalto e devono essere garantiti. L’Autorità ribadisce inoltre che il Docfap deve essere affidato e redatto separatamente rispetto agli altri livelli di progettazione, seguendo la sequenza procedurale prevista dal D.Lgs. 36/2023. Non è quindi ammesso un affidamento unico che comprenda Docfap e progettazione successiva, per evitare scelte progettuali predefinite e carenze valutative. Il chiarimento mira a correggere prassi diffuse e a rafforzare la qualità della fase preliminare delle decisioni pubbliche. Leggi l’approfondimento.
Cosa deve contenere il DOCFAP ?
Il livello di approfondimento ed il contenuto del DOCFAP si basano sulla tipologia dell’intervento e sulla dimensione dello stesso.
Esso si compone di una relazione tecnico-illustrativa, così articolata:
- analisi dello stato di fatto dell’area d’intervento o dell’opera, nel caso di interventi su opere esistenti, integrabili da modelli informativi bi e tridimensionali di carattere urbano o territoriale e da modelli informativi che riflettano lo stato dei luoghi e dei cespiti immobiliari o infrastrutturali esistenti;
- inquadramento territoriale dell’area d’intervento: corografia, stralcio dello strumento urbanistico comunale, verifica della compatibilità dell’intervento con gli strumenti urbanistici, con la mappa tematica archeologica ove esistente e con i vincoli di settore, ove pertinenti;
- individuazione delle possibili alternative progettuali, tramite elaborati descrittivi, cartografici e grafici, in relazione al tipo e alla dimensione dell’intervento e relativo confronto sulla base delle caratteristiche funzionali, tecniche, economico, finanziarie, anche in relazione agli aspetti connessi alla manutenibilità. Tali alternative possono essere sviluppate anche tramite l’adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all’articolo 43 (possibilità aggiunta dal Correttivo);
- schemi grafici che descrivano e consentano l’individuazione delle caratteristiche essenziali delle alternative progettuali esaminate. Tali schemi possono essere supportati da simulazioni digitali realizzate tramite dedicati strumenti di schematizzazione parametrica;
- indicazione dei tempi previsti per l’attuazione delle alternative progettuali esaminate;
- stima sommaria dei costi, mediante l’adozione di prezzi parametrici;
- confronto comparato delle alternative progettuali, esaminate mediante idoneo strumento a supporto delle decisioni, in relazione al tipo e alla dimensione dell’intervento.

Contenuti relazione tecnico-illustrativa DOCFAP
Cos’è il DIP?
La fase prodromica alla progettazione comprende, quale elaborato successivo al DOCFAP, la redazione del Documento di indirizzo alla progettazione (DIP), per il quale l’art. 41, comma 3 del d.lgs. 36/2023 richiama l’allegato I.7 il quale stabilisce le prescrizioni per la redazione del documento di indirizzo della progettazione.
Ai sensi dell’art. 3 del citato Allegato I.7, il documento di indirizzo alla progettazione (DIP) viene redatto in coerenza con il quadro esigenziale e con la soluzione individuata nel DOCFAP, indicando, in rapporto alla dimensione, alla specifica tipologia e alla categoria dell’intervento da realizzare, le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni livello della progettazione.
Il DIP è redatto dal RUP ed approvato prima dell’affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica, sia in caso di progettazione interna, che di progettazione esterna alla stazione appaltante; in quest’ultimo caso, il DIP dovrà essere parte della documentazione di gara per l’affidamento del contratto pubblico di servizi, in quanto costituisce parte integrante del “capitolato del servizio di progettazione”.
DOCFAP: chiarimenti ANAC su affidamento esterno e calcolo del corrispettivo
È possibile affidare all’esterno la redazione del DOCFAP? Come calcolare il corrispettivo da porre a base di gara?
A chiarire i dubbi sul DOCFAP è intervenuta l’ANAC con il Comunicato del Presidente del 10 luglio 2024.
Ok all’affidamento esterno in caso di attività complesse
Riguardo alla possibilità di affidamento all’esterno della redazione del DOCFAP, l’autorità anticorruzione precisa che le disposizioni del Codice appalti in tema di progettazione, contenute nell’art. 41 del d.lgs. 36/2023, individuano le fasi progettuali da porre a base di gara dei servizi di ingegneria e architettura senza fare esplicito riferimento alla fase prodromica della progettazione.
Tuttavia, assume rilevanza la previsione dell’art. 2 dell’Allegato I.7, laddove è previsto che il DOCFAP viene richiesto dal committente, sottacendo la possibilità di affidare tale incarico a terzi.
Inoltre, le attività e i contenuti richiesti per la redazione del DOCFAP potrebbero far emergere l’esigenza di avvalersi di soggetti esterni per lo svolgimento di attività complesse con utilizzo di strumentazioni non sempre disponibili presso le amministrazioni procedenti.
In tale contesto, si ritiene dunque che le stazioni appaltanti, specie in tali casi di maggiore complessità, potrebbero scegliere di affidare all’esterno la redazione del DOCFAP, ove richiesto, in assenza di preclusioni normative.
Vero è – precisa l’ANAC – che il DOCFAP perviene alla individuazione della soluzione che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività e per l’ambiente, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e alle prestazioni da fornire, presupponendo un confronto comparato tra le alternative prese in considerazione; tale confronto chiaramente rientra nella discrezionalità tecnico-amministrativa dell’Amministrazione non essendo surrogabile all’esterno.
Va tuttavia osservato che la previsione, secondo cui il DOCFAP è approvato dal committente con propria determinazione, fa in modo che sia l’amministrazione a fare propria la comparazione delle alternative prospettate nel documento in esame, con conseguente individuazione della soluzione che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività e per l’ambiente.
Pur ammettendo l’affidamento esterno del DOCFAP, l’ANAC richiama l’osservanza della sequenza procedurale prevista dal codice dei contratti e dei relativi allegati, laddove viene precisato che il DOCFAP è propedeutico alla redazione del DIP, il quale a sua volta deve essere posto a base di gara per l’affidamento della progettazione del PFTE.
Ne consegue che non risulta possibile l’affidamento congiunto del DOCFAP e del PFTE, con la messa a disposizione in fase di gara del DIP.
Il ricorso all’affidamento esterno, pertanto, deve essere limitato alla sola fase del DOCFAP, laddove l’affidamento del primo livello progettuale deve essere necessariamente successivo alla redazione del DIP di esclusiva competenza del RUP.
Calcolo dell’importo a base di gara
L’ANAC osserva che l’Allegato I.13, in tema di corrispettivi per la progettazione, non riporta alcuna comparazione tra le fasi prestazionali previste nel D.M. 17/06/2016 e la fase prodromica relativa alla redazione del DOCFAP.
Allo stesso tempo nell’Allegato I.1, anche per le prestazioni non richiamate nella comparazione tra D.M. e nuovo codice, è comunque previsto che “Per la determinazione delle ulteriori prestazioni professionali si applica il decreto ministeriale 17 giugno 2016”.
L’art. 6 del D.M. 17/06/2016, in riferimento alla remunerazione di incarichi di ingegneria e architettura non ricompresi nelle tavole allegate, prevede espressamente il ricorso all’analogia, e solo per prestazioni non comparabili si possa assumere un criterio di quantificazione su base oraria.
La citata norma, infatti, stabilisce espressamente che per determinare i corrispettivi a base di gara per altre prestazioni non determinabili, si tiene conto dell’impegno del professionista e dell’importanza della prestazione, nonché del tempo impiegato”.
Tenuto conto dell’analogia esistente tra la prestazione del DOCFAP e le fasi prestazionali disciplinate nel D.M., relative alle attività propedeutiche alla progettazione, l’ANAC ritine di poter confermare che la prestazione in esame deve far riferimento ai criteri di remunerazione previsti nelle tavole allegate al predetto D.M., richiamate nell’art. 41, comma 15 del d.lgs. 36/2023, afferenti alle attività propedeutiche alla progettazione (studi di fattibilità, sondaggi etc.), in conformità alle prassi adottate da molte stazioni appaltanti.
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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/docfap-nuovo-codice-cos-e-e-quando-e-obbligatorio/


