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DNSH PNRR

DNSH PNRR: come conciliare LLPP e ambiente

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Il DNSH stabilisce che tutte le misure finanziate dai PNRR debbano soddisfare il principio di non arrecare danno significativo all’ambiente

Il principio del DNSH stabilisce che le azioni e gli interventi delineati nel PNRR non debbano causare alcun danno sostanziale all’ambiente. Questo concetto riveste un ruolo di estrema importanza poiché condiziona l’accesso ai finanziamenti forniti dal Recovery and Resilience Facility (RRF). La sua applicazione, infatti, è importante affinché i progetti e le iniziative pianificate all’interno del PNRR rispettino gli standard di sostenibilità ambientale, contribuendo al progresso economico e sociale senza compromettere il benessere a lungo termine dell’ecosistema.

Per ottemperare agli obblighi dettati dalla disciplina del PNRR e procedere correttamente puoi usare il software per la redazione delle relazioni DNSH in linea con gli obiettivi del PNRR e conforme al principio DNSH, sempre aggiornato alla normativa vigente.

Cos’è il principio DNSH e cosa prevede

L’acronimo DNSH si riferisce al principio del Do No Significant Harm il quale impone che le iniziative delineate nel PNRR non debbano causare alcun impatto ambientale significativo. Il DNSH si basa sulle disposizioni della Tassonomia per la finanza sostenibile, adottata con l’obiettivo di promuovere gli investimenti del settore privato in progetti a carattere ecologico e sostenibile, contribuendo così al raggiungimento degli obiettivi fissati nel Green Deal.

DNSH e i 6 obiettivi ambientali

Il principio del DNSH è stato formalizzato all’interno del quadro legislativo europeo attraverso il Regolamento UE 852/2020, il quale ha istituito una tassonomia, ossia una classificazione di tutte le attività economiche ecologicamente sostenibili che apportano un contributo positivo alla mitigazione del cambiamento climatico.

Quindi, l’obiettivo del principio del DNSH è di valutare se un investimento potrebbe causare un danno ai 6 obiettivi ambientali specificamente identificati nell’accordo di Parigi del Green Deal europeo, dove un’attività economica può arrecare danni:

  • alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se essa comporta significative emissioni di gas serra;
  • all’adattamento ai cambiamenti climatici, se ha un impatto negativo significativo sul clima attuale e futuro, influenzando direttamente o indirettamente le persone, la natura o le risorse;
  • all’uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine, se danneggia il buono stato ecologico dei corpi idrici, compresi fiumi e laghi oppure il buono stato ecologico delle acque marine;
  • all’economia circolare, compresi la prevenzione, il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti, se porta a inefficienze significative nell’uso di materiali e risorse naturali oppure se aumenta in modo significativo la produzione, l’incenerimento o lo smaltimento dei rifiuti;
  • alla prevenzione e riduzione dell’inquinamento, se causa un notevole aumento delle emissioni di sostanze inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo rispetto alle condizioni preesistenti;
  • alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, se provoca danni significativi alla salute e alla resistenza degli ecosistemi o allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, inclusi quelli rilevanti per l’Unione Europea.

PNRR e criteri DNSH: impatti previsti e risultati

Tutti i progetti e le riforme inclusi nel PNRR sono stati soggetti a un’attenta valutazione basata sui criteri del principio DNSH. Questa valutazione ha preso in considerazione gli effetti previsti a lungo termine, sia diretti che indiretti e ha condotto all’identificazione di 4 possibili scenari:

  • la misura ha impatto nullo o trascurabile sull’obiettivo;
  • la misura sostiene l’obiettivo con un coefficiente del 100%;
  • la misura contribuisce all’obiettivo ambientale in maniera sostanziale;
  • la misura richiede una valutazione DNSH complessiva.

DNSH PNRR: guida operativa

Per supportare le amministrazioni responsabili dell’attuazione delle misure nel PNRR e per i soggetti attuatori, il MEF ha sviluppato una guida operativa che fornisce linee guida chiare e utili riguardo ai requisiti tassonomici, alla normativa pertinente e agli elementi necessari per documentare il rispetto dei criteri DNSH. La guida è strutturata nel seguente modo:

  • mappatura delle misure del PNRR: questa sezione mira a stabilire un collegamento tra ciascuna misura del PNRR e le specifiche attività economiche necessarie per la realizzazione degli interventi ad essa associate. Questo processo aiuta a identificare in modo chiaro le componenti coinvolte in ciascuna misura;
  • schede di autovalutazione dell’obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici per ciascun investimento: contengono l’autovalutazione riguardo all’impatto della riforma o dell’investimento su ciascuno dei 6 obiettivi ambientali, che le amministrazioni hanno condiviso con la Commissione Europea;
  • schede tecniche relative a ciascun settore di intervento: queste schede forniscono una sintesi delle informazioni operative e normative che identificano i requisiti tassonomici, ossia i vincoli DNSH e i possibili elementi di verifica;
  • checklist di verifica e controllo per ciascun settore di intervento: queste checklist sintetizzano in modo conciso i principali elementi di verifica richiesti nelle schede tecniche corrispondenti. Forniscono delle semplici indicazioni che i soggetti attuatori possono seguire nella realizzazione delle misure PNRR ed eventualmente integrare o adattare a seconda del contesto in cui operano;
  • appendice 1: metodologia per lo svolgimento dell’analisi dei rischi climatici come da Framework dell’Unione Europea (Appendice A, del Regolamento Delegato (UE) che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Relazione DNSH PNRR

I modelli di relazione DNSH hanno lo scopo di descrivere e motivare le scelte progettuali in conformità al principio del DNSH con indicazione dei documenti da allegare alla stessa e delle verifiche da effettuare. Con il software per la redazione delle relazioni DNSH hai a disposizione tutte le schede DNSH e le checklist di verifica e controllo per ciascun settore di intervento che ti aiuteranno nella corretta attuazione dell’intervento stesso.

Le schede tecniche individuano:

  • codice NACE di riferimento (se applicabile) delle attività economiche;
  • campo di applicazione della scheda, per inquadrare il tema trattato, le eventuali esclusioni specifiche e le eventuali altre schede tecniche collegate;
  • principio guida che rappresenta il presupposto ambientale per il quale è necessario adottare la tassonomia; in questa sezione sono specificate le modalità previste per il contributo sostanziale, il cosiddetto regime 1;
  • vincoli DNSH con gli elementi di verifica per dimostrare il rispetto dei principi richiesti dalla tassonomia, per ciascuno dei sei obiettivi ambientali;
  • perché i vincoli;
  • normativa di riferimento DNSH comunitaria e nazionale, con evidenziate le specificità introdotte dal Regolamento sulla tassonomia e il Regolamento Delegato che lo integra.

Per ogni misura, identificata tramite missione e componente, il MEF ha preliminarmente individuato una mappatura, come sopra specificato, degli interventi indicando il tipo di investimento (id + nome), il regime applicabile (1 o 2) e la scheda tecnica relativa all’attuazione dello specifico intervento.

Ciascuna scheda individua, inoltre, il regime valutativo dell’intervento, differenziandolo tra:

  • regime 1: l’investimento contribuisce sostanzialmente al raggiungimento dell’obiettivo della mitigazione dei cambiamenti climatici;
relazione DNSH regime 1

Relazione DNSH regime 1- PriMus-C

  • regime 2: l’investimento si limita a non arrecare un danno significativo all’ambiente.
relazione DNSH regime 2

Relazione DNSH regime 2 – PriMus-C

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