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Home » Approfondimenti » Impiantistica e Antincendio » Decreto GSA: gestione della sicurezza in caso di incendio

Decreto GSA: gestione della sicurezza in caso di incendio

Dm 2 settembre 2021 in vigore dal 4 ottobre 2022: misure per la gestione della sicurezza in caso di incendio, piano di emergenza obbligatorio, formazione addetti

Tempo di lettura stimato: 7 minutidi Redazione BibLus / 2 Settembre 2025/1 Commento/in Impiantistica e Antincendio /di
Decreto GSA

Il D.M. 2 settembre 2021 – decreto GSA -, in vigore dal 4 ottobre 2022, riporta i “criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio e in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio ai sensi dell’art. 46 comma 3 lett. a punto 4 e lettera b del D.Lgs. 81/2008“.

Il decreto GSA apporta importanti novità circa il piano di emergenza, la formazione e l’informazione degli addetti antincendio, la gestione della sicurezza in caso di emergenza.

Ti ricordo che il datore di lavoro ha diversi obblighi in materia di sicurezza. In caso di mancata formazione e addestramento del personale dipendente e dei responsabili e in mancanza di un piano di emergenza, si va incontro ad un grave rischio: la sospensione dell’attività.

Per evitare di trovarti in situazioni poco piacevoli, ti consiglio di utilizzare un software per la gestione sicurezza lavoro, affidabile e sempre aggiornato. Puoi gestire in maniera efficace la sicurezza nella tua azienda, creando un modello personalizzato in base ai tuoi dati: ottieni in automatico l’elenco delle attività da svolgere per legge, le scadenze da rispettare, i documenti da elaborare. Pianifichi il programma di informazione e formazione, redigi verbali e registri le attività.

Indice

  • D.M. 2 settembre 2021: ambito di applicazione e struttura
  • Piano di emergenza: quando è obbligatorio?
  • Allegato 2: contenuti del piano di emergenza
  • Obbligo di informazione e formazione dei lavoratori: gli addetti al servizio antincendio
  • Allegato 3: corsi di formazione e aggiornamento per addetti antincendio
  • Idoneità tecnica degli addetti al servizio antincendio
  • Corsi di formazione per docenti antincendio
  • Requisiti di qualificazione docenti antincendio
  • Registro antincendio

D.M. 2 settembre 2021: ambito di applicazione e struttura

Il decreto 2 settembre 2021 si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall’art. 62 D.Lgs. 81/08. Per le attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e per le attività di cui al D.Lgs. 105/2015 le disposizioni del D.M. 2 settembre 2021 si applicano limitatamente alle prescrizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6.

Il decreto è formato da 8 articoli e 5 allegati:

  • art. 1: campo di applicazione;
  • art. 2: GSA in esercizio e in emergenza;
  • art. 3 informazione e formazione dei lavoratori;
  • art. 4 designazione degli addetti al servizio antincendio;
  • art. 5: formazione e aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e GSA;
  • art. 6 requisiti dei docenti;
  • art 7: disposizioni transitorie e finali;
  • art. 8: entrata in vigore;
    • allegato 1: gestione della sicurezza antincendio in esercizio;
    • allegato 2: gestione della sicurezza antincendio in emergenza;
    • allegato 3: corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio;
    • allegato 4: idoneità tecnica degli addetti al servizio antincendio;
    • allegato 5: corsi di formazione e aggiornamento dei docenti dei corsi antincendio.
Icona

Download Gratuito DM 02/09/2021 - Decreto GSA - Gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza

Piano di emergenza: quando è obbligatorio?

Il datore di lavoro ha l’obbligo di adottare misure per la gestione della sicurezza in caso di incendio, in relazione ai rischi presenti sul luogo di lavoro. Il piano di emergenza è obbligatorio nei seguenti casi:

  • luoghi di lavoro con almeno 10 impiegati;
  • luoghi di lavoro soggetti ai controlli dei vigili del fuoco;
  • luoghi di lavoro aperti al pubblico nei quali si registra la presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero di lavoratori.

Per i luoghi che non rientrano nei punti suddetti, non vige l’obbligo di redazione del piano di emergenza, ma risulta comunque necessario adottare misure organizzative in caso di emergenza, da riportare nell’apposito documento di valutazione del rischio incendio.

Allegato 2: contenuti del piano di emergenza

L’allegato 2 del D.M. 2 settembre 2021 delinea i contenuti del piano di emergenza. Esso dovrà essere aggiornato in occasione di modifiche che alterino le misure di prevenzione e protezione. Deve contenere:

  • le azioni da mettere in pratica in caso di incendio;
  • le procedure di esodo;
  • le disposizioni per chiedere l’intervento dei vigili del fuoco.

Per compilare un piano di emergenza completo ed efficiente, bisognerà tener presente alcuni fattori quali, ad esempio: le caratteristiche del luogo di lavoro, il numero di persone presenti, i lavoratori esposti a particolari rischi, ecc. Inoltre il piano dovrà contenere chiare indicazioni sui compiti del personale antincendio, i provvedimenti da adottare per far sì che tutti i dipendenti siano pronti a gestire l’emergenza, ecc.

Il piano di emergenza deve includere almeno una planimetria in cui riportare: l’ubicazione dei sistemi antincendio, la posizione degli allarmi e delle centrali di controllo, l’ubicazione dei locali a rischio specifico, ecc.

Sono previste misure semplificate di gestione dell’emergenza in caso di esercizi aperti al pubblico con meno di 10 lavoratori e caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone (ad esclusione delle attività soggette ai controlli dei vigili del fuoco). In questi casi il datore di lavoro può utilizzare semplicemente degli schemi e/o la planimetria.

Assistenza alle persone con esigenze speciali

Nell’allegato 2, inoltre, si trova un riferimento esplicito alle persone con esigenze speciali (persone anziane, donne in gravidanza, persone con disabilità temporanee, bambini, persone con ridotte capacità sensoriali e/o motorie). Questa particolare attenzione è volta ad una inclusività totale soprattutto in caso di pericolo, come in questo caso specifico un incendio.

Il datore di lavoro ha l’obbligo di tenere in considerazione questi casi particolari sia nella progettazione che nella realizzazione di misure di sicurezza e, quindi, anche nella redazione di un piano di emergenza (ove previsto). Deve prevedere per loro, se necessario, misure di supporto come ad esempio adeguate modalità di diffusione dell’allarme attraverso dispositivi sensoriali (luci, scritte luminose, dispositivi a vibrazione) e messaggi ad altoparlanti (sistema EVAC, ossia i sistemi di diffusione sonora di allarme antincendio).

Obbligo di informazione e formazione dei lavoratori: gli addetti al servizio antincendio

I lavoratori devono essere opportunamente informati e formati in materia di antincendio. Questo è un obbligo in capo al datore di lavoro, il quale dovrà preoccuparsi della formazione dei lavoratori, dovrà scegliere gli addetti al servizio antincendio (lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza).

L’allegato 1 del decreto riporta in maniera approfondita tutti gli argomenti oggetto dell’informazione e della formazione dei lavoratori: rischio di incendio, misure di prevenzione da adottare, valutazione dei rischi, ecc. L’informazione deve essere chiara ed immediata, in modo che tutti i lavoratori possano apprendere facilmente. I lavoratori devono prendere parte ad esercitazioni antincendio almeno una volta all’anno.

Nei luoghi di lavoro di piccole dimensioni è sufficiente installare apposita cartellonistica.

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Allegato 3: corsi di formazione e aggiornamento per addetti antincendio

Gli addetti al servizio antincendio hanno l’obbligo di seguire dei corsi di formazione e di aggiornamento. I corsi di formazione sono correlati al livello di rischio dell’attività. L’allegato 3 delinea 3 livelli di rischio e 3 tipi di corsi di formazione commisurati ad essi (1 FOR – 2 FOR – 3 FOR) con rispettivi corsi di aggiornamento (1 AGG, 2 AGG, 3 AGG):

  • attività di livello 3: sono quelle attività in cui sono presenti sostanze altamente infiammabili e la propagazione delle fiamme potrebbe essere elevata;
  • attività di livello 2: sono quelle attività in cui sono presenti sostanze infiammabili e la propagazione risulta essere limitata;
  • attività di livello 1: sono quelle attività in cui sono presenti sostanze a basso rischio incendio e il rischio di propagazione delle fiamme è scarso.

Appare evidente che è cambiata solo la nomenclatura: basso-medio-alto (rischio incendio) è stato sostituito dai 3 livelli.

Corsi di formazione

Come detto in precedenza, i corsi di formazione sono commisurati ai suddetti livelli:

  • per il livello 3 è previsto un percorso formativo di 16 ore (12 ore di teoria, 4 di pratica); l’aggiornamento è previsto ogni 5 anni di 8 ore (5 di teoria e 3 di esercitazioni pratiche);
  • per il livello 2 è previsto un percorso formativo di 8 ore (5 ore di teoria, 3 ore di pratica); l’aggiornamento è fissato ogni 5 anni e prevede 5 ore (2 teoria e 3 esercitazioni pratiche);
  • per il livello 1 è previsto un percorso formativo di 4 ore (2 di teoria e 2 di pratica), aggiornamento ogni 5 anni di 2 ore (esercitazioni pratiche).

Metodologie didattiche

Per quanto riguarda le metodologie didattiche, si può fare una differenziazione tra:

  • teoria: lezioni in presenza, in videoconferenza o tramite linguaggi multimediali (no e-learning);
  • pratica: lezioni in presenza, no e-learning. Vige l’obbligo di esercitazioni pratiche anche per il livello 1 (basso rischio).

Idoneità tecnica degli addetti al servizio antincendio

L’allegato IV contiene l’elenco dei luoghi di lavoro dove è previsto l’obbligo di attestato di idoneità tecnica per i lavoratori incaricati alla prevenzione incendi.

Corsi di formazione per docenti antincendio

Si delineano 3 abilitazioni in base alla tipologia di docenza:

  • abilitazione (a docenza) sia teorica che pratica, “tipo A”: 60 ore di formazione (di cui 16 di pratica). L’esame finale prevede: una prova scritta di 60 minuti, 50 domande a risposta multipla, il cui superamento è dato da almeno 35 risposte esatte; prova orale e prova pratica;
  • abilitazione (a docenza) solo teorica, “tipo B”: 48 ore di formazione. L’esame finale prevede una prova scritta di 60 minuti, 50 domande a risposta multipla il cui superamento è dato da almeno 35 risposte esatte; prova orale. L’aggiornamento avviene ogni 5 anni per un totale di 12 ore di formazione;
  • abilitazione (a docenza) solo pratica, “tipo C”: 28 ore di formazione. L’esame finale consiste in: una prova scritta di 20 minuti, 15 domande a risposta multipla. Il superamento si ottiene con almeno 10 risposte esatte; prova orale, prova pratica. L’aggiornamento avviene ogni 5 anni, 8 ore di formazione (di cui la metà, 4, di pratica).

I corsi di qualificazione dei formatori sono tenuti da personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco. Anche i docenti hanno l’obbligo di aggiornamento attraverso la frequenza di corsi in materia di antincendio nell’arco di 5 anni dalla data di rilascio dell’attestato di formatore o dalla data di entrata in vigore del decreto, per i docenti già in possesso di esperienza nel settore.

Requisiti di qualificazione docenti antincendio

I docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio sono abilitati solo se in possesso di alcuni requisiti.

Docenti parte teorica e pratica

Il prerequisito è il possesso del diploma di scuola secondaria di II grado e almeno uno dei seguenti requisiti:

  • esperienza di almeno 90 ore come docente antincendio;
  • partecipazione ad un corso di formazione per docenti (teoria/pratica di tipo A);
  • iscrizione agli elenchi del Ministero dell’interno, corso di formazione di tipo C, modulo 10;
  • rientrare tra il personale cessato dei vigili del fuoco con almeno 10 anni di ruoli operativi.

Docenti parte teorica

Il prerequisito è il possesso del diploma di scuola secondaria di II grado e almeno uno dei seguenti requisiti:

  • esperienza di almeno 90 ore come docente antincendio;
  • partecipazione ad un corso di formazione per docenti (teoria/pratica di tipo B);
  • iscrizione agli elenchi del Ministero dell’interno;
  • rientrare tra il personale cessato dei vigili del fuoco con almeno 10 anni nei ruoli operativi.

Al 04/10/2022, si ritengono qualificati i docenti con documentata esperienza come formatori in materia teorica antincendio di almeno 5 anni con almeno 400 ore all’anno di docenza.

Docenti parte pratica

In questo caso non sono previsti prerequisiti. Bisogna, però, soddisfare uno dei seguenti criteri:

  • esperienza di almeno 90 ore come docenti antincendio in ambito pratico;
  • partecipazione ad un corso di formazione di tipo C;
  • rientrare tra il personale cessato dei vigili del fuoco come capo reparto o capo squadra (almeno 10 anni).

Registro antincendio

Ti ricordo che il registro dei controlli antincendio è un documento obbligatorio dal 25 settembre 2022 per tutte le attività con almeno un lavoratore. Nel registro bisogna tener conto di tutti i presidi antincendio presenti in azienda, annotare gli interventi di manutenzione in base alla tipologia, riportare con precisione le date dei controlli fatti dal tecnico manutentore antincendio qualificato.

Ti suggerisco, perciò, di utilizzare un software per registro antincendio che ti guida passo dopo passo alla compilazione del registro antincendio personalizzabile in base alle caratteristiche della tua attività. Ti consente di censire l’impianto antincendio, aggiungere schede tecniche con l’anagrafica dei componenti, creare check list di controllo e di manutenzione.

Leggi l’approfondimento “Sicurezza antincendio condomini“

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La redazione di BibLus non fornisce risposte a chiarimenti su casi specifici né offre consulenza di carattere tecnico o legale sugli argomenti trattati negli articoli.
1 commento
  1. Nicola
    Nicola dice:
    12 Marzo 2026 en 19:19

    Ottimo servizio.

    Rispondi
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