Home » Notizie » DL e responsabilità opere non conformi: non basta il dissenso del professionista!

Responsabilità direttore dei lavori

DL e responsabilità opere non conformi: non basta il dissenso del professionista!

Cassazione: manifestare il dissenso verso opere non conformi al progetto non basta a sollevare il DL da eventuali responsabilità. Occorre una concreta attivazione

Dissentire verbalmente e per iscritto, ma anche dimettersi dall’incarico, non basta a scongiurare la responsabilità di opere realizzate non conformi al progetto senza un intervento attivo sulla ditta appaltatrice dei lavori.

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 9965/2022 puntualizza sugli obblighi del direttore dei lavori.

Responsabilità del direttore dei lavori sulle richieste del committente non rispettose del progetto: il caso

Il direttore dei lavori (nonché progettista) nella ristrutturazione di un immobile veniva citato in giudizio a causa dell’esecuzione di alcuni lavori non attinenti al progetto ed eseguiti per esclusiva volontà dei committenti.

Il tecnico aveva avuto modo di esprimere il suo dissenso perché contrario a quei lavori che avrebbero potuto causare, come poi verificatosi, conseguenze dannose al compimento a regola d’arte della ristrutturazione.

La questione, dopo un prima condanna del direttore dei lavori da parte della Corte d’Appello, approdava in giudizio presso la Cassazione.

Questi i motivi a difesa del tecnico:

  • la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto che la volontà contraria manifestata non fosse sufficiente ad escludere la responsabilità del direttore dei lavori in relazione al danno conseguente all’esecuzione degli interventi edilizi contestati;
  • la stessa Corte avrebbe dovuto considerare che egli aveva inviato due missive ai committenti, segnalando, appunto, il suo dissenso e dunque escludere la sua responsabilità;
  • il direttore dei lavori assume una obbligazione di mezzi, non di risultato, e dunque il suo dissenso all’esecuzione di determinate opere sarebbe stato sufficiente ad annullare il nesso causale tra la realizzazione di dette opere e l’eventuale danno dalle stesse derivante.

Il giudizio della Corte di Cassazione: nemmeno il recesso dall’incarico esclude la responsabilità di un eventuale danno conseguente alle opere difformi realizzate

Gli ermellini premettono che nel caso in esame il direttore dei lavori avrebbe avuto l’obbligo di recedere dal contratto per giusta causa, ai sensi di quanto previsto dal secondo comma dell’art. 2237 c.c., ma anche in questo caso la responsabilità del prestatore d’opera può sussistere, o meno, a prescindere dall’esercizio del diritto di recesso per giusta causa. Quest’ultimo, infatti, costituisce un rimedio che consente alla parte di svincolarsi legittimamente dall’obbligo di rispettare gli impegni contrattualmente assunti, ma ciò non implica, in linea generale, l’automatico venir meno dell’eventuale responsabilità della parte recedente per fatti, attivi od omissivi, anteriori all’esercizio del recesso.

I giudici spiegano, citando il giudizio precedente della Corte d’Appello, che il direttore dei lavori resosi conto che una parte dei lavori, di estrema importanza per la buona riuscita dell’opera, si era svolta a sua insaputa, in sua assenza, e contro il proprio parere, avrebbe potuto e dovuto pretendere la rimozione di quanto così eseguito, al fine di verificare l’esecuzione a regola d’arte.

Sul punto, merita di essere ribadito il principio secondo cui:

La natura della responsabilità del direttore dei lavori nominato dal committente o dell’ appaltatore  […] per un fatto dannoso cagionato ad un terzo dall’esecuzione di essi, è di natura extracontrattuale e perciò può concorrere con quella di costoro (committente e appaltatore) se le rispettive azioni o omissioni, costituenti autonomi fatti illeciti, hanno contribuito causalmente a produrlo.

In relazione poi al direttore dei lavori dell’appaltatore egli risponde del danno derivato al terzo se ha omesso di impartire le opportune direttive per evitarlo e di assicurarsi della loro osservanza, ovvero di manifestare il proprio dissenso alla prosecuzione dei lavori stessi astenendosi dal continuare a dirigerli in mancanza di adozione delle cautele disposte

Il direttore dei lavori, quindi, per essere esentato da colpa non è tenuto soltanto a segnalare il proprio dissenso dall’esecuzione di interventi che egli ritiene non adeguati o pericolosi, ma deve anche attivarsi positivamente affinché l’appaltatore rispetti le sue indicazioni e se ciò non accade deve astenersi dal continuare a dirigere i lavori.

Nel caso di specie, il tecnico ha certamente segnalato il suo dissenso, ma non ha documentato il fatto di essersi attivato positivamente affinché l’appaltatore non eseguisse le opere poi rivelatesi dannose.

Il ricorso non è, quindi, accolto.

 

Per maggiore approfondimento, leggi anche questi articoli di BibLus-net:

 

 

primus
primus

 

0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Fornisci il tuo contributo!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *