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Divieto di subappalto

La disciplina del subappalto trova sempre più chiara definizione dopo le modifiche all’art. 13 co. 7 L. 109/94 introdotte dalla L. 166/2002 e nelle interpretazioni dell’Autorità di Vigilanza ed del Consiglio di Stato.

La disciplina del subappalto trova sempre più chiara definizione dopo le modifiche all’art. 13 co. 7 L. 109/94 introdotte dalla L. 166/2002 e nelle interpretazioni dell’Autorità di Vigilanza ed del Consiglio di Stato.
Nelle determinazioni n. 27 e 31 del 2002, infatti, l’Autorità di Vigilanza sui LL.PP. aveva chiarito che non possono essere oggetto di subappalto le lavorazioni (specializzate o generali) scorporabili che singolarmente incidano per più del 15 % sull’importo totale dell’opera.
Il C.d.S. (sentenza 3 aprile 2003, n. 1716) ha ritenuto illegittima l’aggiudicazione di una gara ad un’impresa non qualificata per una categoria specializzata (OS 30) la cui incidenza sull’importo totale era maggiore del 15%.
Infatti, ai sensi dell’art.13 comma 7 L. 109/1994, essa non poteva essere subappaltata e, pertanto, l’impresa avrebbe dovuto eseguirla in proprio: ma l’impresa stessa, non possedendo la qualificazione necessaria (art. 74 D.P.R. 554/99) non era idonea all’esecuzione di tale lavorazione.
L’aggiudicazione sarebbe stata regolare se l’impresa in questione avesse partecipato alla gara in associazione con un’impresa in possesso della qualificazione per la categoria OS30.

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Art. 13 comma 7 L. 109/94425 KbPDF
Sentenza 3 aprile 2003, n. 171687 KbPDF
Art. 74 D.P.R. 554/991,02 MbPDF
 
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