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Home » Approfondimenti » Opere edili, lavori privati e condominiali » Distanze tra fabbricati: vanno applicate anche a terrapieni artificiali e muri di sostegno? Ecco un rapido riepilogo

Distanze tra fabbricati: vanno applicate anche a terrapieni artificiali e muri di sostegno? Ecco un rapido riepilogo

Distanze tra fabbricati, il riepilogo normativo dopo la sentenza della Cassazione su terrapieni e muri di sostegno

Tempo di lettura stimato: 2 minutidi Redazione BibLus / 26 Marzo 2015/2 Commenti/in Opere edili, lavori privati e condominiali /di

Una recente sentenza della Corte di Cassazione torna ad occuparsi delle distanze minime tra gli edifici, evidenziando la non derogabilità delle norme locali rispetto quelle nazionali.

Il caso in esame riguarda la realizzazione di muri costruiti per il contenimento di terrapieni e scarpate, con un’altezza inferiore a 1,50 metri.
Per quanto riguarda l’applicazione delle distanze, il regolamento locale non considera i muri in questione delle costruzioni vere e proprie e pertanto ritiene che non siano tenuti a rispettare le distanze minime nazionali.
I giudici di Cassazione affermano che i terrapieni artificiali e i relativi muri di contenimento devono essere considerati come costruzioni e di conseguenza devono rispettare le distanze minime nazionali in quanto le norme locali non possono derogare a quelle nazionali, possono solo prevedere distanze maggiori.

Il concetto di costruzione (laddove per costruzione deve intendersi qualsiasi opera non completamente interrata, avente caratteri di solidità e di immobilizzazione rispetto al suolo) è unico e non può subire deroghe di nessun tipo.
La Cassazione ribadisce, inoltre, che le distanze stabilite dal D.M. 1444/1968 costituiscono valori minimi che devono essere rispettati dai regolamenti comunali.


Distanze tra edifici: un riepilogo normativo

Prendendo spunto dalla sentenza, è opportuno fare un breve riepilogo della normativa relativa alle distanze tra le costruzioni.
L’articolo 873 del Codice Civile prescrive che le costruzioni realizzate su fondi finitimi, se non aderenti, devono essere poste alla distanza di almeno 3 metri (o alla maggiore distanza prevista dai regolamenti locali, emanati nel rispetto delle norme statali e regionali).

Il Decreto ministeriale 1444/1968  stabilisce le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee:

  • per i nuovi edifici è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di 10 m tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti;
  • nelle Zone C (parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi) è prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari all’altezza del fabbricato più alto;
  • per i fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli devono essere pari alla larghezza della strada aumentata, per ciascun lato, di:
    • 5,00 m , per strade di larghezza inferiore a 7 m
    • 7,50 m per lato, per strade di larghezza compresa tra 7 e 15 m
    • 10,00 m per lato, per strade di larghezza superiore a 15 m
  • nelle Zone A (centri storici) sono ammesse distanze inferiori per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni. Le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale
  • nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche sono lo stesso ammesse distanze inferiori

Leggi un approfondimento su “Distanza impianti dal confine” e “Distanza alberi dal confine“.

Clicca qui per scaricare la Sentenza 16 marzo 2015, n. 5163

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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/distanze-tra-fabbricati-vanno-applicate-anche-a-terrapieni-artificiali-e-muri-di-sostegno-ecco-un-rapido-riepilogo/
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La redazione di BibLus non fornisce risposte a chiarimenti su casi specifici né offre consulenza di carattere tecnico o legale sugli argomenti trattati negli articoli.
2 commenti
  1. Christian
    Christian dice:
    27 Luglio 2016 en 13:45

    Salve, sono un Geometra libero professionista, ho letto questa sentenza e dal mio piccolo posso solo dire che l’art. 873 ANDAVA LETTO FINO IN FONDO. infatti il secondo periodo cita “Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore (878)” Si rimanda quindi all’art 878 – Muro di cinta – che recita “Il muro di cinta e ogni altro muro isolato che non abbia un’altezza superiore ai tre metri non è considerato per il computo della distanza minima indicata dall’art. 873.”
    La questione quindi mi fa sorridere per due motivi:
    1 – o non ho capito io come si applica questo articolo anche se è scritto chiaro pure per un bambino;
    2 – i giudici della cassazione hanno preso un ABBAGLIO COLOSSALE perché è più che chiaro che I MURI CON ALTEZZA NON SUPERIORE A 3 METRI NON DEVONO SOTTOSTATE A NESSUNA DISTANZA PER IL CODICE CIVILE.

    nella pratica vedo che sempre e comunque quando si ha a che fare con casi del genere si intendono MURI INTERRATI CHE NON FUORIESCONO DAL SUOLO per ovvi motivi.

    Tutta la pappardella sulla naturalità o meno del terrapieno, mi fa’ sorridere ancora…

    Personalmente ritengo questa sentenza “carta straccia” sino a ulteriore chiarimento o sentenza di annullamento.

    Quando leggo certe cose non ce la faccio più (chissà quanto lavoro per quella sentenza….quanti soldi in legali….e quanto tempo andato….)

    Spero che qualcun altro si faccia avanti contro o a favore che sia….

    Christian Michelini

    Rispondi
  2. ale
    ale dice:
    1 Settembre 2016 en 18:53

    può sempre farsi un giro a Pergine per vedere di cosa si tratta e postare in seguito un commento. Le rampe a 45° x centri abitati sono state inserite per garantire la ciccia agli avvocati trentini.A Bolzano mi dicono che non hanno avuto molto successo. come non ha avuto successo la SCIA.

    Rispondi
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