Distanze tra edifici, i lucernari vanno considerati luci o vedute?
Le norme sulle distanze tra edifici (art. 9 d.m. 1444/1968) non si applicano in caso di lucernari
Il Consiglio di Stato con la Sentenza 4628 del 5 ottobre 2015 ha chiarito che le norme sulle distanze tra edifici non si applicano in caso di presenza di lucernari.
In particolare, il decreto ministeriale 1444/1968 sulle distanze tra edifici e standard urbanistici prevede, all’articolo 9, che la distanza minima che deve intercorrere tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti sia pari ad almeno 10 m.
Secondo i giudici di Palazzo Spada, per pareti finestrate si intendono, secondo l’univoco e costante insegnamento della giurisprudenza, unicamente “le pareti munite di finestre qualificabili come vedute, senza ricomprendere quelle sulle quali si aprono semplici luci”.
I velux non possono di certo considerarsi “vedute” alla stregua dell’articolo 900 codice civile: non consentono infatti né di affacciarsi sul fondo del vicino (prospectio) né di guardare di fronte, obliquamente o lateralmente (inspectio), ma costituiscono semplici luci in quanto consentono il solo passaggio dell’aria e della luce.
Conseguentemente, l’articolo 9 del decreto ministeriale 1444/1968 non è applicabile in caso di presenza di un lucernario di tipo velux posto su un tetto di un edificio da cui i proprietari dello stesso prendono luce ed aria.

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