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Distanze minime delle recinzioni dalle strade urbane locali

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Tar Veneto: il regolamento edilizio comunale può prevedere fasce di rispetto per le strade urbane locali con distanze minime da osservare rispetto a nuove costruzioni e recinzioni

Il Comune può prevedere, a livello locale, fasce di rispetto per le strade urbane comunali in contrasto con quanto affermato dall’art. 28 (fasce di rispetto  per l’edificazione nei centri abitati) del dpr 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada)?

Il caso è chiarito dal Tar Veneto con la sentenza n. 798/2020.

Nell’articolo 28 del dpr 495/1992 (decreto attuativo dell’art. 18 del Codice della strada), al comma 2, in merito alle fasce di rispetto per l’edificazione nei centri abitati relative alle strade urbane locali, è riportato che:

Per le strade di tipo E ed F, nei casi di cui al comma 1, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione.

Dove al comma 1 è riportato che:

Le distanze dal confine stradale all’interno dei centri abitati, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:

a) 30 m per le strade di tipo A;
b) 20 m per le strade di tipo D.

Ricordiamo che il Codice opera la seguente distinzione e classificazione delle strade:

  • A – Autostrade;
  • B – Strade extraurbane principali;
  • C – Strade extraurbane secondarie;
  • D – Strade urbane di scorrimento;
  • E – Strade urbane di quartiere;
  • F – Strade locali;
  • F-bis. Itinerari ciclopedonali.

Il caso

Un privato si vedeva recapitare un provvedimento di parziale annullamento del permesso di costruire rilasciato dal Comune per l’edificazione di un nuovo fabbricato residenziale unifamiliare.

Il motivo di annullamento parziale del titolo edilizio era costituito dalla mancata osservanza della distanza minima di una recinzione rispetto ad una strada comunale, secondo quanto prescritto dal regolamento urbanistico edilizio comunale (RUEC).

Il privato si opponeva e lamentava la cattiva applicazione degli artt. 26 (Fasce di rispetto fuori dai centri abitati) e 28 (Fasce di rispetto  per l’edificazione nei centri abitati) del dpr 495/1992 contraddetti, a suo giudizio, dal regolamento edilizio comunale nella parte in cui quest’ultimo fissava la distanza delle recinzioni dalle strade di tipo F (strade locali) poste all’interno dei centri abitati.

La questione finiva presso il giudizio del Tar.

La sentenza del Tar Veneto

I giudici ritengono che quanto affermato dal regolamento edilizio comunale non si pone in contrasto con l’art. 28 del dpr 495/1992, in quanto quest’ultimo non esclude il potere dei Comuni di fissare distanze minime di costruzioni e recinzioni dal confine stradale nell’esercizio dei propri poteri di pianificazione e regolamentazione dell’attività edilizia, essendo preclusa soltanto l’introduzione di distanze inferiori per le strade rientranti nelle categorie A e D.

Infatti, continuano i giudici, l’articolo 18 del Codice della strada, al comma 4, fa espressamente salva la prerogativa dei Comuni di prevedere distanze dalle strade per le piantagioni e le recinzioni:

Le recinzioni e le piantagioni dovranno essere realizzate in conformità ai piani urbanistici e di traffico e non dovranno comunque ostacolare o ridurre, a giudizio dell’ente proprietario della strada, il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione.

I togati concludono che quanto citato al comma 4 dell’art. 18 del Codice della strada assume valenza sia urbanistico-edilizia sia di tutela del bene primario ai fini della sicurezza della circolazione stradale.

Il ricorso, quindi, non è accolto.

 

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Clicca qui per scaricare la sentenza del Tar Veneto

 

praticus-ta

 

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