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Distanze tra fabbricati: la violazione può riguardare anche le distanze verticali?

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Distanze legali tra fabbricati: la Corte di Cassazione chiarisce che la violazione in materia di distanze legali riguarda le sole “misurazioni lineari”

Il proprietario di un’abitazione lamentava una serie di violazioni in termini di distanze legali a seguito di alcuni lavori eseguiti dall’inquilino del piano di sopra.

Le opere oggetto di controversia, di cui era richiesta la demolizione, consistevano in:

  • porzione di fabbricato adiacente il cortile di piano terra con arretramento, a livello di primo piano, del muro perimetrale nell’ampliamento di una centrale termica al secondo piano
  • intera porzione di fabbricato posta a distanza dai confini inferiore a 3 m
  • parte del fabbricato elevata oltre i limiti massimi assentiti

Il Tribunale di primo grado ravvisava violazione delle distanze legali rispetto la chiostrina di proprietà attrice posta a piano terra e ordinava la demolizione delle seguenti opere:

  • porzione di centrale termica posta al secondo piano
  • pareti delle chiostrine poste al primo piano
  • parapetto di queste due chiostrine
  • parapetto del lastrico solare

La Corte di Appello ribaltava la sentenza in questione e accoglieva il ricorso di parte convenuta. Il giudice di Appello evidenziava che la domanda di riduzione in pristino in materia di distanze legali non poteva essere presentata dal proprietario dell’immobile sottostante, ma eventualmente dal proprietario dell’immobile frontista.

Il proprietario della chiostrina proponeva ricorso per Cassazione.

Distanze legali tra fabbricati: la sentenza di Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione con sentenza n. 98/2017 si esprime sul ricorso presentato dal proprietario dell’immobile.

Egli lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 872 e 873 cc..

In particolare ai sensi dell’art. 873:

Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di 3 m.

Il ricorrente sostiene che, in qualità di titolare del diritto di proprietà del fondo finitimo alla costruzione del proprietario del piano superiore, ha la titolarità piena di far valere i diritti che ne derivano e in particolare il rispetto della distanza minima legale.

La Corte di Cassazione respinge il ricorso, sostenendo la tesi del Tribunale di Appello.

Per gli Ermellini le distanze legali che sono oggetto della previsione di cui all’art. 873 sono le sole distanze lineari (misurate in orizzontale).

Pertanto la violazione delle distanze legali tra fabbricati riguarda le sole misurazioni lineari e non possono essere considerate né le distanze che si misurano in verticale tra una porzione di fabbricato sottostante e quella sovrastante, né le consistenze immobiliari appartenenti ai soggetti terzi.

 

Clicca qui per scaricare la sentenza di Corte di Cassazione n.98/2017

 

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