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Home » Approfondimenti » Varie e brevi » Distanze legali in condominio (art. 889 cc), cosa ne pensa la Cassazione sull’installazione di tubazioni

Distanze legali in condominio (art. 889 cc), cosa ne pensa la Cassazione sull’installazione di tubazioni

Distanze legali in condominio, la Cassazione ribadisce che occorre rispettare l'art. 889 cc e che non è possibile eseguire opere che ledono i diritti di altri condòmini

Tempo di lettura stimato: 2 minutidi Redazione BibLus / 30 Giugno 2016/0 Commenti/in Varie e brevi /di
Distanze-legali-in-condominio

Un condòmino si rivolgeva al Tribunale di Verona per spostare gli scarichi idrici che il vicino aveva installato in prossimità del suo appartamento senza rispettare le distanze legali in condominio, così come stabilite dall’art. 889 cc.

Il vicino, infatti, nel suddividere il proprio appartamento in 2 unità immobiliari indipendenti, aveva installato le tubazioni idriche a meno di un metro dal confine.

Cosa prevede il Codice civile in merito alle distanze in condominio

L’art. 889 cc prevede che le tubazioni idriche di adduzione o scarico siano installate almeno ad un metro di distanza dal confine.

In particolare, l’art. 889 cc in materia di distanze per pozzi, cisterne, fosse e tubi dispone che:”chi vuole aprire pozzi, cisterne, fosse di latrina o di concime presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, deve osservare la distanza di almeno due metri tra il confine e il punto più vicino del perimetro interno delle opere predette. Per i tubi d’acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine. Sono salve in ogni caso le disposizioni dei regolamenti locali“.

Inoltre, l’articolo 1122 cc (opere su parti di proprietà o uso individuale) prevede che: “nell’unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all’uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all’uso individuale, il condòmino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio.”

Sentenza della Corte di Cassazione

La Cassazione, con la sentenza n. 12633/2016 del 17 giugno, conferma quanto deciso già in primo e secondo grado: il vicino deve rimuovere le tubazioni che non rispettano le distanze legali.

Inoltre, non ricorrono neanche le condizioni per poter richiedere una deroga alle prescrizioni di cui all’art. 889 cc: la deroga al rispetto delle distanze, infatti, è subordinata all’impossibilità di posizionare le tubazioni in maniera differente. Nel caso in esame, però, la scelta di posizionare gli scarichi in prossimità dell’abitazione confinante era dettata dal voler suddividere l’appartamento in 2 abitazioni indipendenti a scopo puramente speculativo.

Infine, il vicino contravveniva anche alle disposizioni dell’art. 1122 cc: il privato ha diritto di godere e disporre del proprio appartamento, apportando modifiche o trasformazioni che ne possano migliorare la utilizzazione, con il limite di non ledere i diritti degli altri condomini .

In definitiva, attestata la violazione della normativa sulle distanze legali in condominio e ravvisata la lesione dei diritti nei confronti di un altro condòmino, la corte di Cassazione rigetta il ricorso e conferma la condanna.

Leggi un approfondimento su “Distanza impianti dal confine“

 Clicca qui per scaricare la sentenza della Corte di Cassazione n.12633/2016

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