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Distanze dal confine: ecco le regole valide per i vani tecnici e le canne fumarie

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Distanze dal confine: la Cassazione ribadisce che le disposizioni regolamentari valgono per i vani tecnici considerati come nuove costruzioni ma non per le canne fumarie

Il proprietario di un immobile aveva eseguito dei lavori di manutenzione straordinaria, realizzando un vano contatori e una canna fumaria

Il vicino citava in giudizio il proprietario del fabbricato per la violazione delle distanze dal confine.

Il Tribunale di Verona ordinava la demolizione delle suddette opere; successivamente la Corte di appello di Venezia confermava la sentenza di primo grado.

Veniva, dunque, presentato ricorso in Cassazione dal proprietario dell’immobile.

La sentenza di Cassazione

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 23973/2017, si esprime sul ricorso presentato.

Vano Contatori

Il Tribunale aveva ordinato la demolizione del manufatto contenente i contatori di acqua e gas, costruito in aderenza al muretto di recinzione, in quanto nuova costruzione infissa permanentemente nel suolo e non rispettosa della distanza legale.

Il ricorrente sostiene che trattandosi di volume tecnico non era computabile nella volumetria della costruzione e che il Regolamento attuativo del PRG non solo
consente la costruzione, ma stabilisce che queste costruzioni accessorie sono escluse ai fini della misurazione della distanza tra i fabbricati dal confine.

Secondo la Corte di Cassazione la nozione di costruzione, agli effetti dell’art. 873 c.c., non può subire deroghe da parte delle norme secondarie, sia pure al limitato fine del computo delle distanze legali, in quanto il rinvio ivi contenuto ai regolamenti locali è circoscritto alla sola facoltà di stabilire una “distanza maggiore” tra edifici o dal confine.

Canna fumaria

Il giudice di prime cure aveva ordinato l’abbattimento della canna fumaria perché pericolosa “in quanto realizzata in modo irregolare”.

Parte ricorrente denuncia che la costruzione della canna fumaria era invece consentita dai regolamenti locali, non essendo soggetta al disposto dell’art. 889, ma a quello dell’art. 890 c.c., secondo cui

Chi presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, vuole fabbricare forni, camini, magazzini di sale, stalle e simili, o vuol collocare materie umide o esplodenti o in altro modo nocive, ovvero impiantare macchinari, per i quali può sorgere pericolo di danni, deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, quelle necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza 

Secondo i giudici di Cassazione la Corte di appello aveva omesso una precisa qualificazione della fattispecie, secondo cui la distanza di almeno 1 metro dal confine, che l’art. 889 comma 2 cod. civ. prescrive per l’installazione dei tubi dell’acqua, del gas e simili, si riferisce alle condutture che abbiano un flusso costante di sostanze liquide o gassose e, conseguentemente, comportino un permanente pericolo per il fondo vicino, in relazione alla naturale possibilità di trasudamento e di infiltrazioni.

Detta norma, pertanto, non è applicabile con riguardo alle canne fumarie per la dispersione dei fumi delle caldaie le quali, avendo una funzione identica a quella del camino, vanno soggette alla regolamentazione di cui all’art. 890 cod. civ. e, quindi, poste alla distanza fissata dai regolamenti locali.

Secondo gli Ermellini, dunque, prima di ordinare la demolizione della canna fumaria, è necessario esaminare la fattispecie alla luce dei regolamenti locali.

Pertanto la Corte di Cassazione rigetta la parte di ricorso relativo al vano contatori, ma accoglie il secondo motivo di giudizio legato alla canna fumaria.

 

Clicca qui per scaricare la sentenza n. 23973/2017

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