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Home » Approfondimenti » Opere edili, lavori privati e condominiali » Distanza tra le costruzioni e distanza dal confine, come si esegue la misurazione?

Distanza tra le costruzioni e distanza dal confine, come si esegue la misurazione?

Distanza tra le costruzioni e dal confine, il Tar Abruzzo chiarisce come eseguire la misurazione per verificare il rispetto delle distanze

Tempo di lettura stimato: 2 minutidi Redazione BibLus / 13 Aprile 2017/10 Commenti/in Opere edili, lavori privati e condominiali /di
TOP_distanza-tra-fabbricati

Un Comune aveva rilasciato un’autorizzazione per la realizzazione di un chiosco da adibire ad attività commerciale.

Il vicino, proprietario di un immobile ad uso abitativo, si rivolgeva al Tar Abruzzo chiedendo l’annullamento del provvedimento comunale, adducendo le seguenti violazioni relative a:

  • norme imperative di legge in materia di distanze tra gli edifici e dal confine
  • prescrizione normativa in materia di altezza massima dei chioschi
  • regolamento comunale recante il piano chioschi

Dopo la perizia del CTU, la situazione dello stato di fatto risultava come mostrato nello schema seguente:

Distanza minima tra costruzioni

Distanza minima tra costruzioni

Sentenza n. 109/2017 del Tar Abruzzo

Il Tar Abruzzo con sentenza n.109/2017 si esprime sul ricorso presentato dal proprietario dell’immobile ad uso abitativo.

Il ricorrente ritiene che siano state eseguite le seguenti violazioni:

  1. della distanza minima tra le costruzioni (10 m)
  2. della distanza minima dal confine (5 m)
  3. dell’altezza massima chiosco (3,5 m)
  4. del requisito di amovibilità della struttura

Il Tar ritiene che in tema di rispetto di distanza minime legali il chiosco risulta essere in regola. I giudici richiamano una sentenza pregressa del Consiglio di Stato, secondo cui per poter applicare la regola della distanza minima di 10 m posta dall’art. 9 del D.M. n. 1444/968 è necessaria l’esistenza di due pareti che si contrappongono, di cui almeno una deve essere finestrata. In tal caso la distanza di 905 cm, chiamata in causa dal ricorrente, si riferisce alla distanza del basamento del chiosco e non dalla parte finestrata, che dista 10 m.

Dunque la distanza minima legale tra le costruzioni è rispettata.

Per lo stesso motivo è rispettata la distanza minima dal confine (5,10 m).

Secondo il Tribunale non vengono neanche violate le norme tecniche di attuazione del Prg comunale in merito all’altezza del chiosco. In tal caso l’altezza di 4 metri comprende lo spessore del cornicione (50 cm), quindi la dimensione è proprio di 3,5 metri, consentita nelle aree destinate a spazi pubblici attrezzati a parco.

In ultimo il giudice di primo grado si esprime a favore del ricorrente in merito al regolamento comunale dei chioschi.

Il chiosco in questione ha la fondazione costituita da un basamento antisismico in calcestruzzo armato di 30 cm di spessore, completamente interrato rispetto al piano campagna, che non può ritenersi amovibile. Il basamento fa si che non sia rispettato il requisito dell’amovibilità, che determina la violazione della prescrizione normativa contenuta nella variante al piano chioschi che vieta l’uso di “piattaforme” in cemento armato.

Pertanto il Tar accoglie il ricorso, non per violazione delle distanze minime legali, ma per violazione del requisito dell’amovibilità.

Leggi anche un approfondimento su “Fondi finitimi: cosa sono e cosa prevedono le norme sulle distanze tra fabbricati”

Clicca qui per scaricare la sentenza n. 109/2017 del Tar Abruzzo

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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/distanza-tra-le-costruzioni-distanza-dal-confine-si-esegue-la-misurazione/
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La redazione di BibLus non fornisce risposte a chiarimenti su casi specifici né offre consulenza di carattere tecnico o legale sugli argomenti trattati negli articoli.
10 commenti
  1. Arch. Stefano Pasquon
    Arch. Stefano Pasquon dice:
    18 Aprile 2017 en 14:39

    Ma va lá TAR Abruzzo, la fondazione è completamente interrata. Per tale sentenza dovremo fare fondazioni a filo muro? Tutte le fondazioni, anche quelle continue a T ROVESCIA hanno l’ala che deborda logicamente rispetto al muro fuori terra e dovremo considerarle non a norma per un Decreto insulsamente interpretato? Ma fatemi il piacere, allora tutti gli edifici hanno fondazioni non a norma. Non mettete sentenze che sono vestitini locali che non hanno senso.
    (Scusate avevo lasciato il commento sui velux che invece ha sentenza corretta del CdS)

    Rispondi
    • tommaso
      tommaso dice:
      13 Agosto 2017 en 13:55

      Non hai capito nulla della sentenza. Rileggila

      Rispondi
  2. Arch. Stefano Pasquon
    Arch. Stefano Pasquon dice:
    18 Aprile 2017 en 14:51

    Qui è principio regolamentare che fa specie. Se io costruisco una Pergola amovibile questa avrà un basamento (plintino molte volte fatto da un pozzetto di cls prefabbricato riempito di cls dove metto una zanca metallica con tirafondo e staffa per appoggiare il Pilo ligneo). La struttura è amovibile perché facilmente smontabile (svito i bulloni e tolgo i perni). Il plintino rimane. Non per questo la Pergola deve ritenersi non amovibile. Qui è solo il Regolamento locale che vieta la platea per il chiosco ma ciò non significa che esso non sia amovibile a meno che non sia stato fatto in muratura. Ma se è una struttura stagionale, ed intendo smontabile nel tempo, questa dovrà essere rimontata sul suo basamento. La tipicità regolamentare (astrusa) la vieta, ed è per questo che il TAR accoglie il ricorso, ma da qui a dire che anche i basamenti interrati di fondazione concorrono alla Distanza del DM 1444 e come tale deve essere interpretato ne passa di acqua sotto il ponte :))))

    Rispondi
    • ING
      ING dice:
      9 Agosto 2017 en 6:17

      Non capisco il suo commento…il TAR ha correttamente applicato la norma comunale che vieta basamenti in cls. Sul tema distanze ha confermato che le opere interrate non vengono considerate dal dm in quanto non sono pareti contrapposte..

      Rispondi
    • Leonardo Mastrocristino
      Leonardo Mastrocristino dice:
      13 Agosto 2017 en 6:33

      Hai ragione. Cosa c’entra il basamento???!? Dipende piu’ che altro da come e’ stata realizzata la struttura fuori terra e poi, come questa si collega al basamento. Quindi se è amovibile o meno.

      Rispondi
  3. Ing Alessandro Montagnoli
    Ing Alessandro Montagnoli dice:
    20 Aprile 2017 en 8:33

    Arch. Stefano Pasquon concordo pienamente con lei complimenti per l’esposizione

    Rispondi
  4. lucas
    lucas dice:
    24 Luglio 2017 en 8:28

    buongiorno volevo chiedere il mio vicino sta facendo fare un progetto per fare una scala distanza 5MT dalla mia proprieta’ ma propio di fronte alla mia finestra della mia cucina in questo caso non vedrei piu’ niente ho visto il progetto e un muro in cemento alto fino al tetto per 2.5MT che copre tutta la scala . puo’ lui fare una cosa del genere che mi oscura la mia finestra ? grazie

    Rispondi
    • Redazione di BibLus
      Redazione di BibLus dice:
      25 Luglio 2017 en 9:09

      Ciao Lucas, in questi casi (questioni delicate) il mio consiglio è di rivolgersi sempre a un avvocato e valutare insieme se è il caso di adire le vie legali (perchè sono lesi i propri diritti) o meno.
      E’ di fondamentale importanza una attenta valutazione preliminare, altrimenti si rischia di agire inutilmente.
      Ciao.

      Rispondi
      • Franco
        Franco dice:
        31 Dicembre 2017 en 11:16

        ..oppure rivolgersi ad un tecnico di sua fiducia (geom. / Ing.) che svolge la professione nella sua zona e verificare se il progetto depositato e’ corretto con il tecnico dell’altra proprietà …

        Rispondi
  5. Marco
    Marco dice:
    5 Agosto 2017 en 7:33

    Credo che il procedimento sia pienamente corretto. Una struttura amovibile è realizzata con pali infissi nel terreno. L’esistenza di una platea (inamovibile) modifica l’essere della struttura.

    Rispondi
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