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Home » Approfondimenti » Opere edili, lavori privati e condominiali » Distanza degli edifici dalla strada: occorre tener conto del marciapiede?

Distanza degli edifici dalla strada: occorre tener conto del marciapiede?

Nel calcolo della distanza degli edifici dalla strada occorre sempre tenere conto del marciapiede, che fa parte della strada. I chiarimenti del Tar Calabria

Tempo di lettura stimato: 3 minutidi Redazione BibLus / 25 Gennaio 2018/0 Commenti/in Opere edili, lavori privati e condominiali /di
edifici e marciapiedi

Quando si calcolano le distanze degli edifici dalla strada, bisogna considerare anche il marciapiede. Lo ha ribadito il Tar Calabria, sezione II Catanzaro, con la sentenza n. 138 del 17 gennaio 2018.

Il giudice amministrativo ha stabilito che la distanza degli edifici dal limite della strada, che va misurata dal profilo estremo degli sporti al ciglio della via, deve tenere conto del marciapiede, il quale fa parte della strada, quale tratto di essa situato fuori dalla carreggiata e normalmente destinato alla circolazione dei pedoni (Codice della Strada).

Il fatto

Una società si era vista negare il permesso di costruire da un Comune della provincia cosentina; diversi i motivi del diniego, tra cui anche “il mancato rispetto della distanza minima di m. 5 dal ciglio stradale“.

Rispetto al provvedimento con cui l’amministrazione comunale negava definitivamente il titolo abilitativo, la società ricorreva al tribunale amministrativo per ottenerne l’annullamento, sostenendo, rispetto allo specifico punto, che: “… nel computo della distanza minima di m. 5 dal ciglio stradale, non si deve tenere conto del marciapiede.”

Al ricorso si opponeva il Comune.

La sentenza

Al termine del dibattimento i giudici hanno dato ragione all’amministrazione, respingendo il ricorso della società ritenendolo infondato.

Il Tar, in merito al punto in esame, ha ritenuto legittimo il rilievo della PA sostenendo che la distanza degli edifici dal limite della strada, che va misurata dal profilo estremo degli sporti al ciglio della via (Cassazione civile, Sez. II, 3 agosto 1984 n. 4624), deve tenere conto del marciapiede, il quale fa parte della strada, quale tratto di essa situato fuori dalla carreggiata e normalmente destinato alla circolazione dei pedoni, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del codice stradale.

Oltre quanto chiaramente ribadito della sentenza, per completezza di argomentazione si ritiene utile riportare alcune norme e definizioni richiamate nello sviluppo del giudizio ed in parte nella sintesi suesposta.

Nuovo codice della strada

Definizioni di “strada” e di “marciapiede” dettate dal nuovo codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285):

Codice della strada

Art. 2. Definizione e classificazione delle strade
1. Ai fini dell’applicazione delle norme del presente codice si definisce “strada” l’area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali

Art. 3. Definizioni stradali e di traffico
1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti significati:

……
33) Marciapiede: parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni.
……

D.M. 1444/68 e standard urbanistici, i limiti di distanza tra i fabbricati

Secondo il D.M. 1444/68, le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue:

  • zone A: per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale
  • nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti
  • zone C: è prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari all’altezza del fabbricato più alto; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a m 12. Le distanze minime tra fabbricati, tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti), debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:
    • m 5,00 per lato, per strade di larghezza inferiore a m 7
    • m 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra m 7 e m 15
    • m 10,000 per lato, per strade di larghezza superiore a m 15

Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all’altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all’altezza stessa. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche.

Leggi anche un approfondimento su

  • “Fondi finitimi: cosa sono e cosa prevedono le norme sulle distanze tra fabbricati“
  • “Distanza impianti dal confine“
  • “Distanza alberi dal confine“
  • “Marciapiede pubblico su intercapedine privata: a chi tocca la manutenzione?“
  • Cosa sono gli standard urbanistici

Clicca qui per scaricare la sentenza Tar Calabria n. 138 del 17 gennaio 2018

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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/distanza-degli-edifici-dalla-strada/
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